Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37762 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da n.1327/2025
NOME NOME
NOME Gentili
– Presidente –
Sent.
sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC Ð 28/10/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal pubblico ministero del tribunale di Bologna; nel procedimento a carico di NOME nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del 29/05/2025 del tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto lÕannullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente allÕordine di imputazione coattiva nei confronti di NOME;
lette le conclusioni del difensore di NOME avv.to NOME che ha chiesto lÕannullamento della ordinanza impugnata.
Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Bologna rigettando, allÕesito di udienza camerale fissata a fronte dellÕopposizione della persona offesa, la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero del medesimo tribunale, nellÕambito di un procedimento iscritto nei confronti di ignoti in ordine al reato di cui allÕart. 544 ter cod. pen., disponeva altres’ lÕiscrizione di NOME, ordinando al Pubblico Ministero la formulazione dellÕimputazione in ordine al predetto reato e al predetto soggetto.
Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso per cassazione il pubblico ministero del tribunale di Bologna, con un unico motivo di impugnazione ai sensi dellÕart. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per abnormitˆ dellÕatto impugnato, laddove con esso, oltre a rigettarsi la richiesta di archiviazione con iscrizione del NOME, decisione non oggetto di contestazione in questa sede, si impone anche la formulazione dellÕimputazione nei confronti di persona che in precedenza non era stata iscritta nel registro degli indagati.
Il ricorso è fondato. Deve premettersi una necessaria distinzione. Da una parte, come giˆ evidenziato da questa Corte ( Sez. 5, Sentenza n. 57596 del 24/11/2017 Rv. 271870 Ð 01; Sez. 5, n. 46135 del 19/06/2014), le Sezioni Unite hanno affermato, sulla scia di copiosa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 88 del 1991; Corte cost., sent. n. 478 del 1993; ordinanza n. 176 del 1999; ordinanza n. 348 del 2005), che rientra tra i poteri del G.I.P., quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro, con la conseguenza che, se le sue valutazioni non concordino con le richieste conclusive del p.m., eg li potrˆ invitare quest’ultimo a
indagate, ne potrˆ ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato (Cass., SU., n. n. 22909 del 31/05/2005, COGNOME, Rv. 231163). DallÕaltra, deve ritenersi invece abnorme lÕatto del giudice delle indagini preliminari, con cui questi ordini al Pubblico ministero l’iscrizione nel registro degli indagati di persona non sottoposta ad indagini e, nei confronti di questa, la formulazione d ella imputazione coatta. Sul punto, infatti, si è pacificamente osservato che il
inquirente, nonchŽ una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini, non essendo destinatario dell’avviso di cui all’art. 409 cod. proc. pen., con conseguente mancata partecipazione alla udienza camerale ed alla conseguente discovery delle risultanze delle indagini (Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786 – 01). Si tratta, invero, di provvedimento che non ha natura di atto di impulso, nei confronti del pubblico ministero, ma si presenta come sostitutivo, da parte del giudice, nei confronti dell’organo inquirente, con uno schema del tutto estraneo a quello legale dei provvedimenti del giudice delle indagini preliminari.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l’imputazione coatta, disponendo la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con riferimento all’ordine di formulazione dell’imputazione nei confronti di NOME. Dispone la restituzione degli atti al P.M. per l’ulteriore corso.
Cos’ deciso in Roma, il 28.10.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME