Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 981 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 981 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Sassuolo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 7/7/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il
ricorso;
lette per il ricorrente le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 luglio 2025 la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 14 febbraio 2023 del Tribunale di Modena, con la quale lo stesso COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, rilevando che l’imputato era stato dichiarato assente e che all’atto di impugnazione non era stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità dell’impugnazione dall’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che lo hanno affidato a un unico motivo, mediante il quale hanno lamentato l’errata applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., sottolineando che nel corso del giudizio di primo grado era stata depositata, all’udienza del 17 gennaio 2023, la nomina dei difensori e la procura speciale a essi conferita dall’imputato, contenente anche la dichiarazione di domicilio, che non era mai stata modificata; a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado, il 13 giugno 2023 era stato depositato l’atto d’appello, con la conferma della nomina dei medesimi difensori, con espresso mandato a impugnare e, stante l’assenza di modifiche del domicilio dichiarato, nessuna indicazione sul punto.
Tanto premesso hanno sottolineato la sopravvenuta abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e la presenza in atti della dichiarazione di domicilio, nonché la disparità di trattamento tra l’imputato appellante e la parte civile e i pubblico ministero, sui quali non grava un analogo onere, e anche quanto previsto dall’art. 164 cod. proc. pen. a proposito della cosiddetta ultrattività dell dichiarazione o elezione di domicilio anche ai fini di cui all’art. 601 cod. proc. pen. ossia della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso nelle sue richieste sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, richiamando quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza De COGNOME e sottolineando la mancanza, nel caso di specie, di allegazione della elezione di domicilio o una indicazione precisa della sua collocazione nel fascicolo processuale, comportanti, per espressa previsione normativa, la sanzione della inammissibilità della impugnazione, con la conseguente piena correttezza della decisione adottata, in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla luce di quanto chiarito a proposito della ratio e della funzione della disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che le Sezioni Unite, con la sentenza De COGNOME (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Rv. 287855 – 01), hanno, anzitutto, chiarito che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Nella medesima sentenza le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto interpretativo insorto sulla portata applicativa di tale disposizione, hanno anche spiegato che l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione, oneri che, però, nel caso in esame, non sono stati assolti.
Alla luce di tale chiarimento interpretativo, da cui non si ravvedono ragioni per discostarsi, le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate, anche volendo ritenere applicabile il principio affermato con riferimento alla previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. all’ipotesi dell’imputato giudicato in assenza, di cui al successivo comma 1-quater della medesima disposizione, considerando, cioè, sufficiente una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, alle condizioni indicate dalle Sezioni Unite, e non necessaria una nuova dichiarazione o elezione, come invece espressamente richiesto per il mandato a impugnare, che deve essere necessariamente rilasciato dall’imputato assente successivamente alla pronuncia del provvedimento da impugnare.
Nel caso in esame, infatti, all’atto di impugnazione dichiarato inammissibile con l’ordinanza impugnata, atto che il Collegio ha esaminato, stante la natura processuale della censura formulata con il ricorso, in relazione alla quale il giudice di legittimità è anche giudice del fatto e, per risolvere la relativa questione, pu accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 – 01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, COGNOME, Rv. 230568 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304 – 01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 – 01) è stato allegato solamente il nuovo mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato (come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per l’imputato giudicato in assenza in primo grado), ma non anche la precedente dichiarazione di domicilio, né in tale atto di gravame vi è alcuna
indicazione circa l’esistenza di una precedente dichiarazione di domicilio e in ordine alla sua collocazione nel fascicolo processuale, con la conseguente insufficienza della sola genericamente dedotta presenza in atti di tale dichiarazione di domicilio a consentire di ritenere assolto l’onere di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Al riguardo le Sezioni Unite, nella motivazione della citata sentenza COGNOME, dato atto della possibilità di avvalersi di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, alla luce di quanto stabilito dall’art. 164 cod. proc. pen., hanno, poi al par. 13, spiegato che “per le stesse ragioni la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, come ricordato, unitamente all’atto d’appello, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, non deve necessariamente essere materialmente unita all’atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 34328 del 04/06/2024, C. non massimata, cit.). In caso di plurime dichiarazioni o elezioni di domicilio, spetta al difensore dell’imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell’atto d’impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare all’imputato medesimo il decreto di citazione per il giudizi di appello, in modo tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire tale notificazione. In definitiva, la previsione di ulteriori one quale l’allegazione materiale della dichiarazione o elezione di domicilio all’atto d’impugnazione, non necessari in presenza di una indicazione che presenti le suddette caratteristiche, si risolverebbe per l’imputato in un inutile aggravio, tale da rendere più oneroso il suo diritto di “accesso” al giudice dell’impugnazione. Non può, invece, ritenersi sufficiente il generico richiamo a una dichiarazione o elezione di domicilio che non consenta la sua immediata individuazione nel fascicolo processuale e non permetta di cogliere con certezza il luogo presso il quale eseguire la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, i funzione della sollecita e regolare citazione dell’imputato per tale giudizio”. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure del ricorrente, non avendo questi con l’atto d’impugnazione presentato nel suo interesse provveduto in alcun modo ad assolvere l’onere posto a suo carico dall’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., neppure considerando idonea anche per l’imputato giudicato in assenza una precedente dichiarazione di domicilio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 4/11/2025