Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27448 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27448 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
COGNOME IMPERIALI
Sent. n. sez. 1281/2025
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 marzo 2025, a seguito di giudizio di appello ex art. 322bis cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione formulata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 28 febbraio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di restituzione di un bene (autovettura Mercedes GLC, targata TARGA_VEICOLO) sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di procedimento penale incardinato nei confronti dello stesso COGNOME per i reati di violazione della legge sulle armi, usura, estorsione, falso e trasferimento fraudolento di valori.
Detta vettura era stata oggetto di sequestro non diretto ma ‘per equivalente’ a seguito di un decreto di sequestro integrativo di quello genetico, provvedimento oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Tribunale del riesame.
L’impugnato provvedimento cautelare reale Ł stato poi confermato dal Tribunale di Bologna con ordinanza in data 12 luglio 2024.
Successivamente, nei confronti del COGNOME all’esito di udienza preliminare, Ł stato emesso in data 25 novembre 2024 decreto che dispone il giudizio in ordine a larga parte dei fatti-reato in contestazione, con udienza dibattimentale fissata per il 9 gennaio 2025 innanzi al Tribunale di Bologna.
In vista dell’udienza preliminare la difesa del COGNOME aveva depositato in data 21 novembre 2024 una istanza rivolta al G.u.p. procedente finalizzata ad ottenere la restituzione di alcuni dei beni sottoposti a sequestro che veniva respinta dallo stesso Giudice in data 28 novembre 2024 avverso la quale venivano proposti due distinti appelli cautelari ai
sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., poi respinti dal Tribunale con ordinanza in data 24 gennaio 2025.
Nel frattempo, il G.i.p. con provvedimento datato 3 gennaio 2025 (depositato in cancelleria il 7 gennaio 2025) disponeva che l’autovettura Mercedes di cui si Ł detto fosse affidata in giudiziale custodia con facoltà d’uso, al Comando Regionale dell’Emilia-Romagna della Guardia di Finanza.
La difesa del COGNOME inviava successivamente al Tribunale di Bologna (quale Giudice procedente) una richiesta di restituzione della predetta autovettura.
Nel corpo della medesima richiesta eccepiva:
l’illegittimità del decreto del G.i.p. del 3-7 gennaio 2025 di affidamento del veicolo;
b) che l’autovettura non sarebbe inseribile nel catalogo dei beni sequestrabili a norma dell’art. 640-bis cod. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari con ordinanza 27 febbraio 2025 (depositata il giorno successivo) rigettava la richiesta con la seguente motivazione: «conferma il provvedimento di affidamento del veicolo per le ragioni esposte nel provvedimento del 3.1.2025 allegato» (ha dato atto il Tribunale che non Ł dato comprendere se l’istanza sia stata decisa solo dal G.i.p. e come allo stesso sia pervenuta in quanto non risulta una formale trasmissione della stessa dal Tribunale al G.i.p.).
Contro tale ordinanza la difesa del COGNOME presentava appello cautelare nel quale articolava tre motivi:
incompetenza del G.i.p.;
illegittimità del sequestro preventivo (ovvero del provvedimento genetico applicativo del sequestro preventivo);
mancanza di motivazione del provvedimento reiettivo dell’ultima istanza.
Il Tribunale decideva con l’ordinanza qui in esame rilevando l’inammissibilità dell’appello cautelare ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione avverso quest’ultima ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Sostiene, al riguardo, la difesa del ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità delle richieste per difetto di enunciazione specifica delle stesse, precisando, in particolare che nel proprio atto di gravame aveva dedotto l’incompetenza del G.i.p. in quanto non autorizzato a pronunciarsi sulla questione di restituzione dell’autovettura e che non sarebbe stato comunque rispettato il principio del favor impugnationis .
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 21 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale osservato il disposto di detta norma relativa all’incompetenza per materia invocata nell’atto di appello e comunque rilevabile anche di ufficio.
2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non avendo il Tribunale motivato sulla (a sua volta) dedotta assenza di motivazione del provvedimento del G.i.p. al quale era stato proposto in ultima istanza la disponibilità di ricovero dell’autovettura a spese dell’indagato, presso un garage appositamente indicato al fine di salvaguardare l’integrità del veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Come ha correttamente rilevato il Giudice dell’impugnazione ci si trova in presenza
di un atto di appello nel quale manca del tutto l’enunciazione, esplicita e specifica, delle richieste rivolte al Tribunale essendo l’atto di gravame caratterizzato solo dall’esposizione di doglianze, senza che lo stesso contenga di fatto alcuna richiesta se non quella di restituzione del bene, richiesta peraltro del tutto scoordinata rispetto al contenuto dell’atto impugnato che concerneva esclusivamente l’affidamento in giudiziale custodia dell’autovettura alla Guardia di Finanza.
