Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47427 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47427 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI nel procedimento a carico di:
BUONAMICO NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME NOME a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; impugnata
lette le conclusioni con cui il PG ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 febbraio 2023 pronunciata de plano, il Giudice per le Indagini del Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 590 cod. pen. in danno di NOME COGNOME e ha ordiNOME al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione entro dieci giorni.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Bari formulando due motivi.
2.1. COGNOME Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 409 commi 2 e 5 cod. proc. pen. per avere il Giudice rigettato la richiesta di archiviazione, senza fissare l’udienza camerale e permettere così alle parti (indagata, persona offesa e anche pubblica accusa) di interloquire sulla sorte e sugli sviluppi del processo in corso. Il ricorrente rileva che, in tal modo, si sarebbe determinata la nullità prevista dall’art. 178, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. sub specie di partecipazione al procedimento e che, comunque, l’ordinanza era affetta da abnormità, in quanto aveva determiNOME una stasi irreversibile del procedimento penale. Invero l’ufficio del Pubblico Ministero destinatario dell’ordinanza con cui si impone di formulare l’imputazione, non avrebbe diritto di disattendere il comando in essa contenuto e reiterare la richiesta di archiviazione.
2.2. COGNOME Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 22 cod. proc. pen. e 4 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274. Il ricorrente osserva che il reato oggetto del procedimento è di competenza del Giudice di Pace e che pertanto il G.i.p. avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza ex art. 22 cod. proc. pen e restituire gli atti all’ufficio del Pubblico Minister sicché l’ordinanza sarebbe affetta da nullità ex art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. in quanto emessa da un giudice incompetente.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il difensore dell’indagata ha presentato memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, con riferimento ad entrambi i motivi, deve ritenersi inammissibile, in quanto il provvedimento emesso non è suscettibile di impugnazione.
Invero la giurisprudenza di legittimità è sostanzialmente consolidata nel non offrire spazio alla ricorribilità per cassazione, neppure sotto il profilo dell abnormità, del provvedimento con cui il G.i.p. ordina la formulazione dell’imputazione coattiva senza fissare udienza in camera di consiglio ( Sez. 2, Sentenza n. 24793 del 05/06/2015, P.M. c. COGNOME, Rv. 264363; Sez. 6, n. 40768 del 09/11/2006, COGNOME, Rv. 235527; Sez. 5, n. 41903 del 3 ottobre 2003, COGNOME; Sez. 2, n. 22625 del 20 aprile 2001, P.M. c. ignoti; Sez. 2, n. 2035 del 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saracino).
3.Sono, invero, impugnabili, e solo per particolari casi di nullità, unicamente le decisioni che dispongono l’archiviazione. In particolare, prima della riforma operata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, l’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., consentiva la proposizione del ricorso per cassazione solo nei confronti dell’ordinanza di archiviazione ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ovvero per la violazione delle norme sulla partecipazione al relativo procedimento camerale. L’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. è stato abrogato dalla legge n. 103/2007, che ha introdotto l’art. 410 bis cod. proc. pen.: secondo tale disposizione l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, solo avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ovvero:
avverso l’ordinanza di archiviazione resa in violazione dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.;
avverso il decreto di archiviazione, nell’ipotesi in cui sia mancato l’avviso della richiesta alla persona offesa che aveva chiesto di volerne essere informata, e, a prescindere da tale richiesta, nei casi di omesso avviso nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona o riguardanti il reato di furto in abitazione o furto con strappo;
avverso il decreto di archiviazione COGNOME emesso prima della scadenza del termine di legge concesso alla persona offesa per prendere visione degli atti e per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero con istanza motivata di prosecuzione delle indagini;
avverso il decreto di archiviazione emesso senza che il giudice si sia pronunciato sull’opposizione della persona offesa (fatti salvi in casi di inammissibilità originaria dell’opposizione);
avverso il decreto di archiviazione nel caso di mancato avviso all’indagato e alla persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 411 comma 1 bis cod. proc. pen,, introdotto dal d. Igs. n. 28 del 2015.
