Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con il qual eccepisce la prescrizione del reato, erroneamente non dichiarata dalla Corte di appello benché maturata prima della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello, è inammissibile;
considerato, infatti, che l’inammissibilità dell’appello dovuta alla mancanza di specif dei motivi- come nel caso di specie-, non consente il formarsi di un valido rapporto impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 42942 del 21/05/2019, Androni n.m.; conf. Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370; Sez. 3, n. 4343 del 17/06/2014, Foti , Rv. 260976);
rilevato che è solo contestata, ma non argomentata, la dichiarazione di inammissibilit dell’appello, il che non rende ammissibile il ricorso al pari della censura relativa al tratt sanzionatorio, che non riguarda il giudizio di responsabilità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Pres ente