Inammissibilità Appello: La Cassazione e le Nuove Regole Formali
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30890 del 2024 offre un’importante lezione sull’importanza delle formalità procedurali nel processo penale, in particolare riguardo all’inammissibilità appello. A seguito della recente riforma legislativa, l’inosservanza di nuovi adempimenti, come la dichiarazione di domicilio e il mandato specifico, può precludere l’accesso al secondo grado di giudizio. Questo caso dimostra come la Suprema Corte interpreti rigidamente tali requisiti, considerandoli essenziali per la validità dell’impugnazione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Tre individui proponevano ricorso in Cassazione avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibili i loro appelli per motivi puramente procedurali. Nello specifico, a uno degli imputati mancava uno specifico mandato a impugnare, mentre a tutti e tre mancava la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello. I ricorrenti sostenevano che tali requisiti violassero diversi principi costituzionali, tra cui il diritto di difesa.
Le Norme Sotto Esame e la questione dell’inammissibilità appello
Il fulcro della questione risiede nelle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), che ha aggiunto i commi 1-ter e 1-quater all’articolo 581 del codice di procedura penale. Queste nuove disposizioni richiedono, a pena di inammissibilità:
1. L’elezione di domicilio: L’imputato deve depositare, unitamente all’atto di appello, una dichiarazione o elezione di domicilio per le notifiche del giudizio di secondo grado.
2. Il mandato specifico: Se l’imputato è stato giudicato in assenza, il difensore deve essere munito di un mandato specifico a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
L’obiettivo del legislatore era quello di garantire che l’impugnazione fosse una scelta consapevole e personale dell’imputato, limitando così gli appelli puramente dilatori o presentati all’insaputa dell’interessato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. La pronuncia si basa su una linea interpretativa chiara e rigorosa, che non lascia spazio a giustificazioni per il mancato rispetto delle nuove formalità.
Le Motivazioni
La Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti. Richiamando un precedente orientamento (Sez. 4, n. 43718/2023), i giudici hanno affermato che i nuovi requisiti non sono una scelta irragionevole del legislatore. Al contrario, sono volti a limitare le impugnazioni che non derivano da una “opzione ponderata e personale della parte”. La legge, inoltre, prevede dei correttivi, come l’ampliamento dei termini per impugnare, bilanciando così il rigore formale con le esigenze difensive.
Inoltre, la Corte ha respinto le argomentazioni di uno degli imputati, il quale sosteneva che la sua residenza all’estero e una presunta negligenza del difensore di fiducia avessero impedito il corretto adempimento. Secondo i giudici, essere assistiti da un difensore di fiducia non esime dal rispetto delle formalità richieste per l’atto di appello. La residenza all’estero, di per sé, non costituisce una scusante valida, specialmente se non vengono addotte circostanze specifiche che abbiano oggettivamente impedito i contatti con il legale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: le norme procedurali, specialmente quelle che prevedono sanzioni di inammissibilità appello, devono essere osservate con la massima diligenza. La scelta del legislatore di introdurre requisiti formali più stringenti per l’accesso all’appello è stata ritenuta legittima e finalizzata a responsabilizzare l’imputato. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: non è più possibile dare per scontata la validità dell’impugnazione. È indispensabile un’attenta verifica della sussistenza di tutti i requisiti di forma previsti dalla legge, poiché negligenze o dimenticanze possono avere conseguenze definitive, precludendo l’esame nel merito della causa.
È possibile presentare un appello penale senza una dichiarazione di elezione di domicilio?
No, secondo le nuove norme (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.), unitamente all’atto di appello deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto di citazione.
La residenza all’estero dell’imputato giustifica la mancata osservanza delle nuove formalità per l’appello?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la residenza all’estero non costituisce di per sé una scusante per il mancato rispetto delle formalità richieste. L’imputato non può addurre tale circostanza per giustificare l’omissione, a meno che non dimostri l’esistenza di specifici impedimenti che hanno reso impossibile il contatto con il proprio difensore.
Le nuove norme sull’inammissibilità dell’appello sono state considerate in contrasto con la Costituzione?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Ha stabilito che i nuovi requisiti formali sono frutto di una scelta legislativa non irragionevole, volta a garantire che l’impugnazione sia una decisione ponderata e personale dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità degli appelli proposti dagli imputati poiché, quanto a COGNOME, mancante dello specifico mandato a impugnare e, quanto a tutti gli imputati, mancanti della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e si solleva contestualmente questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, d.lgs. n. 150 del 2022 e dell’art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater cod. proc. pen. per violazione gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., è manifestamente infondato poiché trattasi di adempimento imposto dalla norma a pena di inammissibilità;
che, secondo l’orientamento richiamato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89 comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fin della notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in limine impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 – 01);
che con memoria trasmessa il 3 giugno 2024, oltre il termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza, la difesa di COGNOME NOME ha dedotto vizio di motivazione poiché il ricorrente aveva partecipato al giudizio e reso esame dinanzi al Tribunale e pertanto il difensore non doveva essere munito di specifico mandato ad impugnare e la mancata allegazione dell’elezione di domicilio all’atto di impugnazione non era dovuta a negligenza in quanto l’imputato in quel periodo risiedeva all’estero e non aveva potuto prendere contatti con il difensore di fiducia che non aveva tenuto conto della riforma legislativa;
rilevato che anche tale censura, tardivamente sollevata, è manifestamente infondata poiché l’imputato era assistito da un difensore di fiducia e non assume rilevanza scriminante rispetto al mancato rispetto delle formalità dell’atto di
appello la sua residenza all’estero, né lo stesso deduce circostanze che abbiano impedito al suo difensore di rispettare le formalità richieste;
ritenuto che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente