Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21120 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME NOME a Ferrara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 21/11/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA.
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato sen formalità l’inammissibilità dell’appello presentato nell’interesse di COGNOME NOME NOME sentenza del Tribunale della stessa città che, in data 14/03/2023, aveva dichiarato l’imputa processato in presenza, colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta giustizia, rilevando che risultava non depositata la dichiarazione/elezione di domicilio rich dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
1.1. Con successiva ordinanza, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di correzi dell’errore materiale (a parere del difensore dell’appellante, la predetta formalità non an osservata, perché l’imputato risultava detenuto per altra causa, e quindi avrebbe dovuto ex lege essere citato presso il luogo di detenzione), non emergendo ex actis l’invocato status processuale dell’imputato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo, con motivi qui riassunti nei limiti d’interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione degli art 581, 591 e 156 cod. proc. pen.: esisteva in atti una tuttora valida elezione di domi intervenuta nel corso di indagini preliminari, e comunque l’imputato risultava detenuto per a causa, e quindi avrebbe dovuto ex lege essere citato presso il luogo di detenzione, di tal che l’adempimento ritenuto (pur erroneamente) mancante, risultava comunque superfluo.
2.1. Nel rispetto dei termini di rito, il ricorrente ha fatto pervenire una memoria nella qu ribadito le proprie argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto per motivi manifestamente infondati, va dichiarato inammissibile.
Deve premettersi che, nel caso di specie, risulta pacifico:
che l’imputato era stato processato in primo grado in presenza, non in absentia;
che preesisteva in atti, rispetto alla data di emissione della sentenza impugnata, una no revocata dichiarazione/elezione di domicilio compiuta nel corso delle indagini preliminar
che l’atto di appello, oltre a non allegarla, non vi aveva fatto riferimento (lo ricorrente nulla osserva sul punto);
che l’invocato stato di detenzione per altra causa non emergeva ex actis e non era altrimenti noto alla Corte di appello alla data di presentazione dell’impugnazione stesso ricorrente nulla osserva sul punto).
Ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato non si sia proceduto in absentia, occorre allegare all’atto di appello
soltanto la dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del d citazione per il giudizio di appello, non anche il mandato speciale ad impugnare.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, la disposizione (introdotta dall’a comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) si applica alle impugnazioni proposte avve le sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del predetto D. Lgs. (che introdotto la predetta disciplina), ovvero proposte, come nel caso in esame, dopo il 30 dicemb 2022.
Questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021 – 01) ha già chiarito che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., il quale, ai fini della notificazione d decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito della dichia o elezione di domicilio della parte privata unitamente all’atto d’impugnazione, non opera nel c in cui l’imputato impugnante sia detenuto (nel medesimo senso, in seguito, Sez. 2, n. 51273 de 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285546 – 01, e Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, NOME, Rv. 285029 – 01).
4.1. Come pure chiarito da Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01 (anche se a fini diversi e nella vigenza di un quadro normativo diverso, ma per quanto in questa sede ril non significativamente mutato), il principio, qualora lo stato di detenzione risulti dagli att anche nei confronti del detenuto “per altra causa”.
4.2. Nel caso in esame, peraltro, l’invocato stato detentivo per altra causa dell’imputato n risultava dagli atti, essendo stato portato a conoscenza della Corte di appello soltanto in successiva rispetto all’emissione dell’impugNOME provvedimento (lo stesso ricorrente nul osserva in proposito): la doglianza è, pertanto, manifestamente infondata.
Il ricorrente lamenta anche l’esistenza di una previa e valida Elezione/dichiarazione domicilio, la cui presenza in atti avrebbe reso non necessario l’adempimento di cui all’art. comma 1-ter, cod. proc. pen.
5.1. Vi è contrasto, in giurisprudenza, in ordine alla questione se le elezioni/dichiarazio domicilio conservino efficacia anche nei gradi successivi di giudizio rispetto a quello nel intervennero.
5.2. La risoluzione del contrasto è, peraltro, priva di effetti ai fini che ci occupano, poi ogni caso, se anche la dichiarazione/elezione di domicilio effettuata in una fase precedente d procedimento conservasse validità anche ai fini del giudizio d’appello, nondimeno essa dovrebbe essere allegata alla dichiarazione di appello (cfr. Sez. 6, n. 43320 del 26/09/2023, COGNOME, n. “Se, infatti, la finalità è quella di agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, è evidente che l’elezione o la dichiarazio domicilio deve essere depositata, o allegata, all’atto di appello al momento della proposizio dell’impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla
delle indicazioni espresse, per l’appunto, nell’elezione o nella dichiarazione di domicilio. N affermarsi che ciò che conta è che vi sia agli atti una elezione o una dichiarazione di domici Se l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. venisse interpretato in tal modo, l’introduzione della norma sarebbe stata superflua, dovendo il giudice d’appello, già prima della riforma Cartabia esaminare gli atti e, ove avesse rinvenuto una elezione o una dichiarazione di domicilio, dispo le notifiche ai sensi della relativa disciplina”), o quanto meno espressamente inequivocabilmente richiamata nell’atto d’impugnazione (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoui, n.m. allo stato).
5.2.1. Tuttavia, come premesso, l’atto di appello, oltre a non allegarla, non aveva fa riferimento alcuno alla – a dire del ricorrente, preesistente in atti – elezione/dichiaraz domicilio.
L’atto di appello era, dunque, in ogni caso inammissibile, ed anche il ricorso è inammissibi
6.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condanNOME al pagamento delle spe processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause de dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 febbraio 2024
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