Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21005 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
omissis
RAGIONE_SOCIALE nato a avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore della parte civile AVV_NOTAIO, che ha chiesto venga dichiarato inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME avverso la condanna pronunziata il 28 febbraio 2023 nei suoi confronti per il reato di atti persecutori aggravati dal Tribunale di Salerno per il mancato deposito ai sensi dell’art. 581 comma 1-ter c.p.p. da parte dell’imputato della dichiarazione o elezione di domicilio funzionale alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge, posto che nel mandato ad impugnare la sentenza di primo grado conferito al proprio difensore il C.E. indicava la propria residenza. Indicazione che costituirebbe a tutti gli effetti una dichiarazione di domicilio, tanto più che il decreto citazione gli veniva regolarmente notificato a mezzo posta all’indirizzo indicato, presso il quale, peraltro, il Presidente del collegio aveva ordinato disporsi tale notifica quanto costituente il domicilio eletto dall’imputato. Non di meno la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello a seguito di eccezione proposta dalla parte civile nella memoria tardivamente presentata dal suo difensore ed alla quale dunque l’imputato non ha potuto replicare ai sensi dell’art. 598-bis c.p.p., avendone appreso l’esistenza solo dalla lettura della sentenza impugnata. Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta inammissibilità dell’appello nonostante la Corte avesse originariamente considerato lo stesso ammissibile, tanto da ordinare la citazione dell’imputato, e nonostante quest’ultima sia stata ritualmente eseguita presso la residenza dell’imputato.
Il difensore della parte civile ha depositato due memorie, la prima a confutazione dei motivi di ricorso e la seconda a confutazione delle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è stata pronunziata a seguito di udienza tenutasi con il rito camerale non partecipato ed a seguito di regolare citazione dell’imputato, cui il relativo decreto è stato notificato presso la sua residenza a mezzo posta. Risulta inoltre che all’atto d’appello era stato allegato il mandato al difensore ad impugnare la sentenza
emessa dal Tribunale di Salerno all’esito del processo di primo grado celebratosi in presenza del NOMECOGNOMENOME COGNOME nel corpo del quale questi aveva indicato il proprio indirizzo di residenza.
2.1 Ciò premesso va ricordato che l’art. 581 comma 1-ter c.p.p. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile nel caso di specie ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89 comma 3 dello stesso decreto e posto che nel giudizio di primo grado si era proceduto in presenza dell’imputato – richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare la disposizione in esame ha carattere AVV_NOTAIO, tassativo e assoluto, si riferisce a tutte le impugnazioni proposte dalle parti private ed è funzionale al buon esito della notificazione del decreto di citazione a giudizio, affinché lo stesso raggiunga la sfera di conoscenza del destinatario. In altri termini, nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione della disciplina del impugnazioni perseguita dal legislatore, la parte privata viene responsabilizzata, richiedendo un suo personale contributo all’atto di impugnazione, giacché, assolvendo l’adempimento richiesto, rivela di essere consapevole della impugnazione che verrà interposta dal proprio difensore, dovendo necessariamente interagire con esso in tale prospettiva e al contempo pone le premesse per la sua consapevole e informata partecipazione al giudizio di impugnazione, in tale modo rimanendo esclusi o fortemente limitati gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fa successive al giudizio (Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, COGNOME, Rv. 285146).
2.2 Chiarita la ratio complessiva della previsione normativa, risulta evidente come l’onere richiesto alla parte deve essere adempiuto nelle forme tassativamente previste dal legislatore e non ammetta equipollenti, posto che la mera indicazione dell’indirizzo di residenza non contiene la manifestazione di volontà di voler ricevere la notifica presso il medesimo, la quale rappresenta, invece, il carattere distintivo della dichiarazione e dell’elezione di domicilio, che sono atti personali a forma vincolata cui la legge processuale connette precisi effetti giuridici e che non ammettono, dunque, equipollenti (ex multis Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, COGNOME, Rv. 283180; Sez. 5, n. 5158 del 23/01/1991, NOME, Rv. 187336).
