Inammissibilità Appello Penale: i Paletti della Cassazione al Giudice di Secondo Grado
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30000 del 2024, torna su un tema cruciale della procedura penale: i limiti del potere del giudice di secondo grado nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello. Questa pronuncia chiarisce la netta distinzione tra un appello ‘generico’ e uno ritenuto ‘manifestamente infondato’, ribadendo che il giudice d’appello non può sconfinare in una valutazione anticipata del merito.
Il Fatto: Dalla Condanna per Rapina all’Appello Inammissibile
Il caso trae origine da una condanna emessa dal GIP del Tribunale di Modena nei confronti di un imputato per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. La difesa dell’imputato proponeva appello avverso tale sentenza, contestando la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica data dal primo giudice.
Tuttavia, la Corte di Appello di Bologna, con un’ordinanza, dichiarava l’impugnazione inammissibile, ritenendo i motivi di appello eccessivamente generici. Secondo i giudici di secondo grado, la difesa non aveva mosso critiche specifiche e puntuali alla sentenza di primo grado. Contro questa ordinanza, la difesa ricorreva per Cassazione.
La Questione Giuridica sull’Inammissibilità dell’Appello
Il cuore della questione risiede nella corretta interpretazione degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, che disciplinano i requisiti di forma e specificità dell’atto di appello. Un appello è inammissibile se ‘generico’, cioè se non individua con precisione i capi e i punti della sentenza impugnata e le ragioni di diritto e di fatto che ne sostengono la richiesta di riforma.
Nel caso di specie, la difesa aveva argomentato che l’appello non era affatto generico. L’atto, infatti, mirava a contrastare l’impianto motivazionale della prima sentenza, proponendo una lettura alternativa delle prove, basata sulle dichiarazioni dell’imputato e di un altro testimone. L’obiettivo era ottenere una riqualificazione del reato da rapina a furto con lesioni, contestando la contestualità tra la violenza e la sottrazione dei beni. Si trattava, quindi, di una richiesta di piena rivalutazione del materiale probatorio, la cosiddetta regiudicanda.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza della Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno stabilito che l’appello non poteva ritenersi generico. Al contrario, esso era volto a ottenere una nuova valutazione del merito, con una rivalutazione dello stesso materiale probatorio già esaminato in primo grado.
L’errore della Corte di Appello, secondo la Cassazione, è stato quello di estendere il proprio sindacato oltre i limiti della verifica di ammissibilità, sconfinando in una valutazione sulla ‘manifesta infondatezza’ dei motivi. Questo tipo di giudizio, tuttavia, è precluso al giudice dell’appello penale e rappresenta una prerogativa specifica della Corte di Cassazione in determinate circostanze.
Le Motivazioni della Sentenza
Nelle motivazioni, la Cassazione ha sottolineato che la difesa aveva chiaramente articolato un’ipotesi alternativa sulla dinamica dei fatti, finalizzata a ricondurre la vicenda in una fattispecie meno grave. Un’istanza di questo tipo, che sollecita una nuova e completa valutazione delle prove e delle ragioni di fatto e di diritto, non può essere etichettata come generica. La Corte di Appello, nel dichiarare l’inammissibilità, ha compiuto un errore di diritto, confondendo la genericità dei motivi con la loro potenziale infondatezza. Citando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2016), la Corte ha ribadito che il perimetro di valutazione del giudice d’appello in sede di ammissibilità è limitato agli aspetti formali e di specificità dell’atto, senza poter anticipare il giudizio di merito.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale per l’imputato: il diritto a un effettivo secondo grado di giudizio. Il sindacato sull’ammissibilità dell’appello non può trasformarsi in un filtro di merito che impedisca ai motivi, anche se potenzialmente infondati, di essere discussi e decisi nel dibattimento di appello. La decisione della Cassazione restituisce il processo al suo corso naturale, annullando l’ordinanza e disponendo la trasmissione degli atti a un’altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la celebrazione del giudizio. Viene così garantito il pieno diritto di difesa e il rispetto delle diverse fasi processuali.
Può un giudice d’appello dichiarare un ricorso inammissibile perché lo ritiene infondato nel merito?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice dell’appello penale non può estendere il suo sindacato alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi. Questo ambito è precluso al giudice dell’appello, che deve limitarsi a una verifica formale della specificità dei motivi.
Quando un motivo d’appello può essere considerato ‘generico’?
Un appello è considerato generico quando non indica in modo specifico i punti della decisione che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta di riforma. Non è generico, invece, l’appello che, pur basandosi sullo stesso materiale probatorio, ne chiede una nuova e completa valutazione per giungere a conclusioni diverse, come una riqualificazione del reato.
Qual è stata la conseguenza della decisione della Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti a un’altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Ciò significa che il processo d’appello dovrà essere celebrato e i motivi del ricorso dovranno essere esaminati nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30000 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
letto il ricorso dell’AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza della Corte di appello di IBologna del 16/02/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti della sentenza del Gip del Tribunale di Modena che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate.
Con un unico motivo, la difesa deduce l’inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., lamentando l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per come rilevata dalla Corte di appello.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, con requisitoria del 27 maggio 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Dalla lettura dell’atto di appello risulta che la difesa ebbe a contrastare l’apparato motivazionale posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità da parte del primo giudice – fondato sulla testimonianza della persona offesa e sugli elementi di conferma indicati nella sentenza di primo grado – richiamando un’ipotesi alternativa sostenuta dal dichiarato dell’imputato e da quanto riferito da un altro teste sul preciso svolgimento dei fatti, al fine anche di ricondurre la vicenda nell’alveo della fattispecie meno grave del furto in concorso con le lesioni.
Il punto dedotto, in particolare, atteneva alla contestualità (o meno) delle lesioni e della sottrazione dei beni, argomento continente con la prospettata riqualificazione del fatto.
Su tale profilo l’appello non può ritenersi generico, trattandosi di mezzo di impugnazione volto ad ottenere una nuova valutazione della regiudicanda, con piena rivalutazione dello stesso materiale delibato dal giudice di prima istanza e delle medesime ragioni di fatto e di diritto da questi affrontate.
L’ordinanza impugnata, invece, sull’errato rilievo della genericità della doglianza, ha finito per estendere il suo sindacato – a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile – alla valutazione della manifes infondatezza dei motivi della stessa, ambito precluso al giudice dell’appello penale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268823 – 01).
In conclusione, il ricorso va accolto, annullandosi senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Motivazione semplificata. Così deciso, il 19 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente