Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17697 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17697 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Taranto il 20/07/1980
avverso il decreto del 05/12/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce del 27 settembre 2023, che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni cinque.
Secondo la Corte territoriale, anche nel procedimento di prevenzione dovevano applicarsi le disposizioni generali previste per le impugnazioni e segnatamente quella che prescrive, a pena di inammissibilità, di allegare all’atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio o comunque di richiamare in modo espresso nell’atto di appello quella già preesistente.
Tale adempimento non risultava essere effettuato nella impugnazione del Cicala.
Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Cicala, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e motivazione apparente e contraddittoria.
Va esclusa l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. alla materia della prevenzione, in quanto introdotta dalla “Riforma Cartabia” per il processo di cognizione in assenza dell’imputato e per preservare il principio della ragionevole durata del processo.
La normativa transitoria di cui all’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 offre anche un argomento testuale, visto che si fa riferimento alle “sentenze”.
Vi è anche un altro argomento per escludere nel caso in esame la sanzione dell’inammissibilità: il ricorrente era stato presente al procedimento di primo grado e aveva comunque ricevuto la notifica dell’avviso del decreto di citazione per il giudizio di appello personalmente. Quindi la impugnazione ha raggiunto comunque la sua finalità, non determinando alcun vulnus allo svolgimento della fase processuale.
La difesa ha depositato richiesta per la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rigettata la richiesta di trattazione orale presentata dalla difesa, in quanto il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione deve svolgersi nella forma dell’udienza camerale non partecipata, prevista dall’art. 611 cod. proc. pen.
Quanto alla censura avanzata dalla difesa con il ricorso, si osserva quanto segue.
3.1. Preliminarmente va esclusa l’incidenza nel presente giudizio della sopravvenuta abrogazione del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114.
Le Sezioni Unite (n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice) hanno infatti stabilito che, in assenza di disciplina transitoria, la disposizione abrogata continua ad applicarsi per le impugnazioni proposte (come quella in esame) prima dell’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, ovvero sino al 24 agosto 2024.
3.1. In ordine alla questione relativa all’applicabilità al procedimento di prevenzione della disciplina dettata dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. sono emersi nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti: l’uno che esclude l’applicazione nel procedimento di prevenzione delle regole dettate, a pena d’inammissibilità, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio (Sez. 6, n. 11726 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286180); l’altro che ha superato gli argomenti ostativi sostenuti, ritenendo invece compatibile la suddetta disciplina codicistica con il procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 26510 del 09/04/2024, Rv. 286495).
3.2. Peraltro, anche a voler aderire a questo secondo orientamento, nel caso in esame la impugnazione non poteva ritenersi inammissibile.
Secondo un condivisibile principio, la causa di inammissibilità dell’appello, di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all’imputato (Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, Rv. 286391; in senso conforme anche Sez. 5, n. 7260 del 20/11/2024, dep. 2025).
Muovendo dalla ratio di questa norma – garantire il buon esito della notificazione del decreto di citazione a giudizio, nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle impugnazioni perseguita dal legislatore (Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, COGNOME, Rv. 285146) – si è affermato che costituirebbe una lettura eccessivamente formalistica dell’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. consentire di pronunciare l’inammissibilità della impugnazione quanto sia comunque avvenuta con successo la notifica del decreto di citazione personalmente all’imputato.
La suddetta situazione si è verificata nel caso in esame, come ha segnalato il ricorrente e come si evince anche dal decreto impugnato, con la conseguenza che la declaratoria della sanzione dell’inammissibilità non risultava più giustificata.
Sulla base di quanto osservato, il decreto impugnato va dunque annullato perché la Corte di appello proceda a nuovo giudizio sulla impugnazione del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso il 15/04/2025.