Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2464 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2464 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 14/06/1977
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Sassari, che l’aveva dichiarata colpevole del delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
1.1. L’ordinanza impugnata ha rilevato che, con l’atto di appello, non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., introdotto con la cd. Riforma Cartabia.
2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME è affidato al difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME il quale, con un unico motivo, denuncia violazione degli artt. 3, 24,27,111 Cost, in relazione all’art. 581 cod. proc. pen. e all’art. 6 CEDU con correlati vizi della motivazione. Invoca il principio del favor impugnationis per propugnare una interpretazione non rigida, come quella alla quale ha aderito la Corte di appello, della norma di nuovo conio, dolendosi che il Giudice territoriale ha rilevato la mancanza nell’atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio senza neppure tentare una notificazione del decreto di citazione presso l’indirizzo di residenza, e, comunque, per avere fatto discendere da una omissione della difesa un grave vulnus al diritto all’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dall’art. 33 lett. d) del d.lgs. 150/2022, prescrive, a pena di inammissibilità, che, con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori deve essere depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L’applicazione che la Corte territoriale ha fatto della norma è, dunque, immune da censure.
Le sezioni Unite -per quanto si apprende dalla informazione provvisoria n. 15/2024 del 24 ottobre 2024 – hanno affermato i seguenti principi di diritto:
“la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024”;
– “la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione de/luogo in cui eseguire la notificazione”.
Nel caso di specie, nell’atto di appello mancava qualsiasi indicazione riferibile a una elezione o dichiarazione di domicilio presente nel fascicolo, né essa era stata allegata ex novo.
Quanto, poi, al dubbio di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni rispetto alle norme costituzionali di riferimento, questa Corte si è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., “in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione GLYPH di GLYPH legge.” GLYPH Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 (dep. GLYPH 2024) Rv. 285900).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 05 novembre 2024
Il Consigliére estensore