Inammissibilità Appello: La Cassazione e i Nuovi Requisiti della Riforma Cartabia
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sui nuovi requisiti formali per le impugnazioni penali introdotti dalla Riforma Cartabia, consolidando un orientamento rigoroso in materia di inammissibilità dell’appello. La decisione chiarisce che il mancato rispetto delle nuove disposizioni, come il deposito del mandato specifico o dell’elezione di domicilio, comporta inevitabilmente la chiusura del processo senza un esame nel merito, respingendo le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla difesa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’ordinanza di una Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione presentata dal difensore di un imputato. La ragione di tale decisione risiedeva nel mancato adempimento ai nuovi oneri previsti dall’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
Contro questa decisione, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, sollevando una questione di legittimità costituzionale. Secondo la tesi difensiva, le nuove norme, richiedendo adempimenti formali specifici a pena di inammissibilità, violerebbero i principi fondamentali del diritto di difesa (art. 24 Cost.), della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.).
La questione dell’inammissibilità dell’appello e i dubbi di costituzionalità
Il fulcro del ricorso verteva sulla presunta irragionevolezza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 c.p.p., introdotti dal D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia). Queste disposizioni stabiliscono che, unitamente all’atto di impugnazione, il difensore debba depositare la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato e, in caso di imputato assente, uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
La difesa ha sostenuto che tali formalità limiterebbero in modo sproporzionato il diritto di impugnazione, che spetta personalmente all’imputato, e il diritto di difesa, poiché il difensore si troverebbe a dover compiere adempimenti che non sempre sono nella sua immediata disponibilità. La critica si è concentrata sul fatto che queste regole procedurali si tradurrebbero in una sostanziale compressione dei diritti costituzionalmente garantiti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendo la questione di legittimità costituzionale “manifestamente infondata”. Richiamando un proprio precedente (Sez. 6, n. 3365/2024), i giudici hanno chiarito la ratio delle nuove norme.
Secondo la Corte, le disposizioni contestate non comportano alcuna limitazione al potere di impugnazione che spetta personalmente all’imputato. Piuttosto, esse si limitano a “regolare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore”.
In altre parole, il diritto dell’imputato di appellare rimane intatto. Sono le facoltà del difensore a essere state proceduralmente circoscritte per garantire una maggiore certezza e consapevolezza nel processo di impugnazione, specialmente nei casi di assenza dell’imputato. La Corte ha precisato che questi requisiti non collidono né con il principio di inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza, né con il diritto di ricorrere in cassazione per violazione di legge.
Conclusioni: L’Impatto Pratico della Decisione
L’ordinanza in esame conferma un’interpretazione rigorosa e formalistica dei nuovi oneri procedurali. Per gli operatori del diritto, il messaggio è inequivocabile: le formalità introdotte dalla Riforma Cartabia per la presentazione delle impugnazioni sono cogenti e non ammettono deroghe. Il mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio e, se del caso, del mandato specifico rilasciato post-sentenza, conduce direttamente a una pronuncia di inammissibilità.
Questa decisione sottolinea l’importanza per i difensori di agire con la massima diligenza e tempestività subito dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, assicurandosi di ottenere dal proprio assistito tutta la documentazione necessaria per non incorrere in preclusioni meramente procedurali che impedirebbero di far valere le proprie ragioni nel merito del processo.
I nuovi requisiti per l’appello penale della Riforma Cartabia sono incostituzionali?
No. Secondo la Corte di Cassazione, le norme che impongono al difensore di depositare l’elezione di domicilio e un mandato specifico post-sentenza non violano la Costituzione, poiché regolano solo le modalità di esercizio del potere del difensore, senza limitare il diritto personale dell’imputato a impugnare.
Cosa succede se il difensore non deposita il mandato specifico o l’elezione di domicilio insieme all’atto di appello?
L’appello viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non esamineranno i motivi dell’impugnazione e la sentenza di primo grado diventerà definitiva. Il ricorrente sarà inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Queste nuove regole limitano il diritto di difesa dell’imputato?
No. La Corte ha stabilito che queste disposizioni non ledono il diritto di difesa. Esse si limitano a disciplinare una facoltà “concorrente ed accessoria” del difensore, senza intaccare i diritti e le facoltà che la legge riconosce direttamente all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della declaratoria di inammissibilità ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., non è consentito, risolvendosi in una mera critica al testo normativo e comunque manifestamente infondato (cfr. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900, in tema di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difes né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.