Dunque, la novella del 2017 ha modificato la forma dell’impugnazione (reclamo al tribunale monocratico e non più ricorso per cassazione) e ne ha in parte esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio in esame non più solo avverso l’ordinanza di archiviazione contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio della camera di consiglio, ma anche in alcune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, accomunate dalla violazione di talune prerogative processuali riconosciute alla persona offesa e, in un caso, anche all’indagato, ovvero nell’ipotesi in cui a quest’ultimo non sia stato dato avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Deve dunque ribadirsi l’orientamento consolidato della Corte di legittimità (Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 266838, Sez. 3, n. 17196 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 246987 e Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, COGNOME, Rv. 273578), secondo cui non è impugnabile (all’epoca con il ricorso per cassazione, oggi con il reclamo al tribunale) il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di impugnare esclusivamente l’ordinanza di archiviazione e solo per vizi procedurali (e oggi anche il decreto di archiviazione, nei casi limitati prima indicati).
Il provvedimento COGNOME con cui si rigetta COGNOME l’archiviazione e si COGNOME ordina l’imputazione coatta non è impugnabile neppure sotto il profilo della abnormità.
Tale categoria costituisce una forma di patologia dell’atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un’esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento del giudice di legittimità, agli effet pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell’area dell’abnormità ricorribile per cassazione, ribadendo che la categoria dell’abnormità presenta caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che
viene attuata sia rispetto al principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod proc. pen.), sia rispetto al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.). Di tal che «non appare … conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta tipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità, per non utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né rimediabili». Le Sezioni Unite, dunque, hanno ricondotto l’abnormità a un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell’esaminare in questa prospettiva lo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, la sentenza in esame ha distinto l’abnormità strutturale dall’abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata, dunque, all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (pag. 9 della motivazione).
La stessa distinzione è stata ripresa dalla sentenza Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552 con cui si è affermato che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell’art. 33 sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale “contra legem” e in violazione dei diritti difensivi (in conseguenza del venire meno della fase dell’udienza preliminare ovvero di “uno snodo processuale maggiormente garantito”), successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento.
3.1. Nella fattispecie, il Giudice, ordinando al Pubblico Ministero, con provvedimento emesso de plano anziché nel contraddittorio, di procedere ad imputazione coattiva, ha agito in violazione della previsione normativa per cui è necessario consentite alle parti di partecipare al contraddittorio
nell’apposita udienza camerale. Ne consegue che il provvedimento è affetto da una nullità a carattere generale e assoluto ai sensi degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen., per violazione del principio del contraddittorio affermato dall’art. 111, commi 2, e 4, Cost., e, segnatamente, della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento, ma ciò nondimeno, non può definirsi abnorme sotto nessuno dei profili su indicati. Sotto il profilo strutturale, i provvedimento è stato emesso nell’ambito di un potere riconosciuto al giudice dall’ordinamento, anche se tale potere è stato esercitato con violazione di norme a tutela del contraddittorio. Sotto il profilo funzionale, il provvedimento non determina alcuna indebita stasi o regressione del procedimento, in quanto l’ordine del G.I.P di formulare l’imputazione non fa venire meno il potere del P.M. di reiterare la richiesta di archiviazione e il conseguente potere del G.I.P. di disporre l’archiviazione degli atti (Sez. 6, n. 8984 del 31/01/2007, COGNOME, Rv. 235923; Sez. 4, n. 15615 del 25.11.2003, COGNOME, Rv. 227907). Si è così precisato, anche da ultimo, che non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell’abnormità, l’ordinanza con cui il giudice per le indagin preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone “de plano” la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell’imputazione, in quanto tale regressione non determina una stasi del procedimento, posto che il pubblico ministero, ritenendo invalidamente adottata l’ordinanza di imputazione coatta per violazione del contraddittorio, può reiterare la richiesta di archiviazione, chiedendo al giudice per le indagini preliminari di rideterminarsi, previa fissazione di udienza in camera di consiglio e rituale avviso alle parti (Sez. 3, n. 28000 del 16/03/2021, COGNOME, Rv. 281592).
4.Infine, il provvedimento non è impugnabile neppure perché emesso da un giudice incompetente. Vero è che il reato per cui si procede è di competenza del Giudice di Pace e che, quindi, la richiesta di archiviazione avrebbe dovuto essere inoltrata a tale giudice, il quale avrebbe dovuto adottare i provvedimenti conseguenti, secondo la disciplina dettata dall’art. 17 del d.lgs n. 274/2000. Tuttavia la violazione della norma sulla competenza integra pur sempre una violazione di legge, onde, anche sotto profilo, non può che ribadirsi la non ricorribilità dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma il 5 ottobre 2023. Il Consi COGNOME est. COGNOME NOME COGNOME
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