Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1157 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1157 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2025 della Corte di appello di Napoli
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Napoli dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto in data 24/01/2024 da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento in data 2/11/2023 per inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1quater cod. proc. pen., in ragione dell’omesso deposito con l’atto di appello, da parte del difensore, del verbale di elezione di domicilio ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e di specifico mandato ad impugnare ai sensi dell’art 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione NOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 597 e 601, comma 1, cod. proc. pen. per essere stato il decreto di citazione notificato esclusivamente al difensore per via telematica e non invece presso il luogo ove l’imputato si trovava in stato di detenzione per altra causa, con conseguente nullità del giudizio di appello svoltosi in forma cartolare senza la partecipazione dell’imputato, che non ha potuto formulare richiesta di trattazione orale. A tale violazione consegue una diversa decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione, dovendosi applicare il disposto dell’art. 585, comma 1 -bis cod. proc. pen. con aumento di ulteriori quindici giorni del termine per la proposizione del ricorso posto che, in ragione della omessa citazione, il giudizio di appello si è svolto in assenza dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo è stato è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 581, comma 1 -ter e quater e 156, comma 1, cod. proc. pen. per avere l’impugnata ordinanza erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen. nonostante l’imputato fosse detenuto per altra causa, con conseguente obbligo di notifica a mani proprie, e pur non versandosi in ipotesi di processo celebrato in assenza dell’imputato, presente in collegamento in video conferenza, all’udienza del 2/11/2023.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione relativo alla condizione detentiva dell’imputato al momento della proposizione dell’appello; alla presenza dell’imputato in udienza di primo grado e alla idoneità del “domicilio carcerario” ai fini della notifica degli atti del giudizio di appello.
Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito saranno indicate.
Occorre precisare che le questioni poste dal ricorso sono di ordine processuale cosicché la Corte, quale giudice «anche del fatto», per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1,
lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).
L’esame degli atti consente, innanzitutto, di risolvere la questione preliminare della tempestività dell’odierno ricorso, che risulta proposto dal difensore, come da attestazione sull’ordinanza impugnata, il 3/06/2025, dunque oltre il termine di quindici giorni dalla notifica della medesima ordinanza all’AVV_NOTAIO, difensore di NOME nel giudizio di appello, eseguita per via telematica il 6/05/2025.
Va subito affermato che il ricorso risulta tempestivo, seppure per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente con il primo motivo.
Secondo l’assunto del ricorrente, in ragione della omessa citazione dell’imputato, il giudizio di appello dovrebbe ritenersi svolto in sua assenza, con conseguente aumento di ulteriori quindici giorni del termine per la proposizione del ricorso in applicazione del disposto di cui all’art. 585, comma 1 – bis cod. proc. pen.
L’assunto è infondato.
Dagli atti risulta che la Corte di appello, dopo avere fissato udienza al 28/04/2025 ed avere tentato una notifica del decreto di citazione all’imputato non andata a buon fine, ha dato atto a verbale dell’omessa notifica, escludendo tuttavia espressamente la necessità di una rinnovazione della notifica, in ragione della sussistenza di una “questione preliminare idonea a definire il processo” e ha disposto, di conseguenza, il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.
L’ordinanza di inammissibilità è stata, dunque, pronunciata con procedura de plano ai sensi del 591, comma 2 cod. proc. pen. in forza del quale il giudice dell’impugnazione dichiara con ordinanza l’inammissibilità, anche di ufficio, e dunque senza previa instaurazione del contraddittorio, e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.
Restano perciò prive di rilievo le denunciate irregolarità della notificazione del decreto di citazione. Per le medesime ragioni va escluso che si versi in una ipotesi di processo celebrato in assenza.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la regola in forza della quale il termine per impugnare è aumentato di quindici giorni quando si sia proceduto in assenza, non si applica quando il processo di appello è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale l’imputato abbia diritto di partecipare, posto che in tal caso non può ritenersi giudicato in assenza (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499, Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023, Procida, Rv. 285606-01). Il principio, affermato in relazione al giudizio di appello trattato con le forme del procedimento camerale non partecipato, vale anche nel caso in
esame, in cui il contraddittorio è escluso in radice per essere stata l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. pen.
