Imputazione Coatta: La Cassazione Fissa i Paletti tra GIP e Pubblico Ministero
Nel delicato equilibrio del processo penale, la distinzione dei ruoli tra accusa e giudice è un pilastro fondamentale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5906/2024) è intervenuta per riaffermare questo principio, chiarendo i limiti del potere del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di fronte a una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (PM). Il caso analizzato verte sulla legittimità di una imputazione coatta per un reato diverso da quello per cui il PM aveva svolto le indagini, un tema cruciale per l’autonomia della pubblica accusa.
I Fatti del Caso: Richiesta di Archiviazione e l’Ordine Inatteso del GIP
La vicenda ha origine da un’indagine per il reato di frode informatica. Al termine delle investigazioni, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, non ravvisando elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, ha formulato una richiesta di archiviazione.
Il GIP, tuttavia, non ha accolto la richiesta. Anziché disporre nuove indagini o ordinare al PM di formulare l’imputazione per il reato originariamente contestato, il giudice ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero idonei a sostenere un’accusa per un reato completamente diverso, quello previsto dall’articolo 55 del D.Lgs. 231/2007. Di conseguenza, ha ordinato al PM di formulare, entro 10 giorni, l’imputazione per questa nuova fattispecie criminosa.
Lo Scontro di Poteri e la questione dell’imputazione coatta
Di fronte a questo ordine, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il provvedimento del GIP fosse affetto da ‘abnormità’. Secondo l’accusa, il giudice non ha il potere di imporre una imputazione coatta per un reato diverso da quello per cui si era chiesta l’archiviazione. Un simile atto rappresenterebbe un’indebita ingerenza nella sfera di autonomia e nelle prerogative esclusive del PM, titolare dell’azione penale.
L’anomalia, secondo il ricorrente, risiede nel fatto che il PM si troverebbe a essere destinatario di un ordine per il compimento di atti (la formulazione di una nuova e diversa accusa) al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge, snaturando così l’intero impianto processuale che vuole i ruoli di accusa e giudizio nettamente separati.
Le Motivazioni della Cassazione: L’Autonomia del PM è Intoccabile
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza del GIP. I giudici supremi hanno ribadito un principio ormai consolidato (ius receptum) nella giurisprudenza: costituisce un atto abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il GIP, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordina al PM di formulare l’imputazione per un reato diverso da quello che era stato oggetto delle indagini.
La Corte ha spiegato che i poteri del GIP, delineati dall’articolo 409 del codice di procedura penale, devono essere interpretati in modo estremamente rigoroso. Questo per evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa. Il GIP può ordinare nuove indagini o imporre l’imputazione coatta, ma solo in relazione al fatto-reato per cui il PM ha esercitato l’azione penale e successivamente richiesto l’archiviazione.
Imporre un’imputazione per un reato nuovo e diverso significa, per la Cassazione, usurpare una funzione che spetta unicamente al PM, ovvero quella di decidere se e per quale reato esercitare l’azione penale a seguito delle indagini. Un provvedimento di questo tipo è ‘abnorme’ perché incide sulla stessa delimitazione dei poteri tra giudice e PM, creando una stortura insanabile nel procedimento.
Le Conclusioni: Un Principio Fondamentale a Tutela del Sistema Processuale
La sentenza in esame riafferma con forza la netta separazione delle funzioni tra organo inquirente e organo giudicante. La decisione di quale accusa formulare è una prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero, e il Giudice per le Indagini Preliminari non può sostituirsi ad esso, neppure indirettamente attraverso lo strumento dell’imputazione coatta. Questa pronuncia tutela l’autonomia del PM e garantisce la corretta architettura del processo penale, impedendo che il giudice possa diventare il ‘regista’ dell’accusa, in violazione dei principi di terzietà e imparzialità.
Può il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) obbligare il Pubblico Ministero (PM) a formulare un’imputazione per un reato diverso da quello per cui si era chiesta l’archiviazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che un tale ordine costituisce un atto ‘abnorme’ e illegittimo. Il potere di imputazione coatta del GIP è limitato al reato oggetto della richiesta di archiviazione e non può estendersi a fattispecie diverse.
Cosa si intende per ‘provvedimento abnorme’ in questo contesto?
Si intende un provvedimento del giudice che si pone al di fuori del sistema processuale, caratterizzato da un’anomalia che incide sulla ripartizione dei poteri tra gli organi giurisdizionali. L’ordine di formulare un’accusa per un reato diverso è abnorme perché rappresenta un’indebita ingerenza del giudice nei poteri autonomi del PM.
Quali sono i poteri del GIP quando non accoglie una richiesta di archiviazione del PM?
Secondo l’articolo 409 del codice di procedura penale, se il GIP non accoglie la richiesta di archiviazione, può fissare un’udienza e, al termine, può indicare al PM di svolgere ulteriori indagini, oppure può ordinare che il PM formuli l’imputazione (imputazione coatta) per il reato oggetto delle indagini. Non può, tuttavia, ordinare l’imputazione per un reato differente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5906 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5906 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLI Nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli resa il 30 giugno 2023 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal AVV_NOTAIO ministero nei confronti di COGNOME NOME, indagato in ordine al reato di frode informatica, e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché formuli entro 10 giorni l’imputazione per il reato di cui all’articolo 55 decreto legislativo n. 231 del 2007.
Avverso detta ordinanza propone ricorso il AVV_NOTAIO ministero per violazione di legge e abnormità del provvedimento in quanto il gip ha affermato che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna dell’indagato in relazione alle condotte che integravano il reato di cui all’articolo 55 d Igs. 231/2007 ma il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione in relazione ad un
reato diverso e il GIP non può imporre la formulazione di imputazione coatta per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione.
Chiede pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza con conseguente trasmissione degli atti al GIP di Napoli che avrebbe dovuto ordinare al pubblico ministero l’iscrizione nel registro degli indagati di COGNOME per il diverso reato di cui all’artic 55 citato.
Con memoria l’AVV_NOTAIO per COGNOME ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Può ormai considerarsi ius receptum il principio secondo cui costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta. (Sez. U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018 Cc. (dep. 24/09/2018 ) Rv. 273581 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 44926 del 28/09/2021 Cc. (dep. 03/12/2021 ) Rv. 282251 – 01)
Detto provvedimento è infatti GLYPH caratterizzato da un’anomalia che incide sulla delimitazione dei poteri del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari rispetto alle potestà proprie dell’organo inquirente ed alla sua autonomia, in quanto il pubblico ministero diventa destinatario di un ordine per il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge.
Al riguardo, è stato infatti chiarito che «le disposizioni dell’art. 409 c.p.p., commi 4 e 5 concernenti i poteri di intervento del AVV_NOTAIO le indagini preliminari sull’esercizio dell’azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa»; pertanto, «è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l’iscrizione n registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest’ultima la formulazione dell’imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all’esito delle indagini espletate”.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti all’Ufficio Gip del Tribunale di Napoli.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Napoli, Ufficio GIP.
Roma 10 gennaio 2024
Il consigliere estensore
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Il Presiden
NOME COGNOME
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