Inammissibilità Appello Penale: L’Importanza della Corretta Elezione di Domicilio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un importante chiarimento su un requisito formale che può determinare il destino di un’impugnazione. La corretta redazione dell’atto di appello è fondamentale, e un’omissione apparentemente minore può portare a una declaratoria di inammissibilità appello penale, impedendo al giudice di esaminare il caso nel merito. Questa decisione ribadisce la necessità di una scrupolosa attenzione da parte dei difensori ai requisiti imposti dal codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Due soggetti proponevano ricorso per Cassazione avverso un’ordinanza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile il loro precedente atto di appello. Il motivo della contestazione verteva sulla presunta violazione di legge da parte della Corte territoriale nel dichiarare l’inammissibilità. La questione centrale ruotava attorno all’interpretazione e all’applicazione di una specifica norma procedurale relativa ai contenuti obbligatori dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, definendoli ‘manifestamente infondati’. La decisione ha confermato in toto l’operato della Corte d’Appello, stabilendo che la declaratoria di inammissibilità era corretta. I ricorrenti sono stati, di conseguenza, condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Requisiti Formali e Inammissibilità Appello Penale
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione ha richiamato una recente e autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (24 ottobre 2024), che ha fornito la chiave di lettura definitiva della norma.
Secondo tale interpretazione, non è sufficiente che l’elezione di domicilio sia semplicemente presente agli atti del processo. La legge richiede che l’atto di impugnazione contenga un ‘richiamo espresso e specifico’ a quella precedente dichiarazione o elezione di domicilio, indicandone anche la collocazione nel fascicolo processuale.
Lo scopo di questa previsione è pratico e perentorio: consentire alla cancelleria del giudice di ‘individuare in modo immediato e inequivoco’ il luogo dove devono essere eseguite le notificazioni. Nel caso di specie, l’atto di appello era totalmente privo di questo riferimento. Questa omissione ha impedito alla cancelleria di svolgere la verifica richiesta dalla legge, giustificando pienamente la decisione di inammissibilità appello penale da parte della Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza funge da monito per tutti gli operatori del diritto, in particolare per i difensori. Sottolinea come il rispetto rigoroso dei formalismi procedurali non sia un mero esercizio di stile, ma una condizione essenziale per la validità degli atti processuali. La mancata indicazione specifica dell’elezione di domicilio nell’atto di impugnazione non è un vizio sanabile e comporta conseguenze drastiche, precludendo la possibilità di una revisione della sentenza di primo grado. Per i legali, ciò si traduce nella necessità di una checklist di controllo ancora più rigorosa nella redazione degli atti, per garantire che ogni requisito, anche quello apparentemente più piccolo, sia soddisfatto per tutelare appieno i diritti dei propri assistiti.
Cosa richiede la legge per evitare l’inammissibilità di un appello penale riguardo al domicilio?
L’atto di impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, indicando la sua collocazione nel fascicolo processuale, per permettere alla cancelleria un’immediata verifica.
Perché nel caso specifico l’appello è stato dichiarato inammissibile?
Perché nell’atto di appello mancava qualsiasi preciso riferimento alla elezione di domicilio già presente agli atti, impedendo così alla cancelleria di verificare immediatamente il luogo corretto per le notificazioni.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro per ciascun ricorrente, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5966 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a MILAZZO il 28/02/1981
NOME COGNOME NOME nato a MILAZZO il 30/07/1977
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello è manifestamente infondato;
che invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con pronuncia del 24 ottobre 2024 imp. De Felice hanno stabilito che la previsione ai sensi dell’ad, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione;
che nel caso di specie nell’atto di appello mancava qualsiasi preciso riferimento alla elezione di domicilio già in atti così che corretta appare la decisione della corte di appello non essendo stata posta la cancelleria nella condizione di verificare immediatamente il luogo di notificazione degli atti;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il Presidente