Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33406 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33406 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Sant’Omero il 18/06/1994
avverso l’ordinanza emessa il 4 marzo 2025 dalla Corte d’appello di L’Aquila
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le richieste dei difensori, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello dell’Aquila che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 19 90 per la mancata allegazione all’atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall’imputato, non ritenendo, a tal
fine, sufficiente il mero riferimento nell’intestazione dell’atto di impugnazione alla elezione di domicilio da parte del ricorrente presso il luogo di residenza.
1.1. Con due motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente deduce vizi di violazione dell’art. 581, comma 1 -ter , cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU, in relazione al diritto di difesa, al giusto processo e di accesso alla giustizia, quale effetto dell’erronea e formalistica interpretazione della norma processuale adottata dalla Corte territoriale atteso che: i) l’imputato era presente nel corso del giudizio abbreviato ed ha reso interrogatorio nel corso del quale ha rinnovato l’elezione di domicilio presso la propria residenza; ii) tale elezione di domicilio è stata richiamata nell’atto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei due motivi dedotti. Ciò in ragione del rilievo assorbente della insufficienza della mera indicazione del luogo di elezione di domicilio del rico rrente contenuto nell’atto di impugnazione.
Va, infatti, considerato che, sulla base del comma 1ter dell’art. 581 cod. proc. pen. (abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855), con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori deve essere depositata, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La ratio di tale disposizione, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuata, in termini coerenti con gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza e speditezza del processo penale perseguiti dalla riforma, nella finalità di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l’attività di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. La norma, infatti, impone alla parte impugnante un onere di leale collaborazione, funzionale alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, in relazione alla quale la cancelleria viene evidentemente sgravata dall’onere di ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio e alla individuazione, in caso di pluralità di tali atti nel corso del process o, dell’ultima manifestazione di volontà dell’imputato.
Secondo l’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite ‘De Felice’, tale onere di deposito può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, contenuto nell’atto di impugnazione , a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire
l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Rv. 287855 – 02).
Il Supremo Consesso ha, dunque, escluso la legittimità dell’orientamento ermeneutico più restrittivo che richiedeva, anche per l’imputato non giudicato in as senza, il deposito con l’atto di impugnazione di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, ritenendo tale soluzione frutto di una non consentita interpretazione estensiva della disposizione processuale in esame. Si è, pertanto, ritenuto sufficiente, nonché proporzionato alla scopo perseguito dal legislatore, il solo richiamo, contenuto nell’ atto di impugnazione, alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio, «a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.»
Si è, inoltre, chiarito che in caso di plurime dichiarazioni o elezioni di domicilio, spetta al difensore dell’imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell’atto d’impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare all’imputato medesimo il decreto di citazione per il giudizio di appello, in modo tale da consentire anche in tale caso l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire tale notificazione.
1.1. Il Collegio non intende discostarsi da tale principio di diritto rimettendo la decisione del ricorso alle Sezioni Unite come prescritto dall’art. 618, comma 1 -bis cod. proc. pen. Ciò in ragione della compatibilità della soluzione adottata con le esigenze di ragionevolezza e di proporzionalità entro le quali la giurisprudenza della Corte EDU in tema di diritto di accesso alla giustizia (cfr. Corte EDU Succi c. Italia) riconosce il margine di discrezionalità degli Stati nel disciplinare le formalità di accesso alle giurisdizioni superiori. La Corte EDU ha, infatti, affermato che il ‘diritto a un tribunale’ e il diritto di accesso non sono assoluti, ma possono essere soggetti a restrizioni che, da un lato, non devono limitare o ridurre l’accesso offerto alla persona in modo o in misura tale da compromettere la sostanza stessa del diritto (Corte EDU, 27/8/1991, Philis c. Grecia) e, dall’altro lato, devono perseguire un fine legittimo ed essere in un ragionevole rapporto di proporzionalità con detto fine (Corte EDU, Grande Camera, 15/3/2018, COGNOME-Liman c. Svizzera), condizioni, queste ultime, che, come affermato dalle Sezioni Unite, devono ritenersi sussistenti in relazione all’onere di deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, come interpretato nella sentenza ‘COGNOME‘.
1.2. Applicando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che l’atto di impugnazione era inidoneo a
soddisfare il requisito previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen., mancando uno specifico ed espresso richiamo alla precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. L’atto di appello, infatti, si limitava ad indicare il luogo dove era domiciliato il ricorrente, ma non specificava né quando e in quale circostanza fosse stata effettuata tale dichiarazione né la specifica collocazione processuale dell’atto, rimettendo sostanzialmente alla cancelleria la relativa ricerca e, in caso di pluralità di dichiarazioni o di elezioni di domicilio, la scelta dell’atto da considerare ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME