Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36020 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36020 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato ad Alzano Lombardo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2024 della Corte di appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’atto di appello avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso perché proposto in violazione dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento, il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo con un unico articolato motivo la violazione di legge. La Corte di appello aveva errato nella declaratoria di inammissibilità dell’atto di gravame per omessa applicazione della legge del 9 agosto 2024,n 1141
che ha abrogato l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nella parte in cui onerava il difensore del deposito di specifico mandato ad impugnare. Secondo il ricorrente, essendosi al cospetto di una norma procedurale ( ma ad effetto sostanziale, non operava il principio del tempus regit actum ma quello di cui all’art. 2 cod. pen. in ordine alla retroattività della norma più favorevole. Pertanto, l’effetto abrogante della legge n 114 cit. era operativo anche in relazione agli atti di appello, come quello in oggetto, presentato prima del 24 agosto del 2024 (i.e. data di entrata in vigore della legge in oggetto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come modificata dall’art. 2, comma 1, lettera o), legge 9 agosto 2024, n. 114 – non prevede, in caso di impugnazione proposta dal difensore di fiducia, l’onere di allegare anche lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
La norma – così come modificata – si applica alle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ossia dal 25 agosto 2024. Ed invero, stante la natura istantanea degli effetti dell’atto di impugnazione ed in ossequio al disposto di cui all’articolo 11 delle preleggi “la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024”. (così Sez. Un. n 13808 del 24/10/2024).
2.1. Nel caso di specie, si dà atto nell’ordinanza impugnata che il difensore aveva depositato l’atto di appello prima del 25 agosto 2024 e che con l’atto di appello era stata semplicemente richiamata la “nomina in atti”. Correttamente la Corte di appello, uniformandosi ai principi sanciti dalle Sez. Un. citate, ha rilevato come nel caso di specie per un verso non potesse essere applicata la disciplina sopravvenuta, che aveva abrogato la disposizione di cui all’art. 581, comma 1, quater cod. proc. pen., e come per altro verso detta norma nella formulazione e introdotta dalla c.d. riforma Cartabia dovesse essere interpretata nel senso che “l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, …può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente
dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione”.
2.2. Pertanto, secondo i Giudici di appello, il mero richiamo da parte del difensore alla “nomina in atti” non era sufficiente trattandosi di adempimento diverso dal «richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale…». Peraltro ha osservato la Corte distrettuale « … il richiamo alla procura speciale conferita i all’AVV_NOTAIO, era precedente alla sentenza, risalendo al 4.11.2019».
Sulla base di tali premesse e considerato che l’ordinanza impugnata è stata adottata in data 31.10.2024, ovvero alcuni giorni dopo la pronuncia delle Sezioni Unite chiamate a dirimere il contrasto sulla lettura dell’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen., va disposto il rigetto del ricorso.
Segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 01/10/2025