Imputazione coatta: Quando l’Ordine del Giudice Diventa un Atto Abnorme
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 29710/2024, offre un’importante lezione sui delicati equilibri tra i poteri del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) e quelli del Pubblico Ministero (PM). Al centro della questione vi è il concetto di imputazione coatta e i suoi precisi confini, superati i quali un provvedimento giudiziario può essere definito ‘abnorme’. Il caso analizzato riguarda una situazione in cui il GIP, pur archiviando un procedimento per un determinato reato, ha ordinato al PM di procedere con l’accusa per un fatto completamente diverso ed autonomo.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un’indagine per il reato di appropriazione indebita a carico di una donna. Il Pubblico Ministero, al termine delle sue indagini, aveva concluso per l’infondatezza della notizia di reato e, di conseguenza, aveva richiesto l’archiviazione del caso. Il GIP, nel decidere sulla richiesta, ha accolto la richiesta di archiviazione per l’appropriazione indebita. Tuttavia, contestualmente, ha rilevato un altro potenziale reato: un falso in una dichiarazione di accettazione di eredità, in cui l’indagata si era autocertificata come unica erede. Anziché limitarsi a segnalare il fatto, il GIP ha ordinato al PM di formulare una imputazione coatta per questo nuovo e diverso reato (art. 483 c.p.). L’indagata ha impugnato tale ordine dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendone l’abnormità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza del GIP nella parte relativa all’ordine di formulazione dell’imputazione. La decisione si fonda su un principio consolidato, già espresso dalle Sezioni Unite della stessa Corte, che traccia una linea netta tra i poteri del GIP e le prerogative del PM.
Le Motivazioni: i Limiti del Potere del GIP nell’Imputazione Coatta
La Corte ha ribadito che il potere del GIP di ordinare una imputazione coatta è strettamente circoscritto ai reati per i quali il Pubblico Ministero ha specificamente richiesto l’archiviazione. Costituisce un atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice, sia l’ordine di imputazione emesso nei confronti di una persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione.
Nel caso di specie, l’indagine era stata avviata e iscritta esclusivamente per il reato di appropriazione indebita. Il reato di falso in atto pubblico, ravvisato autonomamente dal GIP, era un fatto del tutto nuovo e distinto. Di fronte a questa nuova notizia di reato, il GIP non aveva il potere di ‘forzare’ la mano al titolare dell’azione penale. La procedura corretta, come indicato dalla Cassazione, sarebbe stata quella di ordinare al Pubblico Ministero di iscrivere la nuova notizia di reato nell’apposito registro (ex art. 335 c.p.p.), lasciando poi al PM le valutazioni successive sull’effettivo esercizio dell’azione penale. L’ordine diretto di formulare l’imputazione si è configurato, quindi, come una violazione delle prerogative esclusive del PM e, perciò, come un atto abnorme che non può trovare spazio nel nostro ordinamento processuale.
Le Conclusioni
Questa sentenza è fondamentale per preservare la corretta ripartizione dei ruoli nel processo penale. Il Pubblico Ministero è il dominus dell’azione penale, e il GIP funge da garante della legalità durante la fase delle indagini. Se il GIP potesse ordinare imputazioni per fatti nuovi e diversi, si verificherebbe una confusione di ruoli e una lesione del principio accusatorio. La pronuncia garantisce che un indagato non possa essere chiamato a difendersi in giudizio per un’accusa che non è mai stata oggetto di una formale indagine da parte dell’organo inquirente, rafforzando così le tutele difensive e la coerenza del sistema processuale.
Può il GIP, archiviando un caso, ordinare l’imputazione per un reato diverso e non oggetto di indagine?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un simile ordine costituisce un ‘atto abnorme’ perché esorbita dai poteri del giudice. Il potere di imputazione coatta è limitato ai reati per i quali il PM ha richiesto l’archiviazione.
Cosa si intende per ‘atto abnorme’ in questo contesto?
Si intende un provvedimento del giudice che, violando le norme procedurali, si pone al di fuori del sistema, in particolare invadendo le prerogative esclusive di un’altra parte processuale, come in questo caso il Pubblico Ministero, che è il titolare dell’azione penale.
Quale sarebbe stata la procedura corretta da seguire per il GIP?
Di fronte all’emersione di una nuova potenziale notizia di reato, il GIP avrebbe dovuto limitarsi a ordinare al Pubblico Ministero l’iscrizione di tale notizia nell’apposito registro (ex art. 335 c.p.p.), per consentire l’avvio di un’indagine specifica su quel fatto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29710 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LETTOMANOPPELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha richiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN F”ATTO
Con l’ordinanza impugnata il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di COGNOME NOME per il reato di appropriazione indebita di somme di danaro, ma contestualmente ha imposto al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti della COGNOME per il diverso reato di cui all’art. 483 c.p. in ordine ad una dichiarazione di accettazione di eredità prodotta al P.R.A. nella quale ha autocertificato di essere l’unica erede di COGNOME NOME.
Avverso l’ordinanza ricorre l’imputata deducendo l’abnormità dell’ordine di formulazione dell’imputazione, posto che il procedimento era stato iscritto esclusivamente in relazione al reato di appropriazione indebita per cui il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione, avendo dunque il giudice esorbitato dal proprio potere di ordinare al titolare dell’azione penale esclusivamente l’iscrizione della notizia relativa all’ulteriore e diverso reato ravvisato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per consolidato insegnamento di questa Corte, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione, dovendo il giudice, qualora ricorrano le suddette ipotesi, limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni n registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/:L1/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).
Nel caso di specie risulta che nei confronti della COGNOME il pubblico ministero aveva proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di appropriazione indebita, per il quale ha poi presentato la richiesta di archiviazione accolta dal G.i.p. nonostante l’opposizione della persona offesa. E’ dunque evidente che il falso per cui il medesimo giudice ha ordinato l’imputazione coatta è fatto del tutto diverso ed autonomo da quello per cui era stato avviato il procedimento, con la conseguenza che in riferimento allo stesso egli aveva esclusivamente il potere di ordinare al pubblico
ministero, l’iscrizione di una nuova notizia di reato e non già quello invece esercitato in violazione delle esclusive prerogative spettanti al titolare dell’azione penale.
Conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione e gli atti vanno trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Pescara per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla imputazione coatta e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l’ulteriore corso.
Così deciso il 30/5/2024