Inammissibilità Appello: la Legge Sopravvenuta non Salva l’Impugnazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del diritto processuale: tempus regit actum. Il caso riguardava una dichiarazione di inammissibilità appello per un vizio formale, nonostante una successiva riforma legislativa avesse abolito proprio quel requisito. La decisione chiarisce come la successione delle leggi nel tempo influenzi la validità degli atti processuali, offrendo importanti spunti di riflessione per professionisti e cittadini.
I Fatti del Caso: Dall’Appello Inammissibile al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Catania per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti. L’imputato, giudicato in assenza, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Tuttavia, la Corte di appello dichiarava l’impugnazione inammissibile.
Il motivo? La mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato. Si trattava di un requisito formale introdotto dalla cosiddetta Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che imponeva, a pena di inammissibilità, tale adempimento per garantire la corretta notificazione degli atti all’imputato. Contro questa decisione, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo una violazione di legge.
Inammissibilità Appello e il Principio Tempus Regit Actum
L’elemento cruciale del caso risiede nella tempistica. L’appello era stato proposto quando erano in vigore le norme della Riforma Cartabia. Successivamente, però, la Legge Nordio (L. 114/2024) aveva abrogato il comma che imponeva tale requisito. La difesa sosteneva, in sostanza, che la nuova legge, più favorevole, dovesse applicarsi al caso in esame.
La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, basando la propria decisione sul principio tempus regit actum. Questo brocardo latino significa letteralmente “il tempo regola l’atto” e stabilisce che la validità e la forma di un atto giuridico devono essere valutate secondo la legge in vigore nel momento in cui l’atto stesso è stato compiuto. Di conseguenza, l’appello, essendo stato depositato prima dell’entrata in vigore della Legge Nordio, doveva rispettare i requisiti formali imposti dalla Riforma Cartabia allora vigente.
La Successione delle Leggi Processuali
A differenza delle norme penali sostanziali, dove vige il principio del favor rei (applicazione della legge più favorevole), le norme processuali sono generalmente governate dal principio tempus regit actum. Ciò significa che, salvo espresse disposizioni transitorie, ogni atto del processo è disciplinato dalla legge in vigore al momento del suo compimento, senza effetti retroattivi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Nelle sue motivazioni, la Cassazione ha chiarito diversi punti fondamentali. In primo luogo, ha richiamato un precedente orientamento delle Sezioni Unite che aveva già stabilito come la disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia continuasse ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al giorno prima dell’entrata in vigore della Legge Nordio.
Inoltre, la Corte ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate implicitamente. Ha affermato che i requisiti formali, come l’elezione di domicilio, non limitano il diritto di difesa o di impugnazione, ma si limitano a regolarne le modalità di esercizio, in modo da garantire l’efficienza e la certezza del processo. Tali norme sono quindi pienamente compatibili con i principi costituzionali del giusto processo.
Infine, la Corte ha specificato che l’applicazione del principio tempus regit actum impone di fare riferimento al momento dell’emissione del provvedimento impugnato, e non a quello della proposizione dell’impugnazione successiva. Pertanto, la nuova legge non poteva in alcun modo influenzare la validità dell’atto di appello già depositato.
Conclusioni: L’Importanza della Legge Applicabile al Momento dell’Atto
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: la massima attenzione deve essere posta alla normativa vigente al momento del compimento di un atto processuale. L’inammissibilità appello in questo caso non deriva da una valutazione di merito, ma da un vizio formale che una successiva modifica legislativa non ha potuto sanare. La decisione sottolinea come la certezza del diritto e la corretta scansione temporale degli atti processuali prevalgano sull’applicazione retroattiva di norme procedurali più favorevoli. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò si traduce nella necessità di un costante aggiornamento e di una meticolosa verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge al momento del deposito di qualsiasi impugnazione.
Una nuova legge che abolisce un requisito formale per l’appello può sanare un’impugnazione presentata prima della sua entrata in vigore?
