Inammissibilità Appello: Quando i Motivi Non Sono Abbastanza Specifici
L’inammissibilità appello è una delle questioni procedurali più rilevanti nel diritto penale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 21265/2024) ci offre l’occasione per approfondire un principio fondamentale: la necessità di presentare motivi di impugnazione specifici. Senza una critica dettagliata e puntuale alla sentenza di primo grado, l’appello rischia di non essere neppure esaminato nel merito. Vediamo insieme perché.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro un’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato avverso la sua condanna in primo grado per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) e altri illeciti.
Secondo la difesa, l’atto di appello originario conteneva una critica adeguata e specifica sia riguardo all’affermazione di responsabilità penale sia in merito alla pena inflitta. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ritenuto i motivi troppo generici, portando alla declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, dichiarando a sua volta inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi presentati dall’imputato non superassero la soglia minima di specificità richiesta dalla legge.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a una valutazione puramente procedurale dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nel richiamo a un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8825 del 2016). Questo principio stabilisce che un atto di impugnazione è inammissibile se i motivi non enunciano e argomentano in modo esplicito le critiche alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione impugnata.
La Corte ha sottolineato che l’onere di specificità a carico di chi impugna è direttamente proporzionale alla specificità con cui il giudice precedente ha motivato la sua decisione. In altre parole, più una sentenza è ben motivata, più l’atto di appello deve essere dettagliato e puntuale nel contestarla.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che i motivi di appello si limitavano a “mere enunciazioni” e a “declinazioni di norme” senza un reale nesso critico con l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado. Quest’ultima, al contrario, era stata giudicata adeguatamente motivata sia sulla colpevolezza dell’imputato sia sulla determinazione della pena. Mancava, quindi, quel confronto critico e ragionato con la decisione impugnata che è il presupposto indispensabile per l’ammissibilità dell’appello.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: non è sufficiente dissentire genericamente dalla decisione del giudice. È necessario costruire un atto di appello che analizzi punto per punto le motivazioni della sentenza, esponendo in modo chiaro, logico e specifico le ragioni per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato. Un’impugnazione formulata in termini generici, che si limiti a riproporre le tesi difensive senza confrontarsi con la sentenza, è destinata a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità appello, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Secondo la Corte, l’atto di impugnazione non conteneva una critica argomentata e puntuale contro le ragioni di fatto e di diritto della sentenza di primo grado, ma si limitava a enunciazioni generiche.
Cosa significa che i motivi di appello devono essere “specifici”?
Significa che l’atto di appello deve contenere rilievi critici espliciti e argomentati rispetto alle specifiche ragioni poste a fondamento della decisione che si contesta. L’onere di specificità è tanto maggiore quanto più dettagliata e precisa è la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LEGNAGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 694/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazion condanna per il reato di cui all’ art. 368 cod. pen. ed altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- l’atto di appello recava un’adeguata e specifica critica della decisione di primo gra punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio; che questa Corte stabilito, a Sezioni unite, che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissib difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argoment rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento dell impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l’apparato argonnentativo della decisione di primo grado impugnata adeguatamente motivata sia in punto di affermazione di responsabilità che di dosimetria della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Ci euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024