Inammissibilità Appello per Genericità: La Cassazione Chiarisce i Requisiti
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è rappresentato dal principio di specificità dei motivi di appello, la cui violazione può portare a una declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo concetto fondamentale, offrendo spunti preziosi per comprendere come redigere un atto di impugnazione efficace.
Il Caso in Esame: Dagli Arresti Domiciliari alla Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di primo grado che aveva condannato un’imputata per aver violato le prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari. Contro tale decisione, la difesa proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’Appello competente dichiarava l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1-bis, del codice di procedura penale, ravvisandone la genericità. Secondo i giudici di secondo grado, i motivi di appello non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, in particolare riguardo alla volontarietà della violazione contestata. La difesa, non arrendendosi, decideva di presentare ricorso per Cassazione contro l’ordinanza di inammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità dell’appello per genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici supremi hanno pienamente condiviso la valutazione della Corte d’Appello. La decisione sottolinea che l’atto di appello si era limitato a riproporre le proprie tesi senza però demolire il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice per affermare la colpevolezza dell’imputata.
Il cuore del problema, evidenziato dalla Corte, è stato il “mancato confronto con le argomentazioni a base della sentenza impugnata”. Non è sufficiente, per un appello valido, esporre una versione alternativa dei fatti o contestare genericamente la decisione; è necessario analizzare punto per punto il ragionamento del giudice e indicare con precisione dove e perché tale ragionamento sarebbe errato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sulla funzione stessa dell’appello. L’impugnazione non è un’occasione per celebrare un nuovo processo da zero, ma un mezzo di critica vincolata, finalizzato al controllo della decisione di primo grado. Per questo motivo, la legge impone che i motivi di appello siano specifici. La “genericità” si manifesta quando l’appellante non riesce a instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, limitandosi a ripetere argomenti già spesi o a formulare doglianze astratte.
Nel caso specifico, la difesa avrebbe dovuto contestare in modo puntuale le ragioni per cui il primo giudice aveva ritenuto volontaria la trasgressione agli arresti domiciliari, magari evidenziando elementi di prova trascurati o interpretati erroneamente. Non avendolo fatto, l’appello è risultato privo della sua funzione essenziale, trasformandosi in un atto incapace di attivare una reale revisione del giudizio, giustificandone così la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per la pratica forense: la specificità è un requisito non negoziabile per l’ammissibilità delle impugnazioni. Un appello generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un atto di appello richiede uno studio meticoloso della sentenza da impugnare e la costruzione di una critica argomentata e puntuale, capace di smontare il ragionamento del giudice pezzo per pezzo. Per i cittadini, è la conferma che l’accesso alla giustizia nei gradi superiori è subordinato al rispetto di regole precise, pensate per garantire l’efficienza e la serietà del sistema giudiziario.
Perché un appello penale può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un appello è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi presentati non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni e le ragioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a critiche vaghe o alla ripetizione di tesi già esposte.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione in questo caso specifico?
La Corte di Cassazione ha confermato l’ordinanza della Corte d’Appello, dichiarando il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui l’appello non aveva adeguatamente criticato la sentenza di primo grado sulla volontarietà della violazione degli arresti domiciliari.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P GLYPH
«t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello per genericità (art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.) sono manifestamente infondati poiché la Corte di appello ha esaminato le censure proposte contro la sentenza di primo grado rilevandone il mancato confronto con le argomentazioni a base della sentenza impugnata sulla volontarietà della violazione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari applicata all’imputata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024