Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17276 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17276 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 7139/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PESCARA il 22/07/1985 avverso l’ordinanza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME con le quali si Ł chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 20/12/2023, con la quale il predetto era stato condannato in assenza alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 (commesso in data 19/04/2018), rilevando l’omessa allegazione all’appello della dichiarazione o elezione di domicilio.
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale, non avendo i giudici del gravame esaminato attentamente il fascicolo processuale, dal quale sarebbe emerso che il COGNOME aveva dichiarato domicilio per le notifiche presso la propria abitazione.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità del motivo.
In via preliminare, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione della norma di cui all’art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen., a opera della legge n. 114/2024, in vigore dal 25 agosto dello stesso anno, deve valutarsi quale sia la disciplina applicabile al caso in esame, precisando che a sentenza appellata Ł stata resa il 20/12/2023.
Sul punto, va rilevato che Ł già stata rimessa al Supremo organo della nomofilachia la questione «Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione». Orbene, in base alla informazione provvisoria della decisione assunta dalle Sezioni unite di questa Corte di legittimità all’udienza del 24/10/2024 (ric. COGNOME), può affermarsi che tale disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. In quella sede, peraltro, Ł stata devoluta anche l’ulteriore questione, in questa sede parimenti rilevante, «Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benchØ non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo».
E, a tale specifico proposito, il Supremo collegio della nomofilachia, sempre secondo il tenore dell’informazione provvisoria disponibile, ha affermato che la previsione ai sensi dell’art. 581, co. 1ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che Ł sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Pertanto, atteso che, nella specie, il gravame Ł stato proposto in data 22 marzo 2024, come risulta dall’ordinanza impugnata, il ricorso va scrutinato tenendo conto della relativa cornice normativa, correttamente richiamata dal giudice d’appello, facendo applicazione, pertanto, anche del secondo principio fissato dal massimo organo della nomofilachia che ha precisato le modalità di assolvimento dell’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen., dovendosi tale indicazione ritenere, dunque, equipollente al deposito (Sez. 2, n. 23275 del 09/05/2024, COGNOME, Rv. 286361 – 01).
A tal fine, tuttavia, non può valere la semplice enunciazione della esistenza di una dichiarazione equipollente, siccome contenuta a pag. 1 del ricorso: la difesa, infatti, si Ł limitata ad affermare che dalla documentazione contenuta nel fascicolo processuale emergerebbe chiaramente la dichiarazione di domicilio per le notifiche presso la propria abitazione, ma non ha specificato alcunchØ quanto alla collocazione e alla natura dell’atto che dovrebbe contenere tale, meramente asserita dichiarazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non rilevandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME