Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3007 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3007 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUSSANO il 27/08/1972
avverso l’ordinanza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. NOME
COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. NOME COGNOME propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso il provvedimento in epigrafe con cui è la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore nel suo interesse in data 25/10/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Parma in composizione monocratica del 30/6/2023 che, all’esito di giudizio abbreviato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, con l’aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa in quanto riconosciutolo colpevole dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commessi in Parma il 27/10/2020 e il 2/11/2020.
Alla declaratoria di inammissibilità la Corte bolognese era pervenuta sul rilievo che, a fronte di un imputato assente nel corso del giudizio di primo grado, all’appello non era stata allegata ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nuovo mandato difensivo contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesti dalla norma in questione a pena di inammissibilità del gravame.
Il difensore ricorrente, richiamati e trascritti gli artt. 99 cod. pen. e 571 cod. proc. pen., con un unico motivo, denuncia l’errata applicazione di tali norme.
Si evidenzia che nel processo di primo grado era stata già depositata nomina a difensore di fiducia con il quale gli era stata conferito il potere di impugnazione esperito con l’atto di appello di cui è stata dichiarata l’inammissibilità.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
3. Il proposto ricorso è inammissibile.
Ed invero, il ricorrente richiama, genericamente, gli artt. 99 e 571 cod. proc. pen. senza esplicitare i termini per cui si porrebbero in contrasto, risultando violati, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello, che la Corte bolognese ha fondato sulla violazione dell’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen.
Quanto a tale ultima norma, va ricordato che la legge 9 agosto 2024, n. 114 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” in G.U. Serie Gen. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all’art. 2, comma 1, lett. o), che ha anche abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., ha inserito al comma 1quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di dall’entrata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. E nel caso di imputato rispetto
al quale si è proceduto in assenza, solo per l’impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
L’impugnazione in esame risulta presentata in data 25 ottobre 2023.
Ebbene, con giurisprudenza costante si è andato affermando un condivisibile orientamento secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni (cfr. Sez, 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982), tesi che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actum) riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime.
Più recentemente, poi, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024 la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite, tra le altre, la questione: “Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pena – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione”.
Ebbene, dall’informazione provvisoria n. 15/2024 emerge che all’udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso N.R.G. 6578/2024 – Ric. NOME COGNOME le Sezioni Unite ha risposto al sopra ricordato quesito nel senso che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. E il principio, evidentemente, per eadem ratio, trova una sua applicazione anche in relazione alla modifica intervenuta per l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. senr.. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2024