No, la sentenza stabilisce che si applica il principio tempus regit actum, secondo cui l’atto di impugnazione è regolato dalla legge in vigore al momento in cui è stato proposto. Pertanto, una legge successiva più favorevole non può sanare l’inammissibilità di un appello già depositato.
Perché l’appello è stato dichiarato inammissibile in primo luogo?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché, al momento della sua presentazione, mancava la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, un requisito previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581 del codice di procedura penale, come modificato dalla Riforma Cartabia.
I requisiti formali per l’impugnazione, come l’elezione di domicilio, sono stati considerati incostituzionali?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che tali requisiti non sono incostituzionali. Essi non limitano il diritto di difesa o di impugnazione, ma ne regolano le modalità di esercizio, essendo compatibili con gli articoli 24, 27 e 111 della Costituzione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12674 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Acireale il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 26/09/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO ch chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania dichiar l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza del 21.6.2024 tribunale di Catania con cui NOME era stato condannato in ordi al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decr citazione a giudizio.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione mediante il suo difensore, deducendo il vizio di violazione di l e di omessa motivazione rispetto alla disposta dichiarazione di inammissibil dell’appello proposto .
- Il ricorso è inammissibile. La cd. legge Nordio (114/2024) ha abrogato comma 1-ter dell’art. 581 c.p.p., mentre al comma 1-quater, dopo le parole ” difensore” sono state inserite le parole “di ufficio”. Essa non ha previsto norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte RAGIONE_SOCIALE impugnazioni proposte p dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE modifiche. Ne consegue che le impugnazioni propos ·nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 c.p.p., come introdot d. Igs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate, sotto il profilo del ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orienta consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che trova la sua rat principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo RAGIONE_SOCIALE leggi processuali penali. Invero le Sezioni Unite della Corte di RAGIONE_SOCIALEz hanno stabilito, con indirizzo cui occorre uniformarsi, come emer dall’informazione provvisoria n. 15 in ordine alla decisione di cui alla udien 24,.10.2024, che “la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024″; previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve e interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richi espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicili alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immedi inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”. D ritenersi che anche le impugnazioni per le quali ricorre la fattispecie su nell’art. 581 comma 1 quater e promosse prima della novella sopra cita debbano trovare disciplina secondo la previsione del comma 1 quater anterio alla novella, così che tale è la normativa di riferimento per l’atto p dall’attuale ricorrente, siccome giudicato in primo grado quale imputato assen Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Per completezza va anche ricordato che questa Suprema Corte ha anche già precisato che è manifestamente infondata la questione di legitti costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., int dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazio l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputa specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, no comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettan personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio de concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché ess collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il v
violazione di legge. (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 – 01).
Con specifico riferimento al caso di specie, dunque, corretta appare la decisione della corte che, al di là del formale riferimento al comma 1 ter dell’art. 581 cod. proc. pen. invece che 1 quater relativo al giudizio celebratosi in assenza, ha coerentemente rilevato l’assenza della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio come del resto emerge dall’allegata procura a proporre appello conferita dal ricorrente.
Va del resto ricordato, alla luce del diverso parere formulato sulla questione qui in esame dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, ove si succedano nel tempo diverse discipline e il passaggio dall’una all’altra non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie, l’applicazione del principio “tennpus regit actum” impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell’impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui i giudici d’appello avevano ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria perché non proveniente dall’imputato personalmente o da difensore munito di procura speciale, in quanto tali condizioni sono state previste dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, entrato in vigore successivamente alla proposizione dell’atto di appello). (Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, dep. 2025, De, Rv. 287425 – 02). A maggior ragione la novella legislativa del comma 1 quater citato, successiva al provvedimento impugnato con il ricorso in esame, non puo’ essere fatta valere, dunque, al momento della presente decisione di questa Corte come in sostanza sostenuto dal P.G.
4. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro seimila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 19.3.2025.