Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24868 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24868 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il 20/08/1992
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 11006/25 MENICHILLI
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti
372 cod. pen.);
i motivi di ricorso;
Esaminati che le censure di cui all’unico motivo di ricorso, attinenti alla
Ritenuto mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta
dall’imputata all’atto di impugnazione, sono manifestamente infondate poiché
il ricorrente non si confronta affatto con il provvedimento impugnato che, con logiche argomentazioni e richiamando i principi che non risultano essere stati
osservati nel proporre l’appello, ha dichiarato l’inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen. e 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. (v. pp. 1-2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025