Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23837 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23837 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERMINI
COGNOME
nei confronti di:
NOME nato a VITTORIA il 23/09/2001
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di formulare l’imputazione;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 8 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, a fronte della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico di ignoti e dell’opposizione alla detta richiesta avanzata dalla persona offesa COGNOME NOME COGNOME ordinava la restituzione degli atti al Pubblico
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Ministero affinché procedesse all’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. di COGNOME NOME COGNOME e affinché formulasse l’imputazione per il delitto di truffa nei confronti del medesimo COGNOME.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, e in particolare abnormità strutturale dell’ordine rivolto al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione coatta nei confronti di un soggetto il cui nominativo non era stato ancora iscritto nel registro degli indagati e, dunque, per carenza di potere in concreto in quanto esercizio di un potere previsto dall’ordinamento al di fuori dei casi consentiti.
Assumeva, in particolare, che il provvedimento impugnato era stato reso in violazione dell’art. 409 cod. proc. pen. e aveva determinato una indebita ingerenza nei poteri dell’organo inquirente e una violazione del diritto di difesa del soggetto non sottoposto alle indagini, trattandosi nella specie di un procedimento a carico di ignoti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Quanto al concetto di abnormità la Suprema Corte, nella sua composizione più illustre (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), ha statuito che ricorre l’ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale diversa da quella configurata dalla legge e cioè al di fuori dei casi consentiti, perché oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Si verte, invece, in ipotesi di abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, situazione non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità (v. anche Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244 – 01; n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 – 01).
Ciò premesso, si osserva che è stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa
Corte atto abnorme da parte del Giudice delle indagini preliminari, quello con il quale questi ordini al Pubblico ministero l’iscrizione nel registro degli indagati di
persona non sottoposta ad indagini e, nei confronti di questa, la formulazione della imputazione coatta. Sul punto, infatti, si è pacificamente osservato che il
provvedimento adottato rappresenta un’indebita ingerenza nei poteri dell’organo inquirente, nonché una violazione dei diritti di difesa del soggetto
non sottoposto ad indagini, non essendo destinataria dell’avviso di cui all’art.
409 cod. proc. pen., con conseguente mancata partecipazione alla udienza camerale ed alla conseguente discovery delle risultanze delle indagini (Sez. U.,
n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786 – 01;
Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, PMT, Rv. 277429 – 01). Si tratta, invero, di provvedimento che non ha natura di atto di impulso, nei confronti del pubblico
ministero, ma si presenta come sostitutivo, da parte del giudice, nei confronti dell’organo inquirente, con uno schema del tutto estraneo a quello legale dei
provvedimenti del giudice delle indagini preliminari.
Nel caso di specie, per l’appunto, il Giudice per le indagini preliminari ha reso un atto abnorme ordinando al Pubblico ministero l’iscrizione nel registro degli indagati di COGNOME NOME COGNOME persona non sottoposta ad indagini, affinché venisse formulata nei suoi confronti l’imputazione per il delitto di truffa.
Per tali ragioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione nei confronti dell’indagato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione nei confronti dell’indagato.
Così deciso il 27/03/2025