Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25821 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25821 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, emesso nel procedimento a carico di ignoti in cui è stata disposta l’imputazione coatta di COGNOME NOME (nato in Italia in data 1/1/1980);
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dottor NOME COGNOME che ha chiesto di annullare parzialmente, senza rinvio, l’ordinanza nella parte in cui dispone l’imputazione coatta ai sensi dell’art. 624 cod. pen. nei confronti di COGNOME Giuseppe .
RITENUTO IN FATTO
A seguito di denuncia di COGNOME NOME, per il reato di furto, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palmi, in data 25/8/2023, ha formulato richiesta di archiviazione per l’omessa individuazione degli autori del reato. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, con ordinanza del 9/1/2025, non ha accolto la richiesta, ritenendola superata dagli esiti delle investigazioni, essendo stato identificato COGNOME NOME, sulla base di alcune videoriprese, quale autore del reato: ne ha, così, disposto l’imputazione coatta.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione avverso la detta ordinanza, deducendo l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 335ter e 409, comma 5, cod. proc. pen., rilevando l’abnormità del provvedimento.
Si richiama l’elaborazione giurisprudenziale sulla categoria dell’abnormità, quale atto strutturalmente avulso dall’ordinamento processuale e funzionalmente determinante la stasi del processo o la sua anomala regressione, rimediabile solo col ricorso per Cassazione.
Si assume che, a fronte di una richiesta di archiviazione nell’ambito di un procedimento contro ignoti, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto adottare solo alcuni provvedimenti tipici indicati dall’art. 409 cod. proc. pen., ovvero disporre l’ archiviazione, ulteriori indagini o l’iscrizione di un indagato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen.: laddove, col provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari non ha deciso sulla richiesta di archiviazione, limitandosi a restituire gli atti al Pubblico Ministero e a ordinare l’imputazione coatta nei confronti di una persona non indagata.
Tanto, come da consolidato orientamento di legittimità, costituirebbe un ‘indebita ingerenza del giudice nei poteri riservati al Pubblico Ministero e, soprattutto, una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini, venendo lo stesso privato dell’avviso previsto dall’art. 409 cod. proc. pen., in contrasto coi principi del giusto processo, non essendogli stata data alcuna possibilità di difendersi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È abnorme, in quanto completamente estraneo al sistema processuale, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, nel respingere una richiesta di archiviazione in un procedimento a carico di ignoti, ordini la formulazione dell’imputazione a carico di soggetti nei confronti dei quali il Pubblico Ministero non abbia proposto alcuna richiesta (Sez. 1, n. 39283 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248839-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 4, n. 244 del 26/01/1996, Rv. 205224-01 e Sez. 5, Sentenza n. 13316 del 13/2/2025, non massimata). Infatti, l’ ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini o per diverso titolo di reato determina una lesione dei diritti di difesa della persona che, come nel caso di specie, sia rimasta estranea alle
indagini, non abbia ricevuto l’avviso ex art. 409, comma 1, cod. proc. pen., non abbia partecipato all’udienza camerale ovvero non sia stata destinataria della discovery delle risultanze delle indagini (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786-01; così pure: Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274907-01; Sez. 6, n. 53181 del 29/11/2016 Rv. 268490-01).
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palmi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Palmi per l’ulteriore corso.
Così è deciso, 04/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME