Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16513 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16513 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 421/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 28/03/2025
EGLE PILLA
R.G.N. 4301/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il 31/10/1996
avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Letta la memoria di replica, depositata telematicamente, con la quale il difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile, ‘ai sensi dell’art. 581 commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen. ‘ , l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che l’aveva condannata alla pena di
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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giustizia per due reati di furto aggravato, stante la mancata allegazione all’atto di appello dell’elezione di domicilio.
L’imputat a, per il tramite del proprio difensore, avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo con il quale denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. , rilevando : che unitamente all’atto di appello era stato depositato atto di nomina di difensore con elezione di domicilio; che il decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 11/11/2024 er a stato notificato presso il domicilio eletto del difensore ; che, ove fosse mancato il deposito dell’elezione di domicilio, la notifica del decreto di citazione a giudizio sarebbe avvenuta al domicilio dell’imputata.
3.Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore, con memoria di replica del 19 marzo 20205 depositata telematicamente, ha insistito nell’accoglimento del ricorso rilevando che il decreto di citazione per il giudizio di appello aveva indicato l’imputata come elettivamente domiciliata presso il difensore e che tale indicazione non potrebbe essere intesa come un refuso risalente al giudizio di primo grado, perdendo valore l’ elezione di domicilio effettata per il giudizio di primo grado una volta terminato il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Risulta dagli atti, cui la Corte può avere accesso diretto in ragione della natura processuale del rilievo formulato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), che l ‘atto di appello è stato presentato dall’avv. NOME COGNOME senza contenere indicazione, fra gli allegati, di un atto di nomina del difensore e di un’elezione di domicilio.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello ha indicato comunque l’avv. NOME COGNOME come difensore di fiducia dell ‘imputata e quest’ultima come elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
La notifica nei confronti dell’imp utata è stata, tuttavia, eseguita nei confronti della stessa personalmente, in data 27 giugno 2024, in quanto agli arresti domiciliari nel suo domicilio.
Il difensore, con propria mail del 12 novembre 2024, rispondendo ad una specifica sollecitazione da parte della Corte territoriale, a seguito della prima udienza nel corso della quale era risultato presente, ha dedotto di avere depositato ‘a mani atto di impugnazione corredato degli allegati e
separatamente la nomina con elezione di domicilio risalente a pochi giorni prima del deposito in cancelleria dell’impugnazione (3.11.2023)’ . Il medesimo ha, inoltre, depositato atto del 3 novembre 2023, con il quale l’imputata lo aveva effettivamente nominato difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo, senza, tuttavia , fornirne prova dell’avvenuto deposito di tale atto, non rinvenuto effettivamente nel carteggio processuale.
La sentenza impugnata è stata pronunziata a seguito di udienza tenutasi con la partecipazione del difensore e previa regolare citazione dell’imputata, cui il relativo decreto è stato notificato presso la sua residenza.
2. Ciò premesso, deve, innanzitutto, osservarsi che l’art. 581 commi 1-ter cod. proc. pen. -che continua ad applicarsi nell’originaria formulazione alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, non avendo efficacia retroattiva l’abrogazione del comma 1 -ter operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (Sez. U. n. 6578 del 24 ottobre 2024)- richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, o almeno secondo l’interpretazione data dalle Sezioni Unite , che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
La disposizione in esame, a sua volta collegata con l’art. 157-ter comma terzo cod. proc. pen. e con il novellato art. 164 cod. proc. pen., risponde all’esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle impugnazioni e di assicurare il buon esito della notificazione del decreto di citazione a giudizio, in modo che lo stesso raggiunga la sfera di conoscenza del destinatario, attraverso un suo personale contributo all’atto di impugnazione (Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, Rv. 284645 -01). La parte privata che impugna, assolvendo l’adempimento richiesto, rivela di essere consapevole dell’attività interposta dal proprio difensore e pone le premesse per la sua consapevole e informata partecipazione al giudizio di impugnazione, in tale modo rimanendo esclusi o fortemente limitati gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio (Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, COGNOME, Rv. 285146).
3.Nella fattispecie in esame, tuttavia, risulta dirimente la circostanza che il decreto di citazione per il giudizio d’appello risulta comunque essere stato regolarmente notificato all’imputata, all’indirizzo indicato come quello di sua residenza. Pur essendo la causa di inammissibilità apparentemente perfezionatasi prima dell’esecuzione di tale notifica, nondimeno non può ritenersi
ininfluente che la stessa sia stata rilevata solo all’esito del giudizio d’appello o, meglio, che questo sia stato celebrato a seguito della rituale citazione dell’imputato . La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale risulta legata ad una lettura eccessivamente formalistica dell’art. 581 comma 1-ter c.p.p., avulsa dalla considerazione della ratio che l’ha ispirata, ovvero della specifica funzione di agevolare la vocatio in iudicium anche nell’ottica di acquisire prova ragionevolmente certa della conoscenza da parte dell’imputato della celebrazione del giudizio di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936, in motivazione). In tal senso, in fattispecie analoga alla presente, è stato affermato che «qualora il giudice dell’appello non rilevi la specifica causa di inammissibilità prima della celebrazione del giudizio, quale ne sia la ragione, ma fissi l’udienza per la sua trattazione e provveda con successo alla notifica del decreto di citazione personalmente all’imputato, venga meno la stessa ragione per cui la sanzione processuale viene comminata dalla legge processuale, essendo per l’appunto certo che in tal caso egli ha avuto conoscenza dell’udienza fissata per la trattazione della sua impugnazione. Conseguentemente nella descritta ipotesi non può più essere rilevata l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 581-ter c.p.p., che si tradurrebbe altrimenti in una irragionevole compressione del diritto di impugnazione dell’imputato» ( Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, Rv. 286391-01).
4.Alla luce del suddetto principio, cui questo Collegio intende dare seguito, deve, dunque, ritenersi illegittima la declaratoria di inammissibilità dell’appello del l’imputata e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per l’ulteriore corso .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 28/03/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME