Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9281 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/01/1988
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 13 giugno 2024 la Corte d’Appello di Napoli, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputato COGNOME NOME avverso la sentenza emessa in data 8 novembre 2023 dal Tribunale di Napoli, con la quale il COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alle pene di legge.
Osservava la Corte territoriale che all’atto di appello non era stata allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.
Rassegnava, in particolare, che la procura allegata all’atto di appello conteneva l’indicazione del domicilio dell’imputato e che, in ogni caso, alla mancanza di elezione di domicilio ben poteva supplire il richiamo alla elezione di domicilio inserita nella procura conferita in relazione al giudizio di primo grado.
Deduceva, per altro verso, che l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. era costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 24 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni Unite hanno avuto modo di pronunciarsi di recente, il 24 ottobre 2024, sul tema qui in trattazione, con una decisione che è stata diffusa con informazione provvisoria e che si rivela utile per verificare la rilevanza della causa dell’inammissibilità dell’appello costituita dalla mancanza della dichiarazione o elezione domicilio, richiesta dall’art. 581, comma, 1-ter, cod. proc. pen.
Al riguardo le Sezioni Unite si sono espresse nei termini di seguito precisati:
La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una espressa dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”.
Da tale informazione provvisoria si ricava che, ai fini dell’ammissibilità non è sufficiente che in atti vi sia una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l’atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Resta ferma, pertanto, quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione dell’imputato assente, l’allegazione anche di una dichiarazione o elezione di
domicilio rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ovvero, in alternativa, un richiamo espresso a una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale.
Nel caso di specie mancano entrambe le condizioni.
Deve, peraltro, osservarsi che la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa è irrilevante poiché riguarda l’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., che qui non viene in considerazione.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e spese processuali e della somma ammende. c ndanna il ricorrente al pagamento delle di euro tremila in favore della cassa delle
Così deciso in Roma il 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente