Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10033 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10033 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a AVERSA il 28/04/1991
NOME COGNOME nato il 20/11/1985
avverso la sentenza del 28/07/2023 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. NOME COGNOME cha ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio al udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Tribunale di Reggio Emilia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
COGNOME NOME e NOME ricorrono avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia in data 28 luglio 2023, depositata in d 31 luglio 2023, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello p sto nel loro interesse avverso la sentenza n. 146/2023 emessa dal Giudice di Pa di Reggio Emilia, sul rilievo che non fosse stata depositata la dichiarazione o l zione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione contestualm all’atto di appello, né successivamente.
Il ricorso denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nonché mancanza, manife sta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere erroneamente riten violatel precetto GLYPH che prevede / ‘a pena dell’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazi
Il Tribunale di Reggio qitl’Emilia, in funzione di giudice dell’appello – si le in ricorso – ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal difensore degli imputati, ritenendo che il difensore al momento del deposito dell’atto di &pe abbia violato la norma prevista dal nuovo comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. così come modificato dall’art. 33, comma 1, lett. d), de! d.lgs. 10 ott 2022, n. 150, omettendo di allegare la dichiarazione o l’elezione del domicilio propri assistiti.
Si sostiene, però, che la decisione sarebbe palesemente erronea, nonché del tutto sprovvista di motivazione e frutto, forse idi una disattenzione del secondo giudice. Ciò in quanto, come pacificamente risultante dagli atti, il difensore ch assistito gli imputati in fase d’appello, contestualmente al deposito dell’atto pugnazione, ha depositato la nomina degli appellanti ove i medesimi hanno formulato la dichiarazione richiesta dalla norma: “elettivamente domiciliato in Reggi Emilia, INDIRIZZO…”.
Pertanto, si sostiene nel caso di specie gli appellanti hanno pienamente adem piuto all’obbligo imposto dal nuovo art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigra
In premessa, va ricordato che la legge 9 agosto 2024, n. 114 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giud ziario e al codice dell’ordinamento militare” in G.U. Serie Gen. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all’art. 2, comma 1, lett. o), che ha anche abroga
comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., ha inserito al comma 1quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di M’entrata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio.a pena di inammissibilità. E nel caso di imputato rispetto al quale si è t proceduto in assenza, solo per l’impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giu dizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
L’impugnazione in esame risulta presentata in data 12/6/2023.
Come ricordato nella recente Sez. 4, n. 3007 del 11/12/2024, COGNOME non mass. con giurisprudenza costante si è andato affermando un condivisibile orientamento secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982), tesi che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actumt riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultim0
Più recentemente, poi, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024 la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite, tra le altre, la questione: “Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pena – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione”.
Ebbene, dall’informazione provvisoria n. 15/2024 emerge che all’udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso N.R.G. 6578/2024 – Ric. NOME COGNOME le Sezioni Unite ha risposto al sopra ricordato quesito nel senso che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. E il principio, evidentemente, per eadem ratio, trova
una sua applicazione anche in relazione alla modifica intervenuta per l’art. 5 comma 1-quater, cod. proc. pen.
5. Il ricorso, tuttavia, appare fondato
Ed invero, dall’esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenu accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 427 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che all’atto di appello a fir dell’Avv. NOME COGNOME risulta allegata nomina fiduciaria datata 12/06/2023 firma di entrambi gli imputati appellanti ove, al di là di quello che è un evid refuso laddove viene utilizzato il singolare, gli stessi attestano di essere e mente domiciliati in Reggio Emilia, INDIRIZZO.
Deve, pertanto, disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore c
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Tribunale di Reggio Emilia, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 06/02/2025