Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3859 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 3859 Anno 2025
Presidente: COGNOME
1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la Relatore: COGNOME Data Udienza: 27/11/2024
sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 17/04/2023.
Rilevava il collegio che all’atto di gravame deposit6to in data 29/09/2023 non era allegato specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia deila sentenza di primo grado come previsto dall’art. 581, cornuta 1 quatef cod. proc, pen. e neppure atto di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della nucificazioi del decreto di cita/ione a giudizio ichiesto dall’art. 581 cornrna i. er cod. pnoc. pen..
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite i difens.. , di hdacia articolando un unico motivo con cui si deduce error in procedenoo scA.to profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, coa. proc. peri. in relazione all’art. 42.0, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente che con la sentenza impugnata è i.;tato inammissibile l’appello dall’imputato poiché privo dello specifico iviantiato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza con relativa dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, come previsto dall’art. 581, coniiiniia cod. proc. pen.
Tale disposizione non è tuttavia applicabile nei caso in esame essendo stato COGNOME giudicare con rito abbreviato da lui richiesto con procura speciale rilasciata ai proprio difensore ( allegato n. 1 al ricorso).
COGNOME nei giudizio di primo grado, concluso con sentenza ern:zs…,4 dell’art. 442 cod, proc pen a doveva quindi considerarsi presente come or , [,:tsro dai disposto di cui all’art. A20, comma 2-ter, codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’il ricorso è inammiasibile, per carenza di interesse.
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile GLYPH 1..i.iroposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale d, Mon/a in data 17/04/2023 sotto due diversi profili e cioè, da un lato, per la mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia di primo grKio, come previsto dall’art. 581, comma i quater, cod. proc, peri, e dall’altro, per mancato deposito, unitamente all’atto di appello presentato in data 29/00/2023, di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazic.)ne a CliUdi210 a se. ,Tis: dell’art. 581, comma i -ter, cod. proc. per;..
A
9
5
2
8
Il presente ricorso censura, con deduzioni peraltro corrette, solo GLYPH parco profilo sui quale si fonda la deciaratoria di inammissibilita pronunciata dalla Corte territoriale e cioè quello relativo all’assenza di specifico mandato ad sentenza di primo grado.
Non è stato articolato, invece, motivo di ricorso rispetto ai secondo pronio cioè la mancata &legazione all’atto di appello di dichiarazione o elezione di domicilio.
Con riferimento a tale specifico aspetto la statuizione di inannínisaibiiita corretta alla luce dei principi affermati nella recente pronuncia a Se2k)iii Unite adottata nel processo n. 6578/2024 RG (udienza 24 ottobre 2024) secondo Cli! “io disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1 -Ler, cod. proc. pen. – abrogate d alla legge 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad appiicarsi alle impugnazionl pfoposte sino al 24 agosto 2024; la previsione di cui all’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. peri. deve essere interpretata nel senso che e sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione ne! fscioio processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca ndividuozan dei’ go in cui eseguire la notificazione”.
L’esame dell’atto di appello (depositato in data 29 settembre GLYPH ()risente di apprezzare che il ricorrente non aveva effettivamente allegato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, nè aveva richiamato precedenti c6n o zio o elezioni in tal senso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod, rue, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procescuai e , valut ati i prcflb di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità eine ,e dai ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento precessuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa CiE-7′ Così deciso in Roma il 27/11/2024
Il Coni GLYPH este nso re
Il Presid nte