Inammissibilità Appello Penale: Una Formalità Decisiva
Nel processo penale, il rispetto delle forme non è un mero capriccio del legislatore, ma una garanzia fondamentale per tutte le parti coinvolte. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quanto possa essere cruciale un adempimento procedurale, la cui omissione può portare alla drastica conseguenza della inammissibilità dell’appello penale. Questo caso specifico ruota attorno a un requisito apparentemente semplice ma fondamentale: l’elezione di domicilio.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla condanna in primo grado di un imputato per il delitto di cui all’articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’Appello competente dichiarava l’atto di impugnazione inammissibile. La ragione? La mancata elezione di domicilio, un requisito esplicitamente richiesto dall’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Non dandosi per vinto, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, sostenendo di aver in realtà provveduto a tale adempimento.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità dell’Appello Penale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ribadendo con forza il principio che regola la validità degli atti di impugnazione. La decisione finale è stata quindi quella di dichiarare l’inammissibilità dell’appello penale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede in due punti chiave.
In primo luogo, un’attenta analisi degli atti processuali non ha rivelato alcuna traccia dell’avvenuta elezione di domicilio da parte del ricorrente. La semplice affermazione di aver adempiuto non è sufficiente a superare l’evidenza documentale.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Corte ha richiamato il principio di ‘autosufficienza del ricorso’. Secondo tale principio, chi presenta un ricorso ha l’onere di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza delle sue doglianze, senza che il giudice debba ricercare autonomamente gli atti. Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha allegato al suo ricorso copia dell’atto di elezione di domicilio, ma non ha neppure richiesto alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato di provvedere a tale allegazione. Questa omissione ha reso il ricorso privo del requisito di autosufficienza, impedendo di fatto alla Corte di verificare la veridicità dell’affermazione del ricorrente.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Sottolinea come, nel processo penale, la sostanza non possa prescindere dalla forma. Un errore o una dimenticanza in un adempimento procedurale, come la mancata allegazione di un documento cruciale a supporto delle proprie tesi, può avere conseguenze definitive e precludere l’accesso a un grado di giudizio. La decisione rafforza la necessità di una scrupolosa attenzione nella redazione degli atti di impugnazione, poiché il mancato rispetto del principio di autosufficienza può trasformare un ricorso potenzialmente fondato in una declaratoria di inammissibilità, con annessi oneri economici per l’assistito.
Perché un appello penale può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un appello penale può essere dichiarato inammissibile se manca di requisiti procedurali essenziali previsti dalla legge, come in questo caso la formale elezione di domicilio da parte dell’imputato.
Cosa significa il principio di ‘autosufficienza del ricorso’?
Significa che l’atto di ricorso deve contenere tutti gli elementi, i documenti e le prove necessarie per permettere al giudice di decidere, senza dover cercare autonomamente altri atti. Se si lamenta la mancata considerazione di un documento, quel documento deve essere allegato al ricorso.
Quali sono le conseguenze se la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Inoltre, la decisione impugnata diventa definitiva e non può più essere riesaminata nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dall’imputato, che era stato ritenuto responsabile, dal giudice di primo grado, del delitto di cui all’art. 483 cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente deduce la violazione di norme processuali e vizi di motivazione, in ordine alla rilevata assenza dell’elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., lamentando di avervi, in realtà, provveduto – è manifestamente infondato, atteso che, dagli atti, non risulta alcuna elezione di domicilio e che, in ogni caso, il ricorso è privo del requisito di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato l’atto di elezione di domicilio e non avendo chiesto di allegarlo alla cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente