Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16336 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SESTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
Sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato a Orbetello l’1/08/1979 avverso l’ordinanza del 19/12/2024 della Corte d’appello di L’aquila visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale Ł stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello in quanto l’impugnazione non era accompagnata dal deposito di dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. evidenziando che nell’appello era stata espressamente richiamata la ‘procura in atti’ per tale dovendosi intendere il riferimento alla nomina rilasciata in primo grado, contenente anche l’elezione di domicilio.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 158 cod. pen. censurando l’omesso rilievo da parte della Corte di appello dell’intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso Ł stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
La nuova disciplina dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, con specifico riferimento
alla necessità di indicare il domicilio dichiarato o eletto, Ł stata recentemente oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni unite che, con sentenza resa all’udienza del 24 ottobre 2024, di cui si dispone della sola informazione provvisoria, hanno chiarito che la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che Ł sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Tale principio Ł sicuramente applicabile al caso di specie, posto che l’appello Ł stato proposto prima delle modifiche da ultimo apportate all’art. 581 cod. proc. pen., dovendosi ribadire che la novella con la quale Ł stato abrogato il comma 1-ter, in vigore dal 25 agosto, si applica solo per le impugnazioni proposte da tale data in poi (così l’informazione provvisoria relativa alla citata pronuncia delle Sezioni unite).
2.1. Tanto premesso, si ritiene che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello sia corretta.
Nell’atto di appello, infatti, il difensore non aveva in alcun modo indicato, in maniera specifica, se e quando il suo assistito avesse già eletto o dichiarato domicilio, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo alla ‘procura in atti’.
Tale dizione, infatti, non contiene alcun riferimento all’avvenuta elezione di domicilio contestualmente all’atto di nomina del difensore, tanto meno consente di ritenere assolto il requisito della specifica indicazione della ‘collocazione nel fascicolo processuale’.
L’inammissibilità dell’appello, nonchØ del presente ricorso, impediscono di esaminare l’ulteriore motivo concernente l’intervenuta prescrizione del reato prima ancora della pronuncia di inammissibilità oggetto di impugnazione.
Trova applicazione, infatti, il consolidato principio giurisprudenziale – valevole anche per il grado di appello – secondo cui l’inammissibilità del ricorso non consente il valido instaurarsi del rapporto processuale e, per tale motivo, impedisce anche di rilevare d’ufficio l’eventuale prescrizione nelle more maturata.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME NOME