Inammissibilità appello: la notifica PEC al difensore è legittima
L’inammissibilità appello rappresenta uno dei principali ostacoli procedurali nel sistema penale italiano, specialmente quando si tratta di rispettare i termini e le modalità di notifica dei provvedimenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della validità delle notifiche effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nei confronti dei difensori.
Il caso oggetto di ricorso
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte d’Appello che aveva dichiarato l’inammissibilità di un gravame poiché proposto oltre i termini stabiliti dalla legge. Il ricorrente ha impugnato tale decisione davanti alla Suprema Corte, sostenendo che l’ordinanza di inammissibilità fosse nulla. La tesi difensiva si basava sul fatto che la notifica del provvedimento fosse stata eseguita esclusivamente via PEC al difensore, omettendo la notifica personale all’imputato.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la procedura seguita è pienamente conforme al dettato normativo. Non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa se la comunicazione dell’inammissibilità appello viene inviata solo al legale, purché sia stato quest’ultimo a depositare l’atto di impugnazione originario.
Eccezioni alla regola generale
La normativa prevede un’unica eccezione rilevante: la notifica deve essere effettuata anche al difensore (oltre che alla parte) solo nel caso in cui sia stata la parte personalmente a interporre il gravame. In tutte le altre circostanze, la notifica al solo soggetto che ha proposto l’appello soddisfa i requisiti di legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sull’interpretazione letterale dell’articolo 591, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma impone la notifica del provvedimento di inammissibilità al solo soggetto che ha proposto l’appello. Poiché nel caso di specie l’impugnazione era stata sottoscritta e presentata dal difensore, la notifica telematica a quest’ultimo è risultata sufficiente e corretta. La Cassazione ha sottolineato che l’adempimento telematico via PEC è lo strumento standard per le comunicazioni processuali verso i professionisti, garantendo la piena conoscenza dell’atto.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle pretese del ricorrente, la sentenza comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, data la manifesta infondatezza dei motivi addotti, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione conferma l’importanza di una rigorosa osservanza delle norme procedurali per evitare pesanti sanzioni economiche e la perdita del diritto all’impugnazione.
Quando è sufficiente la notifica dell’inammissibilità al solo difensore?
La notifica al solo difensore è corretta se è stato lui a proporre l’appello, come previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale.
Cosa succede se l’appello viene presentato personalmente dalla parte?
In questo caso eccezionale, la legge impone che la notifica del provvedimento di inammissibilità sia effettuata anche al difensore oltre che alla parte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione manifestamente infondato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42006 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42006 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che la dedotta nullità dell’ordinanza con cui la Corte di appello ha dichiara l’inammissibilità dell’appello tardivamente proposto in quanto notificata a mezzo “EMAIL” al so difensore è manifestamente infondato in quanto l’adempimento è corrispondente alla previsione dell’all’art. 591, comma 3, cod. proc. pen. che impone la notifica al solo sogge che ha proposto l’appello, tanto che costituisce eccezione l’ipotesi in cui sia la personalmente ad aver interposto il gravame allorché è invece necessaria la notifica anche al difensore;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023