Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11676 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11676 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 12/06/1988
avverso la sentenza del 26/06/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiara inammissibile l’appello proposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la senten emessa il 26 giugno 2024 dal locale Tribunale con la quale il predetto imputato seguito di rito abbreviato, è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai e b) ascrittigli e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti aggravante contestata, è stato condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto a mezzo del difensore deduce violazione degli artt. 581 e 591, primo comm lett. c), cod. proc. pen. e vizio della motivazione essendo erroneo l’assun genericità dei motivi della impugnazione posto a base della declaratoria inammissibilità, avendo l’appello – nel richiedere la riduzione della pena riferimento al comportamento processuale dell’imputato rendendo piena confessione dei fatti, oltre che alla scarsa comprensibilità della dosimetria pena.
In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concl con requisitoria scritta come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata, nel rilevare le ragioni esposte dall’appellante, ha affermato la carenza sia in relazione a elementi oggettivi di valutazione c quelli di critica rispetto agli argomenti offerti dalla prima sentenza.
In ogni caso, ha affermato che il primo Giudice ha fatto buon governo de criteri di cui all’art. 133 cod. pen. nel commisurare la pena, rilevando censura sulla incomprensibilità dell’aumento per la continuazione risulta gener in quanto, ancorché non esplicitato dalla motivazione, è facilmente individuab in base al calcolo matematico, così escludendosi qualsiasi irregolarità.
Ritiene questa Corte che la dichiarazione di inammissibilità del impugnazione – che aveva comunque censurato la eccessività della pena e la incomprensibilità della sua determinazione finale – non ha impedito una apoditti affermazione, da parte dello stesso Giudice di appello, della infondatezza
merito della impugnazione, rispetto alla sentenza di primo grado del tu immotivata quanto alla determinazione della pena finale, commisurata su una ingiustificata pena base doppia rispetto al minimo edittale e senza alc indicazione non solo della misura della pena in continuazione ma anche delle su ragioni.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezio della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Na Così deciso, il 5 marzo 2025.