Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18747 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato il 24/06/1988 a Castelvetrano avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che, riportandosi alle conclusioni già espresse dal suo Ufficio il 15 novembre 2024 ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio.
lette le conclusioni, presentate dall’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Marsala nell’interesse di Messina, con le quali si insiste nei motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza con cui il Tribunale di Sciacca lo ha condannato per il reato ex art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354 descritto nel capo di imputazione.
Nello ricorso presentato dal difensore di Messina si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge nel dichiarare l’inammissibilità dell’atto di appello contro la sentenza emessa il 16/12/2022, applicando l’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc pen., prima della vigenza (30 dicembre 2022) del d. Igs n. 10 ottobre 2022 n. 150. Si evidenzia che la norma transitoria di cui all’art. 89, che regolamenta la nuova disciplina contenuta nel novellato art. 581 cod. proc pen., è applicabile alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore della legge e, quindi, dopo il 30 dicembre 2022.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, violazione degli artt. 581, comma 1-ter e 581, comma 1-quater cod. proc pen., osservando che l’imputato non poteva considerarsi assente, avendo egli partecipato alle udienze di convalida, svoltesi nello stesso giorno in cui avevano avuto inizio i procedimenti penali, poi riuniti nel dibattimento. Si aggiunge che, comunque l’imputato aveva rilasciato procura speciale al difensore per richiedere un rito speciale, al quale è stato ammesso – così risultando presente ex lege, perché rappresentato dal proprio procuratore speciale senza la necessità di un ulteriore mandato a impugnare – e che aveva eletto domicilio, in entrambi i procedimenti, presso lo studio del difensore di fiducia così comunque assolvendo l’onere imposto dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc pen. (introdotti dall’art. 33 d. Igs. n. 150/2022 richiede che con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori siano depositate, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio (comma 1-ter), nonché, se nei confronti dell’imputato si è proceduto in absentia, con l’atto di appello va depositato, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato per la notificazione del decreto che dispone il giudizio (comma 1-quater cod. proc pen.)
Tuttavia, questa normativa si applica, ex art. 89, comma 3, d.lgs n. 150/2022, alle impugnazioni delle sentenze emesse successivamente alla vigenza del decreto citato, cioè dopo il 30/12/2022 (peraltro l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen, è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, nel corso della trattazione del ricorso in esame).
Invece, nella fattispecie, la sentenza oggetto di ricorso in appello è stata emessa il 16 dicembre 2022, anteriormente alla vigenza della legge n. 150/2022,
sicché le condizioni di inammissibilità dell’atto di appello introdotte dalla legge n.
150 del 2022 non si applicavano alla impugnazione presentata nell’interesse di
Messina.
2. Ne deriva che il primo motivo di ricorso è fondato (mentre perde rilevanza il secondo), sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno
trasmessi alla Corte di appello di Palermo per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di Palermo per il giudizio.
Così deciso il 26/03/2025.