Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23336 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Ragusa il 02/09/1988
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in per -tona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullarAento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con 1 .1. ,3 quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello, in quanto l’impugnazione non era accompagnata dal deposito di specifico mandato ad impugnare e dicipiarazione o elezione di domicilio.
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Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un primo motivo di impugnazione, con il quale deduce la violazione dell’art. 581, comma 1-quater,
cod. proc. pen. evidenziando che il giudizio di primo grado non si era svolto in assenza dell’imputato, avendo questi chiesto personalmente la definizione con il rito abbreviato, ciononostante, erroneamente nellr sentenza impugnata l’imputato era stato dichiarato assente. L’effettiva pgrtecipazione al giudizio e la conseguente erroneità della dichiarazione di a’ssenza comportavano la non necessità di depositare un mandato specifico ad impugnare.
La difesa censurava, inoltre, anche l’inammissibilità dichiarata sul presupposto dell’omessa allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, sottolineando che l’imputato era ristretto agli arresti ‘domiciliari, sicchè la citazione per il giudizio di appello doveva essere eseguita a mani proprie. A supporto di tale assunto, il ricorrente richiama la giur4rudenza relativa all’imputato t, impugnante detenuto.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la retroattività dell’abrogazione del comma 1-ter dell’art.581 cod. proc. pen., per effetto della I. 9 agosto 2024, n. 114.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente darsi atto che errone;» -nente la Corte di appello ha ritenuto che il giudizio di primo grado si fosse svolto in assenza dell’imputato, avendo questi effettivamente partecipato al giudifio, sia chiedendo personalmente l’ammissione al rito abbreviato, sia presenziandO , 41Ie udienze del 2 ottobre 2020 e 9 gennaio 2023. Quanto detto comporta che la proposizione dell’appello non richiedeva affatto il deposito di apposito mandato, come invece sostenuto nell’ordinanza impugnata.
Occorre tuttavia considerare che l’appello, al netto dell’errore sopra evidenziato, doveva ugualmente considerarsi inammissibile, non essendo stata depositata l’elezione o dichiarazione di domicilio. , Il ricorso, infatti, nella parte in i cui assume che nei confronti dell’imputato detenuto non è richiesto il suddetto adempimento, è a sua volta inammissibile per carenza di specificità, posto che non si indica se alla data della proposizione dell’appello l’imputato fosse ancora sottoposto a misura cautelare.
Peraltro, sulla questione dedotta deve evidenziarsi l’esistenza di un contrasto “(
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giurisprudenziale.
Si è sostenuto che in tema di impugnazi n ofii proposte avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per “altra causa”, non opera la causa di inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen ( Sez.5, n. 36036 del 6/6/2024, Rv. 286893)
In senso difforme si è ritenuto che in tema di impugnazioni, opera anche nei confronti dell’appellante in regime di detenfione domiciliare la causa di inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-tet, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio contestualmente alla proposizione del gravame, posto che tale misura alternativa, presupponendo l’avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l’onere imposto dall’indicata · . :lisposizione (Sez.2, n. 27386 dell’8/5/2024, Rv.286690; Sez.2, n. 44829 del 5/11/2024, Rv. 287346; Sez.4, n. 41858 dell’8/6/2023, COGNOME, Rv. 285146; Sez.4, n. 14895 del 20/3/2024, COGNOME, Rv. 286122).
Quest’ultimo orientamento si fonda sulla diversa disciplina prevista per l’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, nei cui confronti, in base all’art. 156, comma 3, cod. proc. pen., le notifiche vanno eseguite nelle forme previste per l’imputato non detenuto, il che rende applicabile anche la previsione speciale dettata dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Occorre precisare che il richiamato contrasto non è, tuttavia, dirimente nel caso di specie, in considerazione della riteribta aspecificità del ricorso in precedenza evidenziata.
Infine, per quanto concerne la dedotta retroattività dell’abrogazione del disposto del comma 1-ter cit., è sufficiente richiamare quanto affermato nella recente pronuncia resa sul tema da Sez.U, n. 138d:3 del 24/10/2024, dep.2025, COGNOME, Rv. 287855-01, secondo cui la novella con la quale è stato abrogato il comma 1-ter, in vigore dal 25 agosto, si applica spio per le impugnazioni proposte da tale data in poi mentre. ,
Nel caso di specie, l’appello è stato proposto allorchè era vigente l’art.581, comma 1-ter / cod. proc. pen. nella versione originaria e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione è stata correttamente valutata sulla base della norma applicabile ratione temporis.
Alla luce di tali considerazioni, il rico so deve essere rigettato con f conseguente condanna del ricorrente al pagarner to delle spese processuali.
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PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente.. al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente