Inammissibilità Appello: Quando i Motivi Non Sono Abbastanza Specifici
L’inammissibilità dell’appello è una delle questioni procedurali più rilevanti nel diritto penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per impugnare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche precise e argomentate. Se i motivi di appello sono generici, il ricorso non supererà il primo vaglio di ammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di primo grado emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale. L’imputato, condannato, proponeva appello, ma la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile a causa della genericità dei motivi di impugnazione, in applicazione dell’art. 591 del codice di procedura penale.
Non arrendendosi, l’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge. In particolare, sosteneva che, almeno per quanto riguarda la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, i motivi non erano affatto generici, in quanto facevano riferimento a specifiche condizioni di vita personali e alle ragioni della condotta illecita.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità dell’Appello
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che, a seguito della riforma dell’art. 581 del codice di procedura penale (introdotta dalla Legge n. 103/2017), il giudice d’appello ha il potere di dichiarare l’inammissibilità quando i motivi sono privi di specificità.
Questo si verifica non solo quando i motivi non sono argomentati, ma anche quando non affrontano criticamente la motivazione della sentenza impugnata. Se le censure sono manifestamente inidonee a confutare l’impianto logico-giuridico della decisione di primo grado, il giudice del gravame deve limitarsi a confermare la sentenza, senza entrare nel merito della questione.
Il Caso Specifico delle Attenuanti Generiche
Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva correttamente osservato che l’atto di appello si limitava a generici rilievi sul trattamento sanzionatorio, senza un vero confronto con la sentenza del GUP. La tesi difensiva sulla necessità di concedere le attenuanti generiche si basava su un vago riferimento alle condizioni di vita personali e a una confessione resa in giudizio.
Tuttavia, l’appellante non aveva esaminato né contestato le ragioni specifiche per cui il tribunale di primo grado aveva negato tali attenuanti, ovvero la personalità negativa dell’imputato (desumibile dai precedenti penali) e il fatto che il reato fosse stato commesso mentre era già sottoposto a una misura cautelare.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sull’idea che l’appello non è un nuovo giudizio, ma un controllo critico sulla decisione precedente. Pertanto, i motivi devono essere specifici, indicando chiaramente le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche e fattuali di tale contestazione. Un appello che si limiti a riproporre le stesse richieste già respinte in primo grado, senza argomentare contro le motivazioni del diniego, è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte ha sottolineato come l’atto di appello non si confrontasse in termini critici con la sentenza, ma si limitasse a generici rilievi. Mancava un’analisi puntuale delle ragioni addotte dal primo giudice, trasformando l’impugnazione in una mera richiesta di riesame non supportata da argomenti pertinenti e specifici. Questa carenza strutturale ha reso l’appello inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
La sentenza in commento offre un’importante lezione pratica: la redazione di un atto di appello richiede precisione e un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre istanze già valutate. È indispensabile analizzare punto per punto le motivazioni del giudice di primo grado e costruire argomentazioni specifiche in grado di incrinarne la logicità e la coerenza. In assenza di questo approccio rigoroso, il rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’appello è estremamente elevato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un appello penale può essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi?
Un appello può essere dichiarato inammissibile quando i motivi difettano di specificità, non sono argomentati o non affrontano in modo critico la motivazione della sentenza impugnata, risultando manifestamente inidonei a confutarla.
È sufficiente richiedere le attenuanti generiche in appello basandosi su vaghi riferimenti alle condizioni di vita personali?
No, non è sufficiente. L’appello deve esaminare e contestare specificamente le ragioni per cui il giudice di primo grado ha negato le attenuanti (come la personalità negativa o precedenti penali), e non può limitarsi a un vago riferimento a condizioni personali o alla confessione.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
A norma dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12495 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il 07/07/1982 avverso l ‘ordinanza del 11/11/2024 della CORTE di APPELLO di Reggio Calabria
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 11/11/2024 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria in data 08/06/2020 per genericità dei motivi di impugnazione, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.
Avverso l ‘ordinanza propone ricorso per cassazione l’ imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 591, comma 1, e 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) perché -quanto meno rispetto alla censura sulle attenuanti generiche -i rilievi erano specifici, con riferimento alle personali condizioni di vita del Berlingeri ed alle ragioni della condotta delittuosa.
3. Il ricorso è inammissibile.
A seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, purché in tale caso non entri anche nel merito; quando i motivi, cioè, siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado deve limitarsi a confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978).
Nel caso di specie, correttamente la corte territoriale ha rilevato che l’atto di appello non si confrontava in termini critici con la sentenza di primo grado, limitandosi a generici rilievi sul trattamento sanzionatorio. Anche la tesi secondo cui il Gup avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche si basa su un vago riferimento a condizioni di vita personali e alla confessione resa in giudizio, senza esaminare le ragioni del diniego da parte del tribunale (la personalità negativa dell’imput ato, desumibile dai precedenti penali e dalla commissione del reato mentre era sottoposto a misura cautelare).
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma rite nuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il giorno 26 marzo 2025