Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 602 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 602 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza del medesimo ufficio del 15 novembre 2021, con cui NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Tribunale ha rilevato che l’atto di appello trasmesso a mezzo PEC dal difensore del NOME era privo di sottoscrizione digitale, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 24, commi 6-bis e 6-quinquies, d.l. n. 137 del 2020 convertito in I. n. 176 de 2020.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen..
Si deduce l’incompetenza funzionale del Tribunale per aver emesso un’ordinanza riguardante l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, sulla quale avrebbe dovuto decidere la Corte di appello.
2.2. Violazione dell’art. 24, commi 6-bis e 6-quinquies, d.l. n. 137 del 2020 convertito in I. n. 176 del 2020.
Si osserva che l’organo giudicante ha erroneamente considerato la EMAIL – con allegato l’atto di impugnazione cartaceo regolarmente firmato e scannerizzato – come un atto che necessitava della firma digitale. L’atto di impugnazione non era un documento informatico: detta disposizione prevede obbligatoriamente la firma digitale solo per la sottoscrizione dell’atto in forma di documento informatico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito indicate.
In ordine al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, come sostenuto dalla difesa dell’imputato, ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., il giudice competente a dichiarare con ordinare l’inammissibilità dell’impugnazione è il giudice dell’impugnazione.
Al contrario, nella fattispecie, la dichiarazione di inammissibilità è stata pronunziata dal medesimo giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado.
Peraltro, l’interesse del NOME a ricorrere è desumibile dall’intento di far trattare nel merito il procedimento e dalla formulazione di un’espressa doglianza circa le modalità di presentazione dell’atto di appello (sulla necessità di una specifica indicazione di un’utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, vedi Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982).
Alla luce dell’incompetenza funzionale del Giudice che ha pronunziato l’inammissibilità dell’atto di appello, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
Dalla rilevata sussistenza della nullità in argomento consegue l’annullamento, senza rinvio, nei confronti del ricorrente, dell’impugnata sentenza. Va infine disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per quanto di competenza.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2022.