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Imputazione coatta: il GIP non può scegliere il reato

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di un GIP che, respingendo la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per frode informatica, aveva ordinato l’imputazione coatta per un reato diverso. La Suprema Corte ha qualificato il provvedimento come ‘abnorme’, ribadendo che il GIP non può invadere l’autonomia del PM imponendo la formulazione di un’accusa per un reato non oggetto della richiesta di archiviazione.

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Pubblicato il 31 ottobre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Imputazione Coatta: La Cassazione Fissa i Paletti tra GIP e Pubblico Ministero

Nel delicato equilibrio del processo penale, la distinzione dei ruoli tra accusa e giudice è un pilastro fondamentale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5906/2024) è intervenuta per riaffermare questo principio, chiarendo i limiti del potere del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di fronte a una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (PM). Il caso analizzato verte sulla legittimità di una imputazione coatta per un reato diverso da quello per cui il PM aveva svolto le indagini, un tema cruciale per l’autonomia della pubblica accusa.

I Fatti del Caso: Richiesta di Archiviazione e l’Ordine Inatteso del GIP

La vicenda ha origine da un’indagine per il reato di frode informatica. Al termine delle investigazioni, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, non ravvisando elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, ha formulato una richiesta di archiviazione.

Il GIP, tuttavia, non ha accolto la richiesta. Anziché disporre nuove indagini o ordinare al PM di formulare l’imputazione per il reato originariamente contestato, il giudice ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero idonei a sostenere un’accusa per un reato completamente diverso, quello previsto dall’articolo 55 del D.Lgs. 231/2007. Di conseguenza, ha ordinato al PM di formulare, entro 10 giorni, l’imputazione per questa nuova fattispecie criminosa.

Lo Scontro di Poteri e la questione dell’imputazione coatta

Di fronte a questo ordine, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il provvedimento del GIP fosse affetto da ‘abnormità’. Secondo l’accusa, il giudice non ha il potere di imporre una imputazione coatta per un reato diverso da quello per cui si era chiesta l’archiviazione. Un simile atto rappresenterebbe un’indebita ingerenza nella sfera di autonomia e nelle prerogative esclusive del PM, titolare dell’azione penale.

L’anomalia, secondo il ricorrente, risiede nel fatto che il PM si troverebbe a essere destinatario di un ordine per il compimento di atti (la formulazione di una nuova e diversa accusa) al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge, snaturando così l’intero impianto processuale che vuole i ruoli di accusa e giudizio nettamente separati.

Le Motivazioni della Cassazione: L’Autonomia del PM è Intoccabile

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza del GIP. I giudici supremi hanno ribadito un principio ormai consolidato (ius receptum) nella giurisprudenza: costituisce un atto abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il GIP, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordina al PM di formulare l’imputazione per un reato diverso da quello che era stato oggetto delle indagini.

La Corte ha spiegato che i poteri del GIP, delineati dall’articolo 409 del codice di procedura penale, devono essere interpretati in modo estremamente rigoroso. Questo per evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa. Il GIP può ordinare nuove indagini o imporre l’imputazione coatta, ma solo in relazione al fatto-reato per cui il PM ha esercitato l’azione penale e successivamente richiesto l’archiviazione.

Imporre un’imputazione per un reato nuovo e diverso significa, per la Cassazione, usurpare una funzione che spetta unicamente al PM, ovvero quella di decidere se e per quale reato esercitare l’azione penale a seguito delle indagini. Un provvedimento di questo tipo è ‘abnorme’ perché incide sulla stessa delimitazione dei poteri tra giudice e PM, creando una stortura insanabile nel procedimento.

Le Conclusioni: Un Principio Fondamentale a Tutela del Sistema Processuale

La sentenza in esame riafferma con forza la netta separazione delle funzioni tra organo inquirente e organo giudicante. La decisione di quale accusa formulare è una prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero, e il Giudice per le Indagini Preliminari non può sostituirsi ad esso, neppure indirettamente attraverso lo strumento dell’imputazione coatta. Questa pronuncia tutela l’autonomia del PM e garantisce la corretta architettura del processo penale, impedendo che il giudice possa diventare il ‘regista’ dell’accusa, in violazione dei principi di terzietà e imparzialità.

Può il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) obbligare il Pubblico Ministero (PM) a formulare un’imputazione per un reato diverso da quello per cui si era chiesta l’archiviazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che un tale ordine costituisce un atto ‘abnorme’ e illegittimo. Il potere di imputazione coatta del GIP è limitato al reato oggetto della richiesta di archiviazione e non può estendersi a fattispecie diverse.

Cosa si intende per ‘provvedimento abnorme’ in questo contesto?
Si intende un provvedimento del giudice che si pone al di fuori del sistema processuale, caratterizzato da un’anomalia che incide sulla ripartizione dei poteri tra gli organi giurisdizionali. L’ordine di formulare un’accusa per un reato diverso è abnorme perché rappresenta un’indebita ingerenza del giudice nei poteri autonomi del PM.

Quali sono i poteri del GIP quando non accoglie una richiesta di archiviazione del PM?
Secondo l’articolo 409 del codice di procedura penale, se il GIP non accoglie la richiesta di archiviazione, può fissare un’udienza e, al termine, può indicare al PM di svolgere ulteriori indagini, oppure può ordinare che il PM formuli l’imputazione (imputazione coatta) per il reato oggetto delle indagini. Non può, tuttavia, ordinare l’imputazione per un reato differente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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