Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12305 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12305 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Palermo il 20/11/1954 avverso la sentenza emessa il 14 maggio 2024 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 26 settembre 2022, perché carente della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta a pena di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto non depositata unitamente all’atto di appello.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge.
Si osserva che, come si evince dagli atti allegati al ricorso, la sentenza impugnata con l’atto di appello è stata emessa in data 26 settembre 2022, e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 (c.d. Riforma Cartabia).
Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello risulta adottata in violazione della normativa transitoria di cui all’art. 89 del cit. d.lgs. n. 150/2022 che prevede espressamente che le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevato che con la legge 9 agosto 2024 n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, è stato abrogato l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e che a tale riguardo le Sezioni Unite hanno affermato, con la sentenza emessa il 24/10/2024 R.G. 6578/2024 (come da informazione provvisoria), il principio che per le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate.
Ciò premesso è, tuttavia, palese l’errore in cui è incorsa la Corte di appello di Palermo, atteso che la normativa transitoria di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 prevede testualmente al comma 3 che: “Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.”.
Pertanto, le previsioni di cui agli artt. 581, comma 1-ter, circa le nuove incombenze imposte per impugnare, prescindendo dalle altre che qui non rilevano, si applicano soltanto alle sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del citato decreto legislativo, ovvero dopo il 30 dicembre 2022.
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi dell’appello proposto avverso una sentenza emessa il 26 settembre 2022, quindi, prima dell’entrata in vigore della riforma, la disposizione prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non può trovare applicazione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2025
Il COGNOME estensore
Il Presidente