Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17616 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso ?a sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Mi AVV_NOTAIO COGNOME o, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concius chiedendo
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 19/1/2021, ha dichiarato Vinammissibilità COGNOME probo – da NOME COGNOME, ritenuto responsabile di due episodi di furto in abitazione, commessi entrambi nel maggio 2020, aggravati dalla violenza sulle cose.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.
Nullità della sentenza per violazione degli artt. 133, 581, 591 cod. per..
La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile secondo motivo di appello, attinente al trattamento sanzionatorio.
La Corte di appello si è trovata ad esaminare ed affrontare nel merito ;a doglianza: ciò dimostra come il contenuto dello stessa iion fosse inammissibile per mancata indicazione specifica delle ragio. degli elementi che sorreggevano la richiesta.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. pen. può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità. Il difetto di specificità dei motivi ricorre allorquando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che l’onere previsto a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016 – dep. 22/02/2.017, Galtelli, Rv, 268822).
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è fondato
Quanto al secondo motivo di appePo, ia difesa aveva invocate una riduzione della pena, anche in termini di minore aumento delta pena titolo di continuazione.
La Corte di merito nei dichiarare l’inammissibilità dei motivo ; ha così argomentato: “la difesa ha chiesto una , -iduzion(-2 della p .7a ma, al riguardo non ha tenuto conto: che, con riferimento al reato più
grave, è stato applicato fi minimo di pena (pena minima ed/tra/e per il furto aggravato, con mass,rma riduzione per /e ( -2ttentranti cerp(he concesse);che l’imputato ha reiterato condotte analoghe in un breve lasso di tempo, così dimostrando significativa spregiudicatezza e propensione a delinquere; che vengono in rilievo condotte gravi e punite con una pena minima di 5 anni di reclusiohe; che /i i. o con la propria confessione, ha offerto uno scarsissimo contributo alle indagini, posto che gli elementi a suo carico erano giù schiaccianti: la qual cosa lascia dubitare che la confessione medesima possa ritenersi sintomatica di resipiscenza, laddove verosimilmente essa era volta a lucrare un trattamento cautelare e sanzionatorio il più blando possibile (invero raggiungendo tale risultato); che l’aumento operato a titolo di continuazione è stato assai ridotto (2 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, al lordo della diminuente ,pe il rito),Orbene l’atto di gravame non spiega per quale ragione, a fronte di tali elementi, la pena inflitta debba ritenersi eccessiva, laddove gli elementi medesimi lasciano concludere per l’adeguatezza della pena medesima, che, se ridotta, risulterebbe oitrem·do blanda per diretto, In definitiva, anche in tal caso l’atto di appello non Si è confrontato con gli elementi a disposizione, non ha indicato errori del Giudice a quo e non ha offerto elementi idonei a determinare una modifica della decisione presa dal Tribunale”.
Alla luce di quanto argomentato dalla Corte di mento e, tenuto conto delle censure sviluppate nell’atto di appello, non può ritenersi che i motivi siano affetti dal vizio di genericità. Ed invero, più che espressione di una valutazione di inammissibilità per mancanza di specificità, quanto argomentato dai Giudici territoriali è riconducibile ad un giudizio di manifesta infondatezza dei motivi. Deve a questo punto ribadirsi il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi – a differenza di quante accade ne giuchzi· – di legittimità e nell’appello civile – alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. li, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Gaitelli, Pv, 268823).
E’ pertanto erroneo I provvedimento adottato, tenuto corPo che non è rícompreso nel sindacato di ammissibilità l’apprezzamento sul fondamento dell’impugnazione, profilo verso il quale scivola l’ordinanza impugnata.
Per le ragioni indicate sopra la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per l’ulteriore corso.
In Roma, così deciso in data 29 marzo 2023
Il consigliere estensore
COGNOME
I Presidente