Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33699 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33699 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 852/2025
NOME COGNOME
CC – 25/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a La Spezia il giorno DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 28 gennaio 2025 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che
ha concluso per la inammissibilitˆ del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, del foro di La Spezia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza;
Con sentenza del 28 gennaio 2025 la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del 24 aprile 2024, con cui il Tribunale di La Spezia l’ha condannata per il reato di cui allÕart. 189, comma 6, cod. strada.
Secondo la Corte di appello vi è stata violazione dellÕart. 581, comma 1-, cod. proc. pen., non essendo stata depositata con l’impugnazione (nŽ in alcun modo richiamata), la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione della legge processuale, in quanto lÕappello conteneva una sia pur generica indicazione, Òriferita allÕattivitˆ del difensoreÓ, tale comunque da consentire la notifica dellÕatto introduttivo, in linea con i principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.
2.2. Con il secondo motivo si invoca, infine, lÕannullamento della sentenza poichŽ, come ritenuto anche dal Sostituto Procuratore generale nel giudizio di appello, l’imputata andava assolta dal reato essendosi allontanata dal luogo dell’incidente soltanto dopo l’arrivo dell’ambulanza.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile.
1.1. AllÕesame del motivo è utile premettere che, nella versione applicabile , l’art. 581, commi 1e 1, cod. proc. pen. (introdotti dall’art. 33 del d.lgs. 150 del 2022), richiede che unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilitˆ, la dichiarazione o lÕelezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (comma 1), nonchŽ, ove trattasi di imputato per il quale si è proceduto in assenza, unitamente all’atto di appello sia depositato, a pena di inammissibilitˆ, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio
dell’imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (comma 1-).
Ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la predetta disposizione si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del succitato decreto (ossia dopo il 30 dicembre 2022): tanto è pacificamente accaduto nella specie, avendo la COGNOME proposto appello in data 5 luglio 2024 (p. 2 ricorso), avverso una sentenza pronunciata in data 24 aprile 2024.
1.2. Trattandosi di valutare lÕoriginaria ammissibilitˆ del gravame, ed in ragione della natura processuale di tali disposizioni, occorre far riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto, e non invece al principio della necessaria retroattivitˆ della disposizione più favorevole (principio espresso da Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 260927; in senso conforme, Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, Padovan, Rv. 286112; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, COGNOME., Rv. 271207).
La precisazione è necessaria in quanto, dopo la proposizione dell’appello, con la legge 9 agosto 2024, n. 114 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) è stato abrogato il comma 1dell’art. 581 cod. proc. pen., mentre, riguardo al comma 1, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta da un difensore d’ufficio.
Tuttavia, il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il passaggio tra i diversi regimi.
Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1e
1, come introdotti dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilitˆ, alla stregua di tali disposizioni, secondo il principio (cfr., Sez. 4, n. 41411 del 16/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, COGNOME, non mass.).
1.3. La conclusione trova piena conferma nei principi recentemente affermati da questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 138080 del 24/10/2024, COGNOME); intervento, pure richiamato dalla ricorrente, con cui si è affermata lÕapplicazione della (diversa) disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 Ð alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, come quella per cui si procede (Rv. 287855 – 01).
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilitˆ dell’atto d’impugnazione, pu˜ essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua
collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Rv. 287855 Ð 02).
1.4. Nel caso in esame la ricorrente lamenta lÕerroneitˆ della decisione della Corte territoriale, per non aver ritenuto sufficiente l’indicazione, contenuta nell’appello, del Òdifensore come risultante dagli attiÓ.
Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha motivato la decisione con riguardo alla mancata allegazione allÕatto di appello dellÕelezione di domicilio, che la stessa ricorrente riconosce essere ÒcripticaÓ (p. 3 ricorso), ma comunque tale da consentire di procedere alla notifica.
Ora, come affermato dalle Sezioni Unite, la dichiarazione o l’elezione di domicilio da depositare a pena di inammissibilitˆ unitamente all’atto dell’appello non necessariamente deve essere successiva alla pronuncia impugnata – in quanto anche una precedente dichiarazione o elezione consentono il raggiungimento del fine della norma ovvero la speditezza nel procedimento notificatorio del decreto di citazione in appello.
Tuttavia, proprio valorizzando la finalitˆ perseguita dal legislatore si è sottolineato che tali atti non devono necessariamente essere uniti materialmente all’atto di impugnazione potendo essere in esso anche solo richiamati purchŽ tale richiamo sia chiaro, specifico e inequivoco e permetta, senza bisogno di ulteriori indagini e senza difficoltˆ, di individuarli con immediatezza nel fascicolo processuale.
In questa prospettiva, quindi, la mera indicazione della nomina del difensore appare (oltre che eccentrica rispetto alla previsione normativa) del tutto insufficiente a integrare qualsivoglia indicazione o allegazione, anche se intesa nel senso ÒfinalisticoÓ fatto proprio dalle Sezioni Unite, irrilevante essendo che la elezione precedente sia stata poi rinvenuta ugualmente e che, quindi, il decreto di citazione sia stato comunque notificato.
1.5. Va in ogni caso escluso che tale disciplina si ponga in contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost.
Questa Corte ha giˆ ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale dei commi 1e 1dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalitˆ di esercizio della concorrente ed accessoria facoltˆ riconosciuta al suo difensore, sicchŽ essi non collidono nŽ con il principio della inviolabilitˆ del diritto di difesa, nŽ con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitivitˆ della condanna, nŽ con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del
20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900 Ð 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 Ð 01).
1.6. Diventa quindi superfluo affrontare il secondo motivo con cui, tra l’altro, si propone una censura in alcun modo sviluppata, se non in punto di fatto.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME