Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8265 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8265 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a Lumezzane il 30 agosto 1952, avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, limitatamente alla posizione del ricorrente, con trasmissione degli atti alla Corte di appello.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 marzo 2024 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, per difetto di elezione di domicilio e di mandato specifico ad impugnare, l’appello proposto da COGNOME NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata in data 22 marzo 2023 dal G.u.p. del Tribunale di Brescia, con la quale
l’imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74/2000 (capo 51) alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre a pene accessorie e confisca.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. in riferimento alla riammissione nei termini per proporre appello – oggetto di rigetto da parte della Corte di appello, con ordinanza del 28 marzo 2024 – nonché la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il provvedimento non inquadra il fatto accaduto nei parametri del caso fortuito.
Il mancato deposito della procura non sarebbe, infatti, dipesa da dimenticanza o negligenza del difensore, ma da un refuso da parte della segretaria di quest’ultimo, la quale avrebbe allegato in Pec due volte la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata con l’Agenzia delle Entrate anziché inviare, con i due allegati, la documentazione e la procura con l’elezione di domicilio.
2.2 Con una seconda censura, si lamentano la violazione degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che non vi era la necessità di allegare specifico mandato ad impugnare la sentenza di primo grado, dal momento che l’imputato non era da considerarsi assente nel processo di primo grado, come erroneamente indicato nella sentenza di appello, bensì presente: Il difensore aveva infatti chiesto che il proprio assistito venisse giudicato con il rito abbreviato producendo procura speciale. Inoltre, quanto alla mancanza di elezione di domicilio, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che l’imputato aveva già eletto domicilio presso lo studio del difensore quando gli conferì la procura speciale al fine di chiedere l’ammissione ai riti alternativi, dal momento che il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. non esige, per il solo caso dell’assenza, che la dichiarazione di domicilio sia successiva alla sentenza di primo grado, potendo avere effetto sino ad un’eventuale revoca o modifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. La prima censura del ricorrente, apparentemente riferita all’ordinanza del 28 marzo 2024, con la quale era stata rigettata la domanda di riammissione nel termine per proporre l’appello ex art. 175 cod. proc. penale è formulata in modo non specifico ed è, comunque, manifestamente infondata. Sotto il primo profilo,
deve rilevarsi che la difesa non chiarisce quale sia il contenuto di tale ordinanza e quale sia la ragione del rigetto della domanda ex art. 175 cod. proc. pen.; sotto il secondo profilo, va evidenziato che il ricorrente prospetta, quale causa di rimessione in termini, un errore dovuto alla segretaria del difensore e, dunque, direttamente imputabile al difensore stesso e di carattere evidentemente colposo, trattandosi del mancato invio della procura con elezione di domicilio, senza che siano stati compiutamente invocati un caso fortuito o una forza maggiore.
1.2. La seconda censura è manifestamente infondata. Nel caso in esame, che riguarda la mancata elezione di domicilio e non la mancanza di procura speciale, il ricorrente afferma che vi fosse una precedente elezione di domicilio, da lui ritenuta di per sé sufficiente, senza affermare che tale elezione di domicilio sia stata effettivamente richiamata in modo specifico con l’atto di appello.
Così facendo, trascura quanto affermato, in contrario avviso, dalle Sezioni Unite di questa corte, nel procedimento RG. 6578/24 (udienza del 24 ottobre 2024), le quali si sono pronunciate sulla questione se · la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazion del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in at della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo. Nel ribadire che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, le Sezioni Unite hanno precisato che la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la difesa non ha prospettato che l’atto di appello consentisse l’individuazione della precedente dichiarazione o elezione di domicilio; né può avere rilievo in senso contrario il fatto che la notificazione della citazione abbia comunque raggiunto l’imputato, perché la ratio della norma è quella di consentire ex ante la chiara individuazione del luogo dove effettuare tale notificazione, per evitare che l’ufficio debba condurre ricerche e che il procedimento – pur se attivato dall’impugnazione della difesa – possa essere · sottoposto a successive defatiganti eccezioni della stessa difesa circa l’effettiva ricezione dell’atto.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/12/2024.