Inammissibilità Appello Penale: Obbligatoria una Nuova Elezione di Domicilio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia, cruciale per la validità degli atti di impugnazione. La sentenza in esame chiarisce che l’omessa dichiarazione o elezione di domicilio, contestualmente alla presentazione dell’appello da parte dell’imputato giudicato in assenza, comporta l’inammissibilità dell’appello penale. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto a garantire la piena consapevolezza e la partecipazione personale dell’imputato nelle fasi successive al primo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza della Corte di Appello di Bologna. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un’imputata contro una sentenza del Tribunale di Rimini. La ragione dell’inammissibilità risiedeva nella violazione dell’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale, poiché l’atto di appello non era accompagnato dalla necessaria dichiarazione o elezione di domicilio per la notifica dell’atto di citazione a giudizio.
I Motivi del Ricorso e le Ragioni dell’Inammissibilità dell’Appello Penale
La ricorrente ha basato il suo ricorso in Cassazione su due motivi principali:
1. Erronea applicazione della legge: Sosteneva che l’elezione di domicilio effettuata durante l’udienza di convalida dell’arresto, e quindi nel primo grado di giudizio, dovesse ritenersi ancora valida ed efficace ai fini dell’appello.
2. Questione di legittimità costituzionale: Ha sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. per presunto contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.), della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU).
Entrambi i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo motivazioni chiare e allineate con la sua più recente giurisprudenza. I giudici hanno sottolineato come la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. sia già stata dichiarata manifestamente infondata in precedenti pronunce (es. Sez. 4, n. 43718/2023).
Secondo la Corte, l’obbligo di depositare una nuova dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’atto di appello rappresenta una scelta legislativa non irragionevole. L’obiettivo è quello di limitare le impugnazioni che non derivano da una “opzione ponderata e personale della parte”. In pratica, il legislatore ha voluto assicurarsi che l’imputato, specialmente se assente nel primo grado, sia pienamente consapevole dell’avvio del processo d’appello e vi partecipi attivamente. Questa formalità deve essere adempiuta “in limine impugnationis”, ovvero all’inizio stesso della fase di impugnazione, per garantirne la serietà.
Inoltre, la Corte ha specificato che allegare all’atto di appello la precedente elezione di domicilio, effettuata in primo grado (in questo caso, durante l’udienza di convalida dell’arresto), non soddisfa il requisito di legge. La norma richiede un atto nuovo e specifico, finalizzato proprio alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione. L’adempimento precedente ha esaurito la sua funzione nel primo grado e non può essere esteso automaticamente al grado successivo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento conferma in modo inequivocabile la perentorietà del nuovo adempimento formale richiesto per l’appello. Gli avvocati difensori devono prestare la massima attenzione a questo requisito, specialmente nei casi di imputati assenti. La mancata presentazione di una nuova ed esplicita dichiarazione o elezione di domicilio al momento del deposito dell’appello non è una mera irregolarità sanabile, ma una causa di inammissibilità dell’appello penale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
L’elezione di domicilio effettuata nel primo grado di giudizio è valida anche per l’atto di appello?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’elezione di domicilio effettuata in primo grado non soddisfa i requisiti dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. È necessario depositare una nuova dichiarazione o elezione di domicilio specifica per il giudizio di impugnazione.
Perché è stato introdotto l’obbligo di una nuova elezione di domicilio con l’appello?
La norma mira a garantire che l’impugnazione derivi da una scelta ponderata e personale dell’imputato, limitando le impugnazioni non volute e assicurando la sua consapevole partecipazione al processo d’appello, specialmente se è stato giudicato in assenza.
Cosa succede se l’atto di appello viene depositato senza la dichiarazione o elezione di domicilio?
L’appello viene dichiarato inammissibile. Questo significa che il giudice non esaminerà il merito dell’impugnazione e la sentenza di primo grado diventerà definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 7 novembre 2023, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto e ha dichiarato esecutiva la sentenza del Tribunale di Rimini, per violazione dell’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso – con il quale la ricorrente denunzia una motivazione illogica e contradittoria in merito all’assenza dell’elezione di domicilio e poi propone una eccezione di incostituzionalità dell’art. 581 comma 1- ter cod. proc. pen. – sono entrambi manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui:
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in limine impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine. (Sez.4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324; Sez.5, n.46831/23, inedita).
-l’allegazione all’atto di appello della precedente elezione di domicilio effettuata in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto e dunque nel primo grado di giudizio, non soddisfa la richiesta di deposito di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizi impugnazione, pretesa a pena di inammissibilità. (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024