Il dettato dell’art. 581 cod. proc. pen. prevede espressamente tra le cause di inammissibilità del ricorso l’omessa enunciazione delle richieste rivolte al Giudice dell’impugnazione e, di certo, il mero inciso contenuto nella rubrica del motivo di appello ‘incompetenza del G.i.p.’ non può certo qualificarsi come una richiesta specifica idonea a superare il vaglio di inammissibilità richiamato dal Tribunale.
A ciò si aggiunge che, almeno sotto il profilo del contenuto del provvedimento del G.i.p. oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale, vertente, come detto, sull’affidamento in giudiziale custodia del bene, la deduzione di incompetenza (funzionale) era manifestamente infondata in quanto, come correttamente e motivatamente evidenziato nell’ordinanza impugnata, detto Giudice era competente a decidere sulla questione ai sensi dell’art. 104bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. avendo emesso il provvedimento di sequestro e trattandosi di bene dallo stesso affidato in giudiziale custodia.
Il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile in quanto caratterizzato da assoluta genericità e completamente ‘fuori asse’ rispetto al provvedimento impugnato.
Si Ł già detto che il RAGIONE_SOCIALE ha debitamente provveduto sulla questione di sua esclusiva competenza.
Ne consegue che difesa del ricorrente avrebbe avuto la possibilità di dolersi di detta decisione solo se il predetto Giudice avesse deciso anche questioni non di sua competenza (funzionale) come quella della restituzione del bene, cosa che, come detto, non Ł avvenuta.
In realtà il problema Ł nato dal fatto che la richiesta formulata ai giudici di merito dalla difesa dell’odierno ricorrente era caratterizzata da richieste diverse di competenza di Giudici diversi. La richiesta di restituzione del bene era, infatti, di competenza del Tribunale che procedeva, mentre quella di revoca o di modifica dell’affidamento del veicolo era di competenza del G.i.p. e le due questioni non potevano essere riunite ai fini del decidere innanzi alla medesima Autorità Giudiziaria, ciò anche perchØ non si trattava di questioni necessariamente collegate in quanto la revoca o la modifica del provvedimento di affidamento del veicolo non necessariamente implica la restituzione dello stesso.
Ne consegue che difesa del ricorrente si può eventualmente lamentare del fatto che il Tribunale innanzi al quale Ł in corso il dibattimento non ha deciso sulla richiesta di restituzione del bene. Tuttavia, per fare ciò avrebbe dovuto impugnare (se esistente) il provvedimento con il quale il Tribunale si Ł spogliato della competenza a decidere su detta richiesta di restituzione, o ancora, sollecitare l’emissione di tale decisione con apposita istanza (in caso di omissione assumendo le iniziative del caso) ma non può certo dolersi (oltretutto erroneamente) dell’incompetenza di un Giudice che si Ł pronunciato su di una diversa questione sulla quale era legittimato a pronunciarsi.
A ciò si aggiunge che la difesa del ricorrente non ha neppure documentato a questa Corte di legittimità a quale Ufficio Giudiziario ha depositato la richiesta di restituzione del bene e se in relazione alla stessa sono intervenuti provvedimenti di trasmissione degli atti per competenza da un Ufficio all’altro o se ci si trova in presenza di una mera omissione di decisione per disguidi interni dell’Ufficio Giudiziario in relazione alla gestioni degli atti, il che caratterizza di genericità anche tale profilo del ricorso in esame.
Cero Ł, però, che la difesa del ricorrente non poteva far rientrare attraverso l’impugnazione – prima al Tribunale e poi a questa Corte di legittimità – di un provvedimento diverso (quello dell’affidamento in giudiziale custodia del veicolo) questioni differenti quale quella della restituzione del bene o, addirittura, questioni relative alla ‘illegittimità del sequestro preventivo’ che sono afferenti al provvedimento genetico di adozione della misura e che risulta essere già stata autonomamente sottoposta al vaglio dei Giudici dell’incidente cautelare.
L’inammissibilità originaria del provvedimento di impugnazione innanzi al Tribunale che incide sulla corretta instaurazione del rapporto processuale travolge anche la questione dedotta con il terzo motivo di impugnazione nel quale si Ł lamentato innanzi a questa Corte il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata con riguardo alla richiesta difensiva di mutamento delle modalità di custodia dell’autovettura in sequestro.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 02/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME