Inammissibilità Appello: Quando le Nuove Regole Procedurali Non Si Applicano
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sull’applicazione temporale della Riforma Cartabia, in particolare riguardo alle nuove cause di inammissibilità appello. La Suprema Corte ha stabilito che i nuovi oneri formali, come la dichiarazione o elezione di domicilio, non possono essere applicati retroattivamente a impugnazioni contro sentenze emesse prima dell’entrata in vigore della riforma, fissata al 30 dicembre 2022. Questo principio tutela la certezza del diritto e l’affidamento degli operatori.
I Fatti di Causa: Un Appello Dichiarato Inammissibile
Il caso trae origine da una decisione della Corte di Appello di Torino, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato avverso una sentenza del Tribunale di Aosta. La motivazione della Corte territoriale si fondava sulla mancata presentazione, da parte dell’appellante, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dal nuovo articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, introdotto dalla Riforma Cartabia.
Secondo la Corte di Appello, tale omissione costituiva una causa ostativa all’esame nel merito dell’impugnazione. Contro questa ordinanza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la violazione di legge per errata applicazione delle nuove norme procedurali ratione temporis.
La Questione Giuridica sull’Inammissibilità dell’Appello
Il nodo centrale della controversia riguardava l’ambito di applicazione temporale delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia). Nello specifico, si trattava di stabilire se le nuove e più stringenti condizioni per l’ammissibilità dell’appello, tra cui l’obbligo di elezione di domicilio, potessero essere applicate a un’impugnazione presentata contro una sentenza emessa prima della data di entrata in vigore della riforma.
Il ricorrente ha argomentato che la norma transitoria prevista dal legislatore (art. 89, comma 3, D.Lgs. n. 150/2022) legava l’applicabilità dei nuovi oneri non alla data di presentazione dell’appello, ma alla data di pronuncia della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo pienamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno richiamato il testo dell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2022, il quale stabilisce esplicitamente che le disposizioni degli articoli 581, commi 1-ter e 1-quater, si applicano ‘per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto’.
La data di entrata in vigore della riforma, inizialmente prevista per il 30 ottobre 2022, è stata posticipata al 30 dicembre 2022. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado del Tribunale di Aosta era stata emessa il 21 dicembre 2022, e quindi in un’epoca antecedente all’entrata in vigore delle nuove norme. Di conseguenza, la Corte di Appello non avrebbe potuto applicare una causa di inammissibilità non ancora vigente per quel procedimento, dichiarando erroneamente l’improcedibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni
La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per la prosecuzione del giudizio. La sentenza riafferma un principio cardine del diritto processuale: le norme che introducono nuovi oneri o sanzioni procedurali, come l’inammissibilità appello, non possono avere effetto retroattivo. Per stabilire quale disciplina applicare, il momento determinante è quello della pronuncia del provvedimento impugnato, non quello della proposizione dell’impugnazione. Questa decisione offre un importante chiarimento per gli avvocati, sottolineando la necessità di una scrupolosa verifica della normativa applicabile ratione temporis per evitare di incorrere in declaratorie di inammissibilità.
Perché la Corte di Appello aveva dichiarato l’appello inammissibile?
La Corte di Appello lo aveva dichiarato inammissibile perché l’imputato non aveva depositato la dichiarazione o elezione di domicilio, un adempimento richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 581 del codice di procedura penale introdotta dalla Riforma Cartabia.
La nuova norma sulla dichiarazione di domicilio per l’appello si applica a tutte le impugnazioni?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questa norma si applica esclusivamente alle impugnazioni proposte contro sentenze emesse in data successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità e ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Torino affinché proceda con il giudizio di appello, applicando la normativa precedente alla Riforma Cartabia.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 511 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 511 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad AOSTA il 12/1.2/1979
avverso l’ordinanza del 17/05/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
corso.
Così deciso il giorno 13 dicembre 2023
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/5/2022, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 21/12/2022, per non essere stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME deducendo violazione di legge processuale, sotto vari profili, con riferimento all’art. 581, comma 1 ter,, cod. proc. pen., non applicabile al presente procedimento ratione temporis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 89, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2022 prevede che le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto. La data di vigenza del D. Lcis. n. 150 del 2022, originariamente indicata nel 30 ottobre 2022, è stata poi prorogata al 30 dicembre 2022.
Nel caso di specie, è stata appellata una sentenza emessa il 21 dicembre 2022, quindi in epoca antecedente al 30 dicembre 2022, sicché non poteva ancora essere applicato l’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.
Ne consegue che erroneamente è stata dichiarata la inammissibilità dell’impugnazione.
L’impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di appello.
P.QM.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore