Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24726 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24726 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Borgonovo Val Tidone (Pc) DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 144/2023 Corte di appello di Bologna del 16/10/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio, previa conversione della procedura in camerale non partecipata (art. 611 cod. proc. pen.), trattandosi di ricorso avverso declaratoria di inammissibilità non emessa in dibattimento;
lette le conclusioni con cui il difensore AVV_NOTAIO, insiste per l’annullamento dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado per mancato deposito, a pena d’inammissibilità, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e lamentando il fatto che la procura – elezione di domicilio, unitamente all’atto di appello, sono stati ritualmente depositati addirittura tre volte, due a mezzo PEC in data 1 giugno 2023 (ore 10:36 e ore 11:01) ed una mediante deposito di copie in forma cartacea presso la Cancelleria del Tribunale di Piacenza
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Evidentemente a causa di una svista nella lettura degli atti del procedimento, la Corte di appello non si è avveduta che il deposito della procura difensiva e dell’elezione di domicilio era effettivamente avvenuta, come questo Collegio ha potuto direttamente rilevare dall’esame del fascicolo processuale.
In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è, del resto, giudice anche del fatto, così che per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e al., Rv. 220092)
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Del pari per mera svista è stato fissato il procedimento in udienza pubblica anziché ai sensi dell’ art. 611 cod. proc. pen., come ha fatto rilevare l’ufficio del Procuratore Generale, ma il profilo appare irrilevante ai fini della decisione.
3 L’ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione atti alla Corte di appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso, il 9 maggio 2024
Il consiglier estensore