La stessa norma, peraltro, prevede, al comma 3, che l’ordinanza pronunciata de plano è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione, e, quando l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche al difensore. Si tratta di previsione volta a garantire, pur in presenza di una pronuncia resa senza l’osservanza di particolari formalità né obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, il diritto di difesa, che è assicurato dal contraddittorio posticipato all’eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza (Sez. 3, n. 16305 del 24/02/2011, Rv. 250280-01). Proprio in ragione di tale previsione, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 24 Cost., sollevata sotto il profilo che l’ordinanza dichiarativa dell inammissibilità dell’impugnazione emessa di ufficio, in camera di consiglio, senza l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen., comporti una concreta, evidente violazione del diritto di difesa. Si è infatti osservato che tale diritto, infatti, pur in presenza di provvedimento adottato “de plano”, è ampiamente garantito dalla previsione della notifica dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del gravame e dell’assoggettabilità della stessa a ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 1352 del 06/10/1994, Rv. 200196-01).
Prodromica all’attivazione di tale contraddittorio posticipato è la notifica dell’ordinanza in primo luogo all’imputato, essendo prevista la notifica (anche) al difensore solo quando l’impugnazione sia stata proposta dall’imputato personalmente, ciò che non ricorre nel caso di specie, essendo stato l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO nella sua qualità di difensore di NOME.
Ebbene, risulta dagli atti che la notifica dell’ordinanza all’imputato, già detenuto per altra causa e rimesso in libertà in data 27/02/2024, dopo diversi tentativi non andati a buon fine è stata eseguita in data 22/07/2025 presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Poiché, in forza della regola generale stabilita dall’art. 585, comma 3, cod. proc. pen., quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo, è alla data del 22/07/2025 che deve ricondursi la decorrenza del termine di quindici giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l’impugnata ordinanza.
L’odierno ricorso, proposto il 3/06/2025, e dunque ancor prima che iniziasse a decorrere il termine per l’imputato, non può perciò ritenersi tardivo.
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso, è possibile passare all’esame delle doglianze prospettate con il secondo motivo.
Le censure sono fondate.
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello è basata sull’erronea applicazione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., astrattamente applicabili ratione temporis (Sez. U, De Felice, Rv. 287855-01), ma di cui, nel caso di specie, difettano i presupposti.
Va innanzitutto esclusa l’applicabilità dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. Dagli atti risulta che l’imputato, al momento della proposizione dell’atto di appello, intervenuta in data 24/01/2024, era detenuto per altra causa. Dello stato di detenzione (protrattosi dal 22/08/2018 al 27/02/2024) si dava atto, peraltro, tanto nella sentenza di primo grado quanto nell’atto di appello.
Ne consegue l’inapplicabilità della regola che impone, a pena di inammissibilità dell’appello, la contestuale allegazione del verbale di elezione di domicilio o, in alternativa, l’indicazione specifica della sua presenza nel fascicolo processuale.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato di legittimità quello in forza del quale va esclusa l’applicabilità del disposto del 581, comma 1-ter cod. proc. pen. nel caso in cui l’imputato appellante sia, al momento della proposizione dell’appello, detenuto, anche per altra causa (Sez. 6, n. 30543 del 09/05/2025 Rv. 288636-01; Sez. 6, Sez. 6, n. 15278 del 01/04/2025, Rv. 288079-01; Sez. 6, n. 13097 del 08/01/2025, Rv. 287920-01; Sez. 5, n. 36036 del 06/06/2024, Rv. 286893-01) dovendo in tali casi il decreto di citazione essere comunque notificato a mani del detenuto e rimanendo priva di rilievo, a tali fini, la successiva scarcerazione.
Va altresì esclusa l’applicabilità dell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., che, nel testo applicabile ratione temporis impone, a pena di inammissibilità dell’appello, l’allegazione dello specifico mandato ad impugnare e della contestuale elezione di domicilio da parte dell’imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza.
L’esame degli atti conduce ad escludere la sussistenza del presupposto di applicazione di tale disposizione.
Dalla sentenza di primo grado del 2/11/2023 risulta, infatti, che l’imputato era “presente in videoconferenza”, ciò che esclude che il processo possa ritenersi celebrato in assenza, essendo il luogo da cui avviene il collegamento a distanza equiparabile, per espressa previsione normativa, all’aula di udienza, ai sensi dell’art. 133-ter, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.
Né risulta dagli atti che sia stata eccepita la inidoneità dei mezzi di collegamento ad assicurare l’effettiva partecipazione dell’imputato o sia stato
espresso il dissenso a tale modalità di partecipazione, ciò che, incidendo sui presupposti di validità della partecipazione a distanza prescritti dal richiamato art. 133-ter cod. proc. pen., avrebbe potuto revocare in dubbio una tale equiparazione.
Le notazioni esposte ai punti che precedono consentono di ritenere assorbito il terzo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di motivazione in ordine alle medesime circostanze poste a base dei primi due motivi di ricorso.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME
Il Presidente
NOME
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