Inammissibilità Appello: Quando la Forma Diventa Sostanza
L’ordinamento giuridico è un sistema complesso dove le regole procedurali non sono meri orpelli, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un’inammissibilità appello a causa della mancata osservanza di specifici requisiti formali. Questa decisione sottolinea come la negligenza su aspetti procedurali possa precludere l’accesso a un grado di giudizio, con conseguenze definitive per l’esito di una causa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un appello proposto da un difensore d’ufficio avverso una sentenza di condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La Corte d’Appello di Palermo aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile, rilevando una violazione diretta dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
Secondo la Corte territoriale, l’atto di appello mancava di adempimenti formali essenziali, quali lo specifico mandato a impugnare e l’elezione di domicilio per le notificazioni. Il difensore, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che tali requisiti non fossero obbligatori o, in alternativa, che potessero essere sanati anche in un momento successivo alla presentazione del gravame.
L’Inammissibilità dell’Appello secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo manifestamente infondato. I giudici hanno fornito una lettura chiara e inequivocabile della norma processuale in questione. La decisione si concentra sull’interpretazione letterale e sulla ratio dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., una disposizione che mira a garantire la serietà e la consapevolezza dell’atto di impugnazione.
La Corte ha stabilito che la legge è perentoria: gli adempimenti formali richiesti devono essere compiuti contestualmente al deposito dell’atto di impugnazione. Non si tratta di mere irregolarità sanabili a posteriori, ma di requisiti di ammissibilità la cui mancanza vizia irrimediabilmente l’atto fin dalla sua origine.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella perentorietà del dettato normativo. L’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale prevede “espressamente” che i requisiti formali, come il mandato specifico e l’elezione di domicilio, debbano essere assolti “con l’atto d’impugnazione ed a pena d’inammissibilità dello stesso”.
La Corte ha chiarito che il legislatore ha volutamente imposto questa rigida scansione temporale per assicurare che l’impugnazione sia il frutto di una volontà precisa e informata dell’imputato, rappresentato dal suo difensore. Permettere una regolarizzazione successiva svuoterebbe di significato la norma e introdurrebbe incertezza nel processo. Di conseguenza, l’assenza di tali elementi al momento del deposito dell’appello ne determina la definitiva inammissibilità. A questa declaratoria, per legge, segue la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro. La Corte ha escluso la sussistenza di un’assenza di colpa nel ricorrente, poiché l’errore derivava da una chiara violazione di una norma processuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione funge da monito per tutti gli operatori del diritto: la massima attenzione ai formalismi procedurali è un dovere imprescindibile. La decisione conferma che nel diritto processuale penale la forma è, a tutti gli effetti, sostanza. L’inammissibilità appello non è una sanzione remota, ma una conseguenza diretta e inevitabile della trascuratezza. Per gli avvocati, ciò significa un obbligo di diligenza ancora più stringente nella preparazione degli atti di impugnazione, poiché un errore formale può chiudere definitivamente le porte della giustizia per il proprio assistito, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche.
È possibile sanare i vizi formali di un appello penale dopo averlo depositato?
No, secondo l’ordinanza, l’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, richiede che adempimenti come lo specifico mandato a impugnare siano compiuti contestualmente al deposito dell’atto, a pena di inammissibilità. Non è ammessa una regolarizzazione successiva.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Per quale motivo è stato presentato il ricorso in Cassazione?
Il difensore d’ufficio ha proposto ricorso sostenendo che i requisiti formali previsti dalla legge non fossero obbligatori o che, comunque, potessero essere corretti in un momento successivo alla presentazione dell’appello, tesi che la Suprema Corte ha respinto come manifestamente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32206 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 28/08/1999
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore d’ufficio di NOME impugna l’ordinanza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., l’appello, dallo stesso difensore proposto, avverso la sentenza di condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen.. Si deduce violazione di legge processuale, in quanto gli adempimenti formali previsti da tale disposizione di legge non sarebbero obbligatori e, comunque, sarebbero emendabili anche in un momento successivo alla proposizione del gravame.
Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo.
L’art. 581, comma 1-quater, cit., infatti, prevede espressamente che gli adempimenti formali ivi indicati (specifico mandato ad impugnare ed elezione di domicilio per le notificazioni) debbano essere compiuti con l’atto d’impugnazione ed a pena d’inammissibilità dello stesso.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1’11 luglio 2025.