Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 10/08/1960
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
(dato avviso alle parti;I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata l’ordinanza della Corte di appello di L’Aquila del 20 giugno 2024, che ha dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 581 comma 1
ter cod. proc. pen., ovvero
per l’omessa allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, l’appello proposto il 15
2024 nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pescara
30 novembre 2023, con cui il medesimo NOME era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, comme
il 30 dicembre 2015 in Pescara.
Letta la memoria a firma dell’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia del ricorrent ai sensi dell’art. 610 comma 5
precisato che il presente giudizio è stato trattato de plano
bis cod.
proc. pen.
Richiamata l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite di questa Corte del 24 ottobre 202
1-ter, secondo cui la previsione di cui all’art. 581, comma
cod. proc. pen., applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, deve essere interpretata nel senso che è
sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tal consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Ritenuta corretta la decisione della Corte territoriale, censurata nel ricorso, posto che l appello non conteneva né l’allegazione, né tantomeno il richiamo alla dichiarazione o elezione domicilio dell’imputato, essendo stata trasmessa solo la procura speciale rilasciata al difenso che tuttavia non conteneva alcun riferimento alla dichiarazione/elezione di domicilio di Fai per cui, in forza del principio sopra esposto, l’appello dell’imputato, presentato in epoca ant al 24 agosto 2024, è stato legittimamente dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale.
Osservato pertanto che il ricorso avverso la corretta decisione impugnata deve essere dichiarat inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma .F8 – novembre 2024.