Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27199 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27199 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 02/02/1972
NOME COGNOME nato il 07/07/1977
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai ricorrenti, con unico atto, avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, emessa in esito a giudizio abbreviato il 24 maggio 2023, che aveva condannato gli imputati alle pene di giustizia in relazione ai reati di tentata estorsione loro rispettivamente ascritti.
La Corte ha ritenuto, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, che l’atto di appello, depositato il 16 ottobre 2023, non fosse corredato da alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, adempimento previsto, a pena di inammissibilità, sia
dall’art. 581-ter, che dall’art. 581-quater cod. proc. pen., vigenti al tempo della presentazione dell’impugnazione.
Nei confronti del solo imputato NOME COGNOME, la Corte ha rilevato, altresì, la mancanza anche dello specifico mandato ad impugnare richiesto dall’art. 581-quater cod. proc. pen., nel caso di imputato assente in primo grado.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:
violazione di legge per non avere la Corte considerato che a far ritenere l’ammissibilità dell’atto di appello – e, dunque, il rispetto della norma di cui all’ 581-ter cod. proc. pen. – era sufficiente che l’impugnazione contenesse il richiamo espresso e specifico alla precedente elezione di domicilio effettuata dagli imputati nel corso delle indagini preliminari e presente agli atti.
Inoltre, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di appello li abbia rite entrambi assenti nel giudizio di primo grado, quando, invece, essi tali non potevano essere considerati avuto riguardo al fatto di essere stati giudicati con il rito abbreviato e assistiti da procuratore speciale all’uopo nominato;
violazione di legge con riferimento alla specifica posizione del ricorrente NOME COGNOME in ordine al quale la Corte ha rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello per la mancanza del mandato speciale ad impugnare, trattandosi di imputato non giudicato in assenza nel primo grado di giudizio per le ragioni espresse con il primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
Risulta dagli atti – che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale delle questioni – che nell’atto di appello in allora proposto dagli imputati, non risulta alcuna dichiarazione o elezione di domicilio per nessuno di essi, né alcun riferimento o richiamo alla elezione di domicilio precedentemente resa dai ricorrenti nella fase delle indagini preliminari.
Tale incombenza era prevista dagli artt. 581-ter e quater cod. proc. pen. applicabili ratione temporis al caso in esame, avuto riguardo alla data di deposito dell’atto di appello – sia con riguardo all’imputato presente al giudizio di prim grado, che con riguardo all’imputato giudicato in assenza, solo per quest’ultimo prevedendosi, in aggiunta, il deposito dello specifico mandato ad impugnare.
Ne consegue che risulta irrilevante la circostanza che l’imputato NOME COGNOME fosse stato erroneamente dichiarato assente nel giudizio di primo grado, anche su di lui incombendo l’onere di depositare con l’atto di appello la dichiarazione o
l’elezione di domicilio, ovvero indicare quella già in precedenza effettuata e presente agli atti.
Tanto assorbe ogni altra argomentazione contenuta in entrambi i motivi di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa
delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 25/06/2025.