Imputazione Indeterminata: L’Errore del Giudice e la Decisione della Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale della procedura penale: cosa deve fare un giudice di fronte a una imputazione indeterminata? La risposta è netta: non può semplicemente annullare l’atto e restituirlo al Pubblico Ministero, ma deve prima attivare il contraddittorio. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso: Un Decreto di Citazione Annullato per Indeterminatezza
Il caso nasce da un’ordinanza del Tribunale di Trento. Durante l’udienza predibattimentale, il giudice aveva esaminato un decreto di citazione a giudizio per i reati di oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Ritenendo che il capo d’imputazione fosse formulato in modo troppo vago e generico, ne dichiarava la nullità per indeterminatezza.
Di conseguenza, il Tribunale disponeva la restituzione di tutti gli atti al Pubblico Ministero, di fatto azzerando l’azione penale e costringendo l’accusa a ricominciare da capo. Questa decisione, però, non è stata considerata corretta dal Pubblico Ministero, che ha deciso di impugnarla davanti alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso del PM contro l’imputazione indeterminata
Il Procuratore della Repubblica ha lamentato l'”abnormità” del provvedimento del Tribunale. Secondo l’accusa, il giudice avrebbe dovuto seguire una procedura specifica prevista dal codice di procedura penale (art. 554-bis, commi 5 e 6). Questa norma stabilisce che, qualora il giudice ritenga l’imputazione poco chiara, deve prima sollecitare il Pubblico Ministero a fornire i necessari chiarimenti o a integrare la contestazione.
Saltando questo passaggio fondamentale, il giudice ha preso una decisione che non rientrava nei suoi poteri (c.d. “abnormità strutturale”) e ha causato un’ingiustificata regressione del processo (c.d. “abnormità funzionale”), allungando i tempi della giustizia in violazione dei principi costituzionali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso del Pubblico Ministero, definendo l’ordinanza del Tribunale di Trento come palesemente abnorme.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: il giudice dell’udienza predibattimentale, se rileva un vizio di indeterminatezza nell’imputazione, ha il dovere di attivare un meccanismo di “dialogo” processuale. Deve, cioè, dare al Pubblico Ministero la possibilità, nel contraddittorio con la difesa, di precisare o integrare l’accusa.
La restituzione diretta degli atti al PM, senza questo previo passaggio, costituisce una violazione delle regole procedurali. Tale atto non solo esula dai poteri del giudice, ma crea anche una grave anomalia nel sistema: un’indebita regressione che altera la sequenza logica e cronologica del procedimento. Questo comportamento processuale, secondo la Corte, va contro il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, un pilastro del giusto processo.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento affinché il processo possa riprendere il suo corso regolare. Questa sentenza rafforza il principio di leale collaborazione tra gli organi giudiziari e garantisce che eventuali vizi procedurali, come una imputazione indeterminata, vengano sanati attraverso il dialogo e il contraddittorio, evitando inutili e dannose battute d’arresto per la giustizia.
Quando un’imputazione viene considerata indeterminata?
Un’imputazione è considerata indeterminata quando è formulata in modo così vago o generico da non permettere all’imputato di capire esattamente quali sono i fatti che gli vengono contestati, impedendogli così di preparare un’adeguata difesa.
Cosa deve fare il giudice se ritiene un’imputazione indeterminata?
Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non può restituire immediatamente gli atti al Pubblico Ministero. Deve prima sollecitarlo, nel pieno contraddittorio tra le parti, a integrare o a precisare la contestazione per sanare il vizio.
Perché la restituzione immediata degli atti al PM è considerata un atto “abnorme”?
È considerato un atto abnorme perché provoca un’indebita regressione del procedimento, alterandone la normale sequenza logico-cronologica. Questo comportamento viola il principio della ragionevole durata del processo e si colloca al di fuori dei poteri previsti dalla legge per il giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37385 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37385 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trento nel procedimento a carico di NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con restituzione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trento impugna l’ordinanza di quel Tribunale in epigrafe indicata, che, in sede di udienza predibattimentale, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di NOME COGNOME per i delitti di oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale ed ha disposto la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO ministero, ritenendo che l’imputazione, nel suo complesso, peccasse d’indeterminatezza.
Il ricorso lamenta l’abnormità di tale provvedimento, in quanto adottato senza la preventiva sollecitazione del AVV_NOTAIO ministero ad apportare le necessarie modifiche del capo d’imputazione, secondo il meccanismo tipizzato dall’art. 554bis, commi 5 e 6, cod. proc. pen.: con l’effetto di aver adottato un provvedimento non rientrante nei poteri del giudice (abnormità cd. “strutturale”) e di aver determinato un’indebita regressione del processo (abnormità “funzionale”: si citano, a conforto, precedenti di questa Corte).
Ha depositato requisitoria scritta la Procura AVV_NOTAIO, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
Il ricorso è fondato.
È abnorme l’ordinanza del giudice dell’udienza predibattimentale che, ritenendo l’imputazione affetta da indeterminatezza, restituisce gli atti al pubblico ministero senza averlo previamente sollecitato, nel contraddittorio delle parti, ad integrare o a precisare la contestazione, determinandosi in tal modo, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, un’indebita regressione del procedimento idonea ad alterarne l’ordinata sequenza logicocronologica (Sez. 2, n. 12733 del 20/02/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287825; Sez. 2, n. 6800 del 13/02/2025, COGNOME, Rv. 287576; Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Sannb, Rv. 286933).
L’ordinanza impugnata dev’essere, perciò, annullata senza rinvio ed il processo essere rimesso al Tribunale di provenienza, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e disp 1 pne trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025.