2.3 E’ dunque escluso, come preteso dal ricorrente, che la mera indicazione nel corpo del mandato difensivo conferito al difensore per impugnare la sentenza di primo grado della residenza dell’imputato equivalga ad una dichiarazione di domicilio ai sensi ed agli effetti dell’art. 581 comma 1-ter c.p.p. Prova ne è il fatto che qualora la notifica all’indirizzo indicato si fosse rivelata impossibile o comunque non fosse andata a buon
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fine e non vi fosse la disposizione citata, sarebbe stato necessario procedere alla sua esecuzione nel rispetto delle forme previste dagli artt. 157 e 159 c.p.p.
Deduce inoltre il ricorrente che nel caso di specie la Corte non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello con ordinanza adottata de plano prima del giudizio, come previsto dall’art. 591 comma 2 c.p.p., ma con sentenza pronunziata all’esito dell’udienza fissata per la celebrazione dell’appello e ritualmente tenutasi in forma non partecipata a seguito del buon fine della notifica del decreto di citazione all’imputato presso l’indirizzo indicato.
La prima obiezione è manifestamente infondata, posto che lo stesso art. 591 citato, al comma quarto, espressamente prevede che l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata ai sensi del comma secondo dello stesso articolo può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. Se ne deduce che la mancata rilevazione della causa di inammissibilità non presuppone, come preteso, un implicito vaglio positivo sull’ammissibilità dell’impugnazione. La stessa, dunque, può essere rilevata anche all’esito del dibattimento d’appello e legittimamente dichiarata con la sentenza (ex multis Sez. 6, n. 2888 del 13/11/2002, dep. 2003, Nasta, Rv. 223300; Sez. 4, n. 2041 del 03/03/2000, COGNOME, Rv. 217427; Sez. 1, n. 11027 del 13/07/1998, Aleo, Rv. 211608).
Né rileva che l’inammissibilità sia stata eccepita dalla parte civile con memoria presentata intempestivamente, posto che il giudice può rilevarla anche d’ufficio e, come detto, con procedura de plano ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591 comma 2 e 127 comma 9 c.p.p., mentre dal provvedimento impugnato – che si limita a dare atto della proposizione della suddetta memoria – non risulta che la Corte ne abbia tenuto conto.
Colgono invece nel segno gli ulteriori rilievi del ricorrente ad oggetto la circostanza che il decreto di citazione per il giudizio d’appello è stato comunque regolarmente notificato all’imputato all’indirizzo indicato come quello di sua residenza. E sì vero che la causa di inammissibilità apparentemente si è perfezionata prima dell’esecuzione di tale notifica, ma non di meno non può ritenersi ininfluente che la stessa sia stata rilevata solo all’esito del giudizio d’appello o, meglio, che questo sia stato ritualmente celebrato con la presenza dell’imputato o in assenza del medesimo, ma a seguito della sua rituale citazione.
Non è infatti possibile promuovere una lettura eccessivamente formalistica dell’art. 581 comma 1-ter c.p.p. che non tenga conto della ratio che l’ha ispirata e, dunque, della funzione assegnata dal legislatore all’adempimento imposto alle parti private, ossia
quella di agevolare la vocatio in iudichim e acquisire prova ragionevolmente certa della conoscenza da parte dell’imputato della celebrazione del giudizio di impugnazione (c Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El )anati, Rv. 285936, in motivazione). In tal deve dunque ritenersi che qualora il giudice dell’appello non rilevi la specifica c inammissibilità prima della celebrazione del giudizio, quale ne sia la ragione, ma l’udienza per la sua trattazione e provveda con successo alla notifica del decr citazione personalmente all’imputato, venga meno la stessa ragione per cui la sanz processuale viene comminata dalla legge processuale, essendo per l’appunto certo c in tal caso egli ha avuto conoscenza dell’udienza fissata per la trattazione de impugnazione. Conseguentemente nella descritta ipotesi non può più essere rilevat l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 581-ter c.p.p., che si tr altrimenti in una irragionevole compressione del diritto di impugnazione dell’imputat
Alla luce del suddetto principio deve dunque ritenersi illegittima la declarat inammissibilità dell’appello del C.E. e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per il giudizi
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.