Inammissibilità Appello: Quando un Dettaglio Formale Blocca la Giustizia
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale: la forma è sostanza. La vicenda riguarda un caso di inammissibilità dell’appello dovuto alla mancata allegazione di un documento specifico, la dichiarazione di domicilio. Questa decisione sottolinea come l’attenzione ai dettagli procedurali sia cruciale per l’esito di un giudizio, anche quando la norma di riferimento viene successivamente modificata dal legislatore.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda trae origine da una condanna per bancarotta fraudolenta emessa dal Tribunale di Pescara. L’imputata, tramite il suo difensore, ha proposto appello presso la Corte di Appello de L’Aquila. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno dichiarato l’impugnazione inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Il motivo? La difesa aveva omesso di allegare all’atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall’imputata, un adempimento all’epoca richiesto a pena di inammissibilità. Contro questa decisione, l’imputata ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo la violazione di norme processuali e principi costituzionali.
La Questione Giuridica: Inammissibilità Appello e Legge Applicabile
Il cuore del problema risiedeva nell’interpretazione dell’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Questa norma, in vigore al momento della presentazione dell’appello (aprile 2024), imponeva che, insieme all’atto di impugnazione, venisse depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini delle notificazioni. La sanzione per l’omissione era, appunto, l’inammissibilità.
A complicare il quadro, una legge successiva (L. n. 114/2024) ha abrogato tale disposizione a partire dal 25 agosto 2024. La difesa ha quindi sostenuto che l’appello dovesse essere considerato valido. La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere quale legge applicare: quella in vigore al momento del deposito dell’atto o quella successiva, più favorevole.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione della Corte d’Appello. Il ragionamento dei giudici si è basato su un principio cardine del diritto: tempus regit actum (l’atto è regolato dalla legge del suo tempo).
La Corte ha richiamato una recente e autorevole pronuncia delle Sezioni Unite, la quale ha stabilito che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, data precedente all’entrata in vigore della legge di abrogazione. Poiché l’appello in questione era stato depositato ad aprile 2024, era pienamente soggetto alla vecchia normativa.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: la semplice indicazione della residenza dell’imputata nella procura speciale non poteva sostituire la formale dichiarazione o elezione di domicilio. La legge richiedeva un atto specifico, espresso e sottoscritto, finalizzato a garantire la certezza del luogo per le notificazioni del procedimento. La difesa, omettendo questo adempimento, ha causato un vizio insanabile che ha portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito per tutti gli operatori del diritto. Dimostra in modo inequivocabile che, nel processo penale, gli adempimenti formali non sono meri cavilli burocratici, ma requisiti essenziali posti a garanzia del corretto svolgimento del procedimento. L’omissione di un documento, come la dichiarazione di domicilio, può avere conseguenze definitive, precludendo la possibilità per un imputato di far valere le proprie ragioni nel merito. La sentenza ribadisce che la validità di un atto processuale deve essere valutata sulla base delle norme in vigore al momento del suo compimento, e le modifiche legislative successive non possono sanare vizi già consolidati.
Cosa succede se un appello viene depositato senza la dichiarazione di domicilio, secondo questa ordinanza?
Se l’appello è stato depositato prima del 25 agosto 2024, periodo in cui la norma era in vigore, viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non possono esaminare il caso nel merito e l’impugnazione viene respinta per un vizio di forma.
Perché la Corte ha applicato una norma che nel frattempo è stata abrogata?
La Corte ha applicato il principio giuridico ‘tempus regit actum’, secondo cui la validità di un atto giuridico si valuta in base alla legge in vigore nel momento in cui l’atto è stato compiuto. Poiché l’appello è stato presentato quando la norma era vigente, essa doveva essere rispettata, a prescindere dalla sua successiva abrogazione.
L’indicazione della residenza nella procura speciale è sufficiente per le notifiche dell’appello?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la semplice indicazione della residenza nella procura non è sufficiente. La legge richiedeva una ‘dichiarazione o elezione di domicilio’ formale, specifica ed espressa, sottoscritta dall’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, che è un atto distinto e con una finalità diversa rispetto alla procura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20846 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il 18/11/1964
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di L’Aquila che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che ha condannato la stessa per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, e 223 R.D. 267/1942;
Letta la memoria dell’avv. A. COGNOME con la quale si insiste per l’accogliento del ricorso.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, è manifestamente infondato in quanto le Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 n.13808 dep.2025 hanno affermato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione
Dal momento che la dichiarazione di appello è stata depositata in data 25 aprile 2024, quest’ultima è evidentemente soggetta alla precedente disciplina, la quale prevede espressamente che, pena l’inammissibilità, con l’atto di impugnazione debba essere allegata anche la dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. La difesa ha omesso di provvedere alla suddetta allegazione così come risulta dalla procura speciale per l’impugnazione la cui intestazione contiene la mera indicazione della residenza della ricorrente che non può essere considerata equiparabile alla dichiarazione di domicilio, la cui indicazione deve risultare in modo espresso e specifico, richiesta ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
o NOME